L’AQUILA – Dal primo gennaio scorso i contribuenti aquilani dovranno iniziare a restituire i tributi Irpef sospesi dal giorno dopo il sisma del 6 aprile 2009 sino al mese di giugno 2010.
Un fatto noto, sia per le polemiche e le manifestazioni che ci sono state nei mesi scorsi, che si sollevavano ogni qualvolta occorreva chiedere un differimento dei pagamenti, sia per il sospiro di sollievo che l’intero cratere sismico ha tirato quando, con il famoso emendamento Letta, il Governo, a poche ore dalle dimissioni, legiferò e con un apposita modifica alla legge di stabilità stabilì la restituzione delle tasse sospese in 120 rate con un abbattimento del 60 per cento (quindi bisognerà restituire il 40 per cento dei tributi), così come fu per i terremotati di Marche e Umbria.
Ciò che forse molti non sanno è che tutti i lavoratori dipendenti e pensionati che non hanno usufruito della sospensione potrebbero chiedere il rimborso del 60 per cento delle ritenute operate da sostituto d’imposta (datori di lavoro) ed enti previdenziali per il periodo che va aprile 2009 a giugno 2010.
Il che, spiegato in termini meno tecnici, vuol dire tutti coloro che nel suddetto periodo hanno percepito stipendi e pensioni decurtati dalle trattenute Irpef potrebbero chiedere all’Agenzia delle Entrate la restituzione in virtù non di una norma scritta ma di un orientamento della giurisprudenza.
Esiste, infatti, una sentenza della sezione tributaria della Corte suprema di Cassazione (la numero 20641 del 2007) in virtù della quale ai cittadini colpiti dal terremoto che interessò nel dicembre 1990 la Sicilia orientale (tra le province di Siracusa e Catania) e che non optarono per la sospensione dei versamenti dei tributi Irpef e Ilor fu riconosciuta la restituzione delle somme trattenute dallo stipendio o dalla pensione.
Il testo della sentenza della Cassazione (formato Pdf)
Per la cronaca il terremoto in questione non provocò alcuna vittima, ci furono una quarantina di feriti e circa 1.500 nuclei familiari senzatetto. I terremotati siciliani per il 1991 e il 1992 non versarono tasse e restituirono le somme che furono sospese al 10 per cento, con un abbattimento, quindi, del 90 per cento.
Stando a quanto hanno sentenziato i giudici della Cassazione dipendenti e pensionati hanno potuto chiedere il rimborso del 90 per cento dei tributi versati nel periodo di sospensione secondo il principio della “parità di trattamento in situazioni uguali”, sancita dall’articolo 3 della Costituzione.
“Ottica certamente da preferire per risolvere ogni dubbio esegetico. Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento – peraltro, assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge – tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato. – si legge nella sentenza della Cassazione – Invece, in maniera più coerente anche con gli immanenti principi di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo. Beneficio che si attua concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16/03/2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell’intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege”.
L’eventuale richiesta dei terremotati abruzzesi, insomma, dovrebbe incentrarsi su quest’assunto giuridico ed è ipotizzabile che l’Agenzia delle Entrate, per evitare ricorsi in commissione tributaria, possa concedere il rimborso dal momento che la sentenza del 2007 rappresenta uno spartiacque nella materia (fa giurisprudenza, appunto) e potrebbe essere invocata da eventuali ricorrenti.



