PESCARA – “Nessuna illegittimità nella proroga tecnica della concessione della sorgente “Sant’Angelo” di Popoli: la procedura è avvenuta nelle more della pubblicazione del primo bando che, si ricorda, è stato emanato prima della scadenza della concessione, e soprattutto, nella definizione del giudizio del Tar per quanto riguarda il secondo bando”.

Lo afferma in una nota il Dipartimento regionale Ambiente e Territorio della Regione Abruzzo.

“Attualmente la società Santa Croce si è aggiudicata provvisoriamente, il 3 luglio 2020, la concessione della sorgente “Sant’Antonio-Sponga” di Canistro, ma sulla procedura di gara sono ancora in atto le verifiche tecnico-amministrative. Rispetto al passato, invece, il contenzioso sulla revoca della gestione della sorgente Sant’Antonio Sponga è stato già definito in sede giudiziaria: la Regione Abruzzo ha avuto pienamente ragione ad escludere la società Santa Croce”.

Per quanto riguarda le richieste della società molisana, attraverso una diffida, di revocare la proroga tecnica alla Società San Benedetto di Popoli, si specifica quanto segue: “Il bando per la gestione della sorgente Fonte Sant’Angelo, al momento, risulta sospeso dal Tar. Pertanto, tenuto conto dell’impugnativa attivata dinanzi al giudice amministrativo, proposto dalla società Santa Croce, e la relativa ordinanza cautelare che ha previsto, il 10 luglio 2019, la sospensiva del procedimento, è evidente che il Rup ha proceduto ad estendere la proroga tecnica, giustificato dall’effettiva esigenza di assicurare lo sfruttamento della risorsa mineraria (e di salvaguardare l’attività d’imbottigliamento e dei lavoratori) nelle more del reperimento di un altro contraente, oltre alle ragionevoli tempistiche che la procedura di gara può comportare, scelta, questa, determinata per motivi obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione regionale. Si evidenzia, infine, che neanche il Tar si è pronunciato sulla “proroga tecnica”.

La stessa Società Santa Croce, inoltre, non ha ritenuto opportuno impugnare (“non oggetto di impugnativa”) “l’innovazione del provvedimento di proroga tecnica” come espressamente dichiarato con l’ultimo ricorso”.