L’AQUILA – Avere finalmente “conquistato” il finanziamento per gli immobili danneggiati dal terremoto ma non poter iniziare o concludere i lavori.

È questa la situazione paradossale in cui si trovano le 26 persone prorietarie di abitazioni classificate “E” che avevano deciso di affidare i lavori a Carlo Ciotti, l’imprenditore di 52 anni finito agli arresti domiciliari nell’inchiesta denominata “Ricostruziopoli”.

Il caso è particolarmente intricato e unico nel suo genere.

Di fatto l’imprenditore può vantare i contratti già firmati, concretamente, però, non può dare seguito ai lavori perché la procura dell’Aquila ha disposto la misura cautelare per evitare la “reiterazione del reato” proprio in vista dell’avvio dei cantieri delle “E”, sequestrando a Ciotti conti correnti e mezzi.

Dall’altro lato il proprietario ha il diritto di vedere i lavori finiti entro i termini stabiliti perché altrimenti perderebbe il diritto all’assistenza, e quindi dovrebbe lasciare l’alloggio C.a.s.e. o il Map assegnato, tornando, a distanza di oltre tre anni dal sisma, nella condizione di sfollato.

L’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri numero 4013, inoltre, stabilisce che “il beneficiaro deve assicurare la consegna dei lavori all’impresa affidataria e il tempostivo avvio del cantiere”, mentre poco più sotto si prevedono delle penalità per le imprese per i ritardi: quando superano un mese si applica una decurtazione del 10% della rata per il pagamento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e per ogni mese successivo “un’ulteriore riduzione dell’1% fino a un massimo del 50% della rata predetta”.

L’alternativa è annullare l’accordo con la ditta e rivolgersi a un’altra azienda, ma non è una cosa semplice. I casi di rescissione sono sanciti nel contratto-tipo per la ricostruzione privata a cui i cittadini possono far riferimento e che si trova sia sul sito del commissario per la ricostruzione sia su quello della prefettura dell’Aquila.

Sicuramente la risoluzione tra le parti avviene se l’impresa è destinataria di un provvedimento prefettizio interdittivo, ma non è il caso di Ciotti, oppure è responsabile di grave inadempimento, certificato da apposita relazione tecnica.

Un’altra ipotesi è la rescissione consensuale, ma appare difficile che, nel caso in specie, la ditta decida in tal senso, soprattutto se punta a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.

In alternativa il proprietario può decidere unilateralmente la fine dei rapporti, però deve corrispondere all’appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.