L’AQUILA – La documentazione con cui il tecnico incaricato dai proprietari dichiara la fine dei lavori nelle case riparate con i contributi di Stato fa partire il conto alla rovescia che, dopo un certo periodo di tempo, porta alla fine di ogni forma di assistenza.

La precisazione arriva dalla Struttura per la gestione dell’emergenza (Sge), in risposta alle richieste di persone che si trovano negli alloggi antisismici, in autonoma sistemazione o negli alberghi, e che chiedono ci sia una pubblicazione ufficiale del ripristino di agibilità delle loro abitazioni dopo i lavori fatti, prima di cessare dall’assistenza.

La Sge ricorda che la pubblicazione degli esiti di agibilità rappresenta la conclusione di un procedimento d’ufficio, attivato con i tecnici incaricati dalla Protezione civile nazionale prima e dalla Struttura stessa oggi, per verificare lo stato degli immobili in seguito al sisma del 6 aprile 2009.

Proprio la comunicazione dell’esito di agibilità (personale o con pubblicazione all’albo pretorio, a seconda di come si sono regolati i Comuni) consente ai proprietari di attivare i percorsi per la riparazione, differenziati a seconda se la classificazione sia A, B e C, oppure E.

Terminati i lavori di riparazione, è onere del proprietario, attraverso il tecnico di sua fiducia, consegnare al Comune i documenti di fine opere e di ripristino dell’agibilità. Pertanto, si tratta di un iter che riguarda esclusivamente gli interessati, che devono conoscere personalmente il giorno in cui i lavori sulle proprie abitazioni sono finiti.

Gli Enti non hanno alcun obbligo di effettuare, in questi casi, comunicazioni o pubblicazioni. Ne consegue che, secondo quanto già previsto dall’ordinanza numero 3771, dal giorno della conclusione dei lavori, a seconda della forma di assistenza che si ha, quarantacinque giorni dopo si perde il contributo di autonoma sistemazione, quindici giorni dopo bisogna lasciare gli alberghi o le altre strutture residenziali, trenta giorni dopo bisogna lasciare l’alloggio antisismico (C.a.s.e. o Map) del fondo immobiliare o quello per cui si è sottoscritto un contratto di affitto concordato.