L’AQUILA – È stato il “caso della cognata” di Massimo Cialente a velocizzare la decisione del sindaco dell’Aquila di dimettersi.

Una vicenda portata alla luce dal periodico l’Editoriale e citata oggi anche da alcune testate nazionali.

Secondo quanto è stato ricostruito, Tiziana Ussorio, sorella della moglie e cognata del sindaco, è riuscita quasi a triplicare i soldi spesi per acquistare una casa nel 2004.

Nel 2004 aveva acquistato un immobile in via Luigi Sturzo, pagandolo 180 mila euro anche grazie a un mutuo di 130 mila della Banca di Credito cooperativo di Roma.

La notte del sisma del 6 aprile 2009 l’abitazione è stata completamente distrutta dal terremoto, per questo, grazie alla normativa dell’emergenza, nel 2010 la donna ha chiesto allo Stato di subentrare nel debito residuo e ha venduto alla Fintecna l’unità immobiliare per 163 mila euro, secondo la stima dell’Agenzia del territorio.

Fintecna che ha versato 126 mila euro alla Banca per estinguere il mutuo e altri 36 mila euro alla cognata di Cialente.

Nonostante fosse stata risarcita della perdita, dopo la cessione dei diritti di proprietà sul suo vecchio immobile, il 30 giugno 2011 la Ussorio si è presentata al Comune dell’Aquila e ha chiesto un contributo per acquistarne uno sostitutivo, concesso per un totale di 385 mila euro.

Una somma superiore alla valutazione dell’Agenzia ma non congrua per la donna, che si è rivolta al Tar chiedendone 615 mila. Il Tar si è dichiarato incompetente, passando la palla al tribunale ordinario, dov’è tuttora in corso la causa civile.

Sulla vicenda l’Avvocatura comunale ha diffuso una nota in cui l’avvocato del Comune, Domenico De Nardis, assicura che “in nessun modo il riferito rapporto di affinità con il sindaco Cialente ha determinato favoritismi o riguardi per la signora Ussorio, né in sede amministrativa, per quanto risulta dall’obiettivo esame dei fatti, né, tantomeno, in sede giudiziaria”.

LA NOTA DELL’AVVOCATURA COMUNALE

Si premette che l’ accesso, da parte della sig.ra Tiziana Ussorio, al contributo, di cui al D.L. 39/2009 e all’art. 5 dell’ OPCM 3892/2010, inteso all’estinzione, mediante accollo alla Fintecna S.p.A., del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale è avvenuto senza alcun intervento da parte del Comune.

Identiche operazioni di accollo risultano essere state condotte dalla Fintecna per decine di casi analoghi, in conformità alla citata normativa emergenziale.

Presso il Comune, attraverso la cosiddetta filiera, la sig.ra Ussorio ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 1 seguenti dell’Opcm 3790/2009 per l’acquisto di un alloggio sostitutivo rispetto a quello, sito in via L. Sturzo 39 all’interno di una palazzina crollata istantaneamente a causa del sisma del 6.4.2009 travolgendo numerosi dei residenti.

Tale istanza è stata istruita dalla cosidetta “filiera”, mediante perizia di stima del Consorzio Cineas condotta, secondo la direttiva del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 14191/AG del 14.7.2010, in conformità ai valori pubblicati dall’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), organismo dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’ ante-sisma.

Il Comune ha pertanto corrisposto alla sig.ra Ussorio esattamente l’ importo stimato per circa 1.700 euro al metro quadrato da Cineas riferito a unità immobiliare sita al di fuori del centro storico, importo sensibilmente inferiore rispetto alla valutazione in precedenza svolta dall’UTE per conto di Fintecna S.p.A. ( pari a 2.700 euro a mq).

La sig.ra Ussorio ha quindi agito in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (ricorso n. 673/2011), per lamentare l’esiguità della somma ricevuta. Il Comune, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta comunale, ha resistito alla domanda in maniera articolata e ferma, come comprovano gli stralci degli atti difensivi pubblicati.

Il Tar, con sentenza n. 695/2012, ha ritenuto la propria incompetenza trattandosi di questione spettante al Tribunale Ordinario; la sig.ra Ussorio ha quindi avviato presso il Tribunale Civile dell’Aquila un nuovo giudizio (RGAC 259/2013), tuttora pendente, nel quale il Comune si è costituito a difesa del corretto operare degli uffici propri e dello Stato, negando seccamente la spettanza di qualsiasi ulteriore contributo o indennizzo.

In nessun modo il riferito rapporto di affinità con il Sindaco On. Cialente ha determinato favoritismi o riguardi per la sig.ra Ussorio, nè in sede amministrativa, per quanto risulta dall’ obiettivo esame dei fatti, nè, tantomeno, in sede giudiziaria”.