L’AQUILA – La Santa Croce presenterà appello al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del Tar che l’ha esclusa dalla procedura di gara per l’affidamento delle sorgenti di acqua minerale S. Antonio-Sponga e Fonte Fiuggino di Canistro, in provincia dell’Aquila.
Decisione a cui ha fatto seguito la determinazione del 18 giugno della stazione appaltante, l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza (Areacom), a seguito della quale resta solo la competitor della Santa Croce, ex concessionaria della Sant’Antonio Sponga, ovvero Acqua Sant’Anna.
La Santa Croce attacca poi il legale della Sant’Anna, l’avvocato Salvatore Braghini, del foro di Avezzano e minaccia di querela Abruzzoweb, considerando i contenuti degli articoli che hanno riferito della vicenda e della posizione di Braghini che sollecita Areacom ad affidare le sorgenti a Sant’Anna, senza una nuova gara, “ingiustamente denigratori e lesivi della reputazione della Società la quale, in attesa che la vicenda venga riesaminata dal giudice superiore, si riserva di agire nelle opportune sedi per la miglior tutela della propria integrità e correttezza rispetto al contenuto di detti articoli”.
LA LETTERA
Oggetto Nota di riscontro vostro articolo del 30 giugno 2025
Mittente ITALIANABEVERAGE
Destinatario [email protected], [email protected]
La recente Sentenza del TAR Pescara pubblicata lo scorso 21 maggio 2025, ha respinto il ricorso della Santa Croce avverso il bando dell’Aric (oggi AreaCom) per l’assegnazione delle concessioni per lo sfruttamento delle sorgenti di sant’Antonio Sponga e Fiuggino in Canistro.
La sentenza sostiene delle tesi non condivisibili e che non tengono conto delle difese svolte in giudizio dalla Santa Croce nonché degli orientamenti in materia prevalenti, posti anche a favore della più ampia partecipazione, pur garantendo il corretto uso della risorsa.
Santa Croce, pertanto, presenterà appello al Consiglio di Stato per l’annullamento della Sentenza medesima in quanto errata e lesiva dei propri diritti e interessi.
Si ricorda che il TAR Pescara aveva ammesso in sede cautelare l’impresa Santa croce a partecipare alla procedura, vista anche l’autorizzazione del Tribunale che segue la procedura di concordato con continuità aziendale, e l’ARIC ha valutato l’offerta della Santa Croce favorevolmente tanto da assegnarle il massimo punteggio, mentre S. Anna è stata ritenuta da escludere non avendo presentato documentazione essenziale per la valutazione e quindi con offerta inammissibile e non integrabile.
Gli articoli sino ad oggi intervenuti sulla stampa riportano informazioni del tutto errate, affermando peraltro che la società appartenga ancora all’ing. Colella, sebbene sia noto, essendo dati aziendali pubblici, che la compagine sociale sia da tempo mutata.
Quanto riportato dalla stampa, anche da parte del legale della S. Anna, appare altresì ingiustamente denigratorio e lesivo della reputazione della Società la quale, in attesa che la vicenda venga riesaminata dal giudice superiore, si riserva di agire nelle opportune sedi per la miglior tutela della propria integrità e correttezza rispetto al contenuto di detti articoli






