L’AQUILA – “La disposizione, ammettendo la possibilità di conferire il delicato incarico di cui si tratta anche a personale eventualmente privo dei requisiti posti dalla normativa statale per la qualifica di pubblica sicurezza, sembra eludere la suddetta normativa, e con ciò invadere la sfera di competenza dello Stato nella materia dell’ordine e sicurezza pubblica. A ciò si aggiunga che la mancata previsione dei requisiti di professionalità in capo al Comandante potrebbe riverberarsi negativamente sull’esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale, con potenziale lesione del combinato disposto degli articoli 97 e 117 lettera h) della Costituzione”.
A scriverlo, nero su bianco, il Ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, imponendo alla Regione Abruzzo delle modifiche e mettendo così un punto netto dopo il caso esploso per quello definito un emendamento “ad personam”, approvato lo scorso 5 agosto al termine di una lunga maratona in Consiglio regionale con il via libera alla legge di assestamento al Bilancio di previsione 2025-2027 -, a firma dei consiglieri regionali Massimo Verrecchia, capogruppo di FdI, Carla Mannetti (Lega) e Marianna Scoccia (Noi Moderati), che consente la nomina di comandanti anche tra i dirigenti comunali.
Un caso che aveva destato clamore e proteste delle opposizioni di centrosinistra ma anche un feroce scontro nel centrodestra – in particolare tra il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, di FdI, presidente dell’Anci Abruzzo, e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di FI, con un’interrogazione parlamentare del deputato Pd Michele Fina – nonostante le sentenze del Tar che aveva anche già annullato per incompatibilità la delibera con la quale era stato nominato a capo dei vigili urbani il dirigente Tiziano Amorosi – mentre lo scorso settembre, con decreto numero 57 firmato dal sindaco dell’Aquila, l’architetto Marco Marrocco, dirigente del settore “Trasporto pubblico locale, Mobilità sostenibile, Politiche europee, Pnrr e Pnc, è stato nominato nuovo comandante ad interim della Polizia municipale dell’Aquila, fino al 31 dicembre.
Scrivono oggi i consiglieri comunali di opposizione Enrico Verini e Gianni Padovani, tra i primi a denunciare profili di incostituzionalità: “L’amarezza di avere ancora ragione, ancora ed ancora. Come avevamo previsto è arrivata la dura nota del Ministro Piantedosi, inviata al Governo e già trasmessa alla Regione Abruzzo. La modifica ‘ad personam’ fatta nottetempo alla legge regionale sulla polizia locale (n.42/2013) è illegittima e presenta profili di incostituzionalità. La Regione dovrà cambiare la norma al più presto, forse già alla prossima seduta del Consiglio regionale, oppure il Governo sarà costretto ad impugnarla. Non c’è che dire, veramente una bella figura per Biondi e Marsilio”.
“Inutilmente avevamo chiesto al Comune dell’Aquila e alla Regione Abruzzo, insieme alle principali associazioni nazionali della Polizia Locale, di modificare l’emendamento osceno della Regione che consentiva di affidare l’incarico di Comandante della Polizia Locale ad un dirigente esterno al corpo, una pratica largamente abusata dall’Amministrazione aquilana e per sei volte duramente sanzionata dal giudice amministrativo. Inutilmente abbiamo chiesto al Prefetto, commissario ad acta, di annullare la nomina dell’ Arch. Marrocco, illegittima perché fatta sulla base di una norma regionale in contrasto con la legge nazionale, con la giurisprudenza e con la Costituzione, come osserva pure la nota del Ministro degli Interni. Niente da fare, Marsilio, Biondi ed il Prefetto hanno fatto orecchie da mercante ed ora devono rimediare, rimediando al contempo una pessima figura. In una Città normale il Sindaco si dimetterebbe per un imperdonabile scivolone istituzionale di tale portata ma, com’è noto, non siamo in una Città normale, ormai L’Aquila è diventato il regno del sottosopra”.
“Con l’approvazione dell’emendamento da parte della maggioranza che governa la Regione, su richiesta dell’Amministrazione aquilana – sottolineano ., abbiamo assistito ad una bruttissima pagina, un misto di superbia, arroganza, incompetenza che hanno portato l’Abruzzo ed il Comune dell’Aquila sul sentiero di una deriva istituzionale di inaudita gravità, riportando il Corpo della Polizia Locale all’epoca fascista, quando il Comandante veniva nominato monocraticamente dal Podestà e doveva essere soltanto appendice muta del potere politico.
Regione e Comune hanno fatto davvero un bel pasticcio, ed il Prefetto, semplicemente ‘non pervenuto’, ha brillato per la rumorosa assenza in tutta l’incresciosa vicenda. La questione è ora all’attenzione del Ministero degli Interni, del giudice amministrativo (che a breve si pronuncerà ma date le premesse il Comune ha già perso) ed anche penale”.
“Ove si dovesse oggettivamente confermare la connessione tra l’emendamento e la situazione presso il Comune dell’Aquila – osservano -, potrebbero scattare ipotesi di reato, come sottolineate dall’associazione della polizia locale ANVU. Ove l’intervento normativo fatto dalla Regione, ed ora impugnato dal Governo, fosse stato concepito allo scopo di eludere l’esecuzione del provvedimento di un giudice, sarebbe configurabile il reato di cui all’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) in concorso (art. 110 c.p.) tra coloro che, pur non essendo destinatari dell’ordine giudiziale, abbiano contribuito volontariamente e dolosamente a impedirne l’esecuzione, attraverso una condotta strumentale, funzionalmente cooperante, realizzata sotto forma di produzione normativa di copertura. Perché l’Amministrazione si ostina a non volere un Comandante legittimo, la cui mancanza compromette tra l’altro anche la sicurezza urbana in Città? Perché il Sindaco, con sconcertante e proterva disinvoltura, continua ad andare allo scontro nominando da sette anni vertici della Polizia Locale che non hanno i requisiti di legge?”.
“L’Amministrazione continua a giocare con il tema delicatissimo della sicurezza urbana, a fare nomine temerarie e già ampiamente sanzionate dal giudice, a non volere l’operazione ‘Strade sicure’, e si perde solo tempo. Quali scheletri l’Amministrazione nasconde negli armadi, quali sono le carte che un Comandante autonomo, esperto, non gerarchicamente dipendente dal Sindaco, non può e non deve assolutamente vedere? Quali sono i fascicoli che scottano al punto da costringere ad andare ad uno scontro contro tutti, coinvolgendo anche la Regione del sodale Marsilio che accusa, grazie a Biondi, una grave perdita di immagine? Ah, saperlo…”, concludono.
IL TESTO DELLA LETTERA DEL MINISTERO
OGGETTO: REGIONE ABRUZZO- legge regionale n. 24/2025 recante “Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni”.
In relazione alla legge regionale in oggetto e, in particolare, all’articolo 12, che introduce un’ulteriore ipotesi di conferimento dell’incarico di Comandante del Corpo della polizia locale, si svolgono le seguenti considerazioni.
La citata disposizione aggiunge all’articolo 5, della legge regionale 20 novembre 2013, n.42, un comma 7-bis, a mente del quale: “Nei Comuni nei quali e prevista la dirigenza, in caso di vacanza del posto di comandante e in assenza nel Corpo di polizia locale comunale di figure in possesso della qualifica dirigenziale. il Comune, in deroga ai commi 1 e 2, può conferire l’incarico di Comandante ad altro dirigente dell’Ente, anche ad interim, ovvero a dirigente Comandante di altra Amministrazione comunale mediante lo strumento della scavalco condiviso.”
Sulla questione del conferimento dell’incarico di comandante del corpo di polizia locale ad un soggetto non appartenente ai ruoli della polizia municipale, si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2518/2024, proprio a seguito dell’impugnativa di un provvedimento di incarico in tal senso adottato sotto la vigenza dell’art. 5 (prima della novella), il quale dispone: “Fermi restando i requisiti di Legge, il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personate inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di comandante incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza”
In tale occasione, il supremo consesso della Giustizia Amministrativa, nel difendere le legittimità della disposizione soprarichiamata ha fatto presente che “La ratio di tale scelta legislative risiede nel fatto che il personale dei ruoli della PM viene originariamente reclutato con certi criter e secondo determinati profili professionali e formativi, tali da pater svolgere funzioni di polizi giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale (mansioni di una certa delicatezza che non sono abilita a svolgere funzionari e dirigenti di altri settori “ordinari” dell’ente)”
Sotto tale profilo il comma 7 bis, introdotto dall’art. 12 della legge regionale 24/2025, sembra porsi in contrasto e superare l’orientamento espresso dalla giustizia amministrativa.
Inoltre, va osservato che l’articolo 12 non solo ammette la possibilità di conferire l’incarico di Comandante ad altro dirigente dell’Ente, ma consente di farlo anche in deroga ai commi 1 e 2 dell’art. 5, il primo dei quali fa salvi “requisiti di legge” (tra cui si ricomprendono anche quelli soggettivi previsti dalla normativa statale per la qualifica di pubblica sicurezza).
Ció premesso, la disposizione in commento, ammettendo la possibilità di conferire il delicato incarico di cui si tratta anche a personale eventualmente privo dei requisiti posti dalla normativa statale per la qualifica di pubblica sicurezza, sembra eludere la suddetta normativa, e con ciò invadere la sfera di competenza dello Stato nella materia dell’ordine e sicurezza pubblica.
A ciò si aggiunga che la mancata previsione dei requisiti di professionalità in capo al Comandante potrebbe riverberarsi negativamente sull’esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale, con potenziale lesione del combinato disposto degli articoli 97 e 117 lettera h) della Costituzione.
Va tuttavia rilevato che per la materia della polizia municipale, come evidenziato da parte contraria e dallo stesso Consiglio di Stato (Sez. V n. 5982/2020), in mancanza di figure interne con la qualifica dirigenziale, l’ente può ricorrere a soluzioni organizzative flessibili, purchè garantisca il mantenimento della responsabilità dirigenziale e il rispetto delle competenze proprie delle funzioni.
Sotto tale profilo, la norma regionale introduce uno strumento organizzativo eccezionale e suppletivo e, comunque, rispettoso dei principi costituzionali, in quanto è la stessa Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa regionale la materia di polizia amministrativa locale.
Ció premesso, per superare le criticità evidenziate, occorre in primo luogo fare salvo il rispetto dei requisiti di legge di cui al comma 1, che devono comunque sussistere in capo al dirigente incaricato in quanto comandante della polizia municipale delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza,
Inoltre si ritiene doveroso specificare-come accade in una serie di testi normativi di altre Regioni (Legge Regione Veneto n. 24/2020; Legge Regione Lombardia N.6/2015; Legge Regione Marche n.1/2014 e Legge Regione Emilia Romagna n. 24/2003 )che l’incarico di Comandante possa essere eventualmente conferito a un dirigente che, sebbene non faccia parte dei ruoli della polizia locale, sia comunque in possesso di comprovata esperienza e competenza professionale nel settore di cui si tratta, eventualmente anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.




