PADOVA – “La persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero”.
Lo scorso 28 aprile il Tribunale ordinario di Padova, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di una lavoratrice nel settore sociosanitario che era stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid. La sentenza arriva negli stessi giorni in cui il Tar Abruzzo ha dato ragione a una dipendente della Asl di Teramo che era stata sospesa senza stipendio dalla azienda stessa perché aveva scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19 nonostante l’obbligo: la dipendente, grazie al ricorso al Tribunale ammnistrativo regionale firmato dall’avvocato Eugenio Galassi di Teramo, ha ottenuto il diritto all’assegno alimentare, per un importo pari alla metà del suo normale trattamento retributivo.
La lavoratrice – spiega l’avvocato e giurista Giuseppe Palma, in un articolo scritto insieme a Paolo Becchi per NicolaPorro.it – aveva presentato ricorso in via cautelare al Tribunale di Padova chiedendo, dopo aver dimostrato la sussistenza del fumus boni iuris (le ragioni di buon diritto) e del periculum in mora (il grave pregiudizio ai suoi diritti derivante dal provvedimento impugnato), la reintegrazione sul posto di lavoro.
Il giudice del lavoro, Roberto Beghini, ha accolto il ricorso ordinando al datore di lavoro di reintegrare immediatamente la lavoratrice sospesa, purché questa si sottoponga a sue spese a tampone antigienico (ogni 48 ore) o molecolare (ogni 72 ore). Il Tribunale di Padova ha offerto una articolata motivazione, sia in punto di logica che di diritto, che – spiega Palma – smonta completamente l’intera narrazione governativa sui vaccini.
La sentenza – si legge ancora nell’articolo – parte anzitutto dal presupposto che l’obbligo vaccinale per il personale medico e sociosanitario sia stato introdotto dal governo sulla base di un assunto preciso: “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. Dopo di che il giudice si pone la domanda se l’obbligo vaccinale, e il relativo regime sanzionatorio in caso di inadempimento, assicurino la ragione per cui l’obbligo stesso è stato introdotto, vale a dire la certezza che il vaccino garantisca “adeguate condizioni di sicurezza sanitaria”.
A tal proposito viene riportata una serie di dati, presi da canali ufficiali come l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, dai quali risulta in modo evidente come il vaccino non assicuri l’immunità e quindi non impedisca la diffusione del contagio: “l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma ai sensi dell’art. 3 Cost. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l’esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano).
Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute […], nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall’inizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l’11 gennaio 2022, in pratica dopo che era stato vaccinato circa l’80 per cento dei cittadini di età superiore ai 12 anni. Non a caso il giudice evidenzia altresì che “la persona vaccinata, che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero”.





