L’AQUILA – Le spine del post sisma sembrano non finire mai soprattutto per i procedimenti giudiziari.
E’ il caso, stavolta, di una sentenza della Corte di appello dell’Aquila che in parte ha accolto il ricorso di una donna che era stata condannata in tribunale a risarcire il Comune del capoluogo di regione con quasi 268mila euro per aver ricevuto ingiustamente il Contributo di autonoma sistemazione (Cas): la somma, dopo il taglio degli interessi per 76mila euro, è stata ridotta a circa 191mila euro dopo un ricorso presentato dall’avvocato Piermichele De Matteis che poggia su un verdetto recente della Cassazione per cui si tratta di una sentenza pilota estremamente tecnica ma che ha una forte valenza pratica. Il Collegio era formato dai giudici Silvia Rita Fabrizio, Alberto Iachini Bellisarii, Federico Ria.
Il Cas, poi abolito, era un’indennità erogata a famiglie che, a causa del sisma del 2009, avevano dovuto abbandonare la propria abitazione per trovare un alloggio alternativo. Questo contributo mirava a sostenere le famiglie nel periodo di transizione, coprendo parte dei costi di un nuovo alloggio o di altre sistemazioni temporanee.
In questo caso giudiziario, pertanto, la ricorrente era stata condannata dal Tribunale a restituire 268.371,89 euro, oltre “ interessi legali ” ed “ interessi “ dal momento della proposizione della domanda giudiziale sino all’effettivo soddisfacimento.
Notificato il precetto, a seguito di giudizio di opposizione, il Tribunale – a fronte di una statuizione a fondamento del precetto che prevedeva la condanna ad una somma di denaro, oltre agli “interessi legali” ed “interessi” – ha applicato il tasso di interesse fisso dell’8% relativo alle “transazioni commerciali”, e non, invece, come doveva secondo i giudici di appello, “gli interessi secondo il tasso legale riferito a ciascuna annualità all’epoca in vigore, per come definito dal relativo decreto ministeriale mancando la specifica previsione delle spettanze degli interessi maggiorati”.
La Corte ha accolto l’appello della ricorrente con questa motivazione estremamente tecnica e complessa: “Ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’ art. 1284, comma 1, c.c. , se manca nel titolo esecutivo giudiziale, o specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: in quanto, da un lato il giudice dell’esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo medesimo e, dall’altro lato, il comma 4 dell’art. 1284 c.c. non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie integrata da ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdizionale”.
Da ciò discende che il creditore che invochi l’applicazione degli interessi, ai sensi dell’art 1284, 4° comma, del codice civile, può farlo solo laddove il titolo esecutivo giudiziale emesso in proprio favore contenga nel dispositivo nella motivazione la specifica previsione delle spettanze degli interessi maggiorati, rispetto a quelli legali.






