ROMA – Non rischia un licenziamento chi lascia il luogo di lavoro qualche minuto prima di aver terminato l’orario previsto dal contratto.
Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Sassari che aveva annullato il licenziamento intimato a un uomo impiegato di scalo presso l’aeroporto di Alghero.
Il dipendente era stato accusato di aver “ingiustificatamente lasciato il posto di lavoro” in occasione di un turno pomeridiano, “dopo avere alterato lo strumento aziendale di controllo delle presenze”.
I giudici del merito avevano detto no al licenziamento, rilevando che l’impiegato aveva lasciato il posto di lavoro tuttalpiù qualche minuto prima della fine del turno e aveva comunque “svolto tutti i compiti affidatigli per la giornata”.
Contro la sentenza dei giudici sardi aveva presentato ricorso la società datrice di lavoro, ma la Suprema Corte (Sezione lavoro, sentenza n. 5019) lo ha ritenuto infondato.
“In tema di licenziamento disciplinare la gravità della condotta contestata del lavoratore – scrivono i giudici di piazza Cavour – deve essere valutata in base alla considerazione complessiva sia del suo contenuto obiettivo che della sua portata soggettiva, in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamento e all’intensità dell’elemento volitivo”.
Nel caso in esame, la Cassazione osserva come le “nuove procedure per la rilevazione della presenza dei lavoratori” in quell’azienda fossero ancora “in una fase di rodaggio” e che, “comunque, si sarebbe trattato di un anticipo di pochi minuti” nel lasciare il luogo di lavoro, “quando il dipendente aveva ormai terminato le operazioni affidategli nel turno”.
Dunque, giustamente la Corte d’Appello ha ritenuto che “si sarebbe trattato di una sicura mancanza disciplinare da parte del lavoratore – conclude la Cassazione – ma non tale da meritare la sanzione espulsiva, in assenza di un consapevole intento elusivo del controllo e pertanto ritenuta adeguatamente sanzionabile con 5 giorni di sospensione”.



