L’AQUILA – Saranno i giudici a dover valutare caso per caso se sono stati notificati in modo efficiente gli atti dei processi all’Aquila relativi alla prima emergenza post-terremoto, dal 6 aprile al 31 luglio 2009.

Per quel periodo era stata disposta infatti la notifica degli atti destinati a tutti i cittadini rimasti senza casa presso un unico “presidio”, uno stanzone, istituito al tribunale dei Minorenni del capoluogo.

Una scelta fatta per ovviare all’assenza degli aquilani dalle abitazioni terremotate, ma che aveva creato disagi: in alcuni casi si è arrivati a decreti ingiuntivi depositati e ammonticchiati nei faldoni del presidio, divenuti con il passare del tempo esecutivi all’insaputa dei destinatari, che si sono poi ritrovati pignoramenti a sorpresa.

La situazione ha causato le proteste e in particolare numerosi ricorsi da parte di un legale aquilano, Vincenzo Calderoni. Durante un processo a Pescara a un aquilano, sulla sua istanza il giudice per l’udienza preliminare Guido Campli ha sollevato una causa alla Corte Costituzionale.

E dopo la discussione del 30 novembre scorso, la corte in questi giorni ha deciso, emettando una sentenza interpretativa di rigetto, la numero 367/2010, con la quale appunto si stabilisce che saranno i giudici a seconda del caso a decidere se il sistema di notifica al presidio ha funzionato oppure no.

“Sia pure sancendo che la norma va considerata in linea con i precetti costituzionali – spiega Calderoni – la Corte ha in qualche modo recepito l’istanza: il giudice non potrà considerare tout-court valida la notifica effettuata con il sistema del deposito presso il presidio, ma dovrà valutarne di volta in volta l’effettiva efficienza”.

La valutazione andrà fatta ai sensi dell’articolo 420 bis del Codice di procedura penale (rinnovazione dell’avviso) in ogni caso in cui apparirà probabile che lo sfollato interessato dal processo non sia venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento che lo vedeva coinvolto o che non abbia avuto piena consapevolezza dell’atto processuale che lo riguardava.

Curioso è che per questo caso la Corte abbia applicato lo stesso principio ispiratore della sentenza che riguarda i processi del premier, Silvio Berlusconi, dove il giudice dovrà allo stesso modo verificare caso per caso la legittimità dell’impedimento presidenziale ai sensi dell’articolo 420 ter del Codice di procedura penale (Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore), che è la norma immediatamente successiva a quella citata nella sentenza sui processi aquilani post-sisma.

Calderoni ha concluso dichiarandosi “pienamente soddisfatto per la sentenza che, se correttamente applicata, consentirà a tanti concittadini di far valere in maniera piena il proprio diritto di partecipare consapevolmente al processo che li riguarda”.

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