L’AQUILA – “L’Aquila reagisce all’ennesimo affronto subito in CCIAA durante la controversa elezione della vicepresidenza dell’ente camerale Gran Sasso”: così, si legge in una nota, Giovanni Frattale, consigliere camerale, ha notificato ieri mattina una durissima diffida formale indirizzata alla Giunta e al Collegio dei Revisori dei Conti, e per conoscenza al presidente della Regione, Marco Marsilio, denunciando “la palese illegittimità della nomina di Roberto Battaglia alla carica di vicepresidente dell’Ente”.
“Il nucleo della contestazione si fonda su un dato oggettivo e squisitamente tecnico, ove non si volesse scomodare la questione di opportunità istituzionale: la ditta individuale di cui il neovicepresidente Battaglia è titolare ha sede legale ed operativa a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo”, si legge ancora nella nota.
“Con la riconferma della presidente Antonella Ballone, anch’essa teramana, le due massime cariche di vertice dell’ente pluri-provinciale risultano interamente accentrate in un solo territorio. Un vulnus gravissimo che ha prodotto una Giunta totalmente sbilanciata, composta da 5 membri teramani e da un solo esponente aquilano, Ezio Rainaldi”, viene aggiunto.
“Siamo di fronte a un’inaccettabile prevaricazione che svuota le regole di convivenza e i patti fondativi dell’accorpamento tra le province dell’Aquila e di Teramo – attacca Frattale – La tesi secondo cui il signor Battaglia possa rappresentare L’Aquila in virtù di sue pregresse cariche sindacali private nella CIA o in organismi regionali come Anabio Abruzzo è una pura finzione giuridica, priva di valore amministrativo ed anzi offensiva dell’intelligenza di chi ascolta e irrispettosa della dignità di 36500 imprese del territorio aquilano . La Camera di Commercio rappresenta le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, non le sigle sindacali». Nella diffida inviata tramite PEC, Frattale blinda la contestazione richiamando l’impianto delle nomine. Il decreto della Regione Abruzzo, infatti, evoca in modo perentorio e vincolante l’obbligo del possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 della Legge n. 580/1993, in combinato disposto con l’art. 10 del D.M. n. 156/2011”.
“Questa disposizione primaria àncora la capacità elettorale passiva dei consiglieri esclusivamente allo status aziendale e al radicamento geografico reale dell’impresa (titolari, legali rappresentanti o amministratori). Di riflesso, l’articolo 18 dello Statuto camerale recepisce fedelmente tale principio. Essendo Battaglia titolare di 2 un’azienda operante unicamente nel teramano, l’utilizzo del suo profilo per coprire una quota territoriale aquilana si pone in palese e insanabile contrasto con lo stesso provvedimento di nomina della Regione. Ad aggravare il quadro vi è anche un pesante vizio procedurale: «Prima dello svolgimento della seduta, ho provveduto a depositare e trasmettere una dettagliata nota scritta contenente tutti i rilievi di illegittimità. La Giunta e il Collegio dei Revisori hanno preferito tirare dritto, procedendo al voto senza che la nota venisse minimamente presa in esame. Un totale difetto di istruttoria che lede le mie prerogative di Consigliere e il diritto di mandato economico che rappresento”.
“La diffida concede un termine perentorio di 5 giorni agli organi camerali per revocare l’atto in via di autotutela e al Collegio dei Revisori per esprimersi sulla carenza dei requisiti. Se non arriveranno atti concreti di ripristino della legalità e del rispetto istituzionale si procederà presso il Ministero”, conclude Frattale.






