L’AQUILA – Un ordine del giorno alla Camera dei deputati per dire no alla proroga-bis per i rettori con il mandato in scadenza: un caso che riguarda da vicino l’Università dell’Aquila, dove Ferdinando Di Orio è destinato a governare fino a settembre 2013, due anni oltre il termine naturale.

I deputati dell’Unione di centro Paola Binetti (che aveva già inoltrato un’interrogazione parlamentare sul caso), Luisa Santolini e Renzo Lusetti hanno depositato venerdì mattina il provvedimento a Montecitorio, da quanto si apprende anche Popolo della libertà e Partito democratico, quindi l’intera maggioranza che sostiene il governo Monti, presto presenteranno un testo simile o identico.

I centristi chiedono lo scorporo del contestatissimo comma 42-ter dell’articolo 7 perché sarebbe contrario allo spirito della riforma-Gelmini contro i geronto-rettori e inoltre se approvato rischierà rilievi del presidente della Repubblica e impugnazioni davanti alla Corte Costituzionale.

Alla Camera in questi giorni c’è in discussione la conversione in legge del decreto sulla spending review, già vagliato dal Senato: palazzo Madama, in particolare, ha bocciato tutti gli emendamenti relativi alla proroga-bis.

Il comma inserito nella spending review dà una sua interpretazione della riforma Gelmini che fissa l’anno di proroga del rettore dopo “l’adozione” dei nuovi statuti d’ateneo.

Secondo quanto voluto dal nuovo ministro dell’Università Francesco Profumo, viene considerato il momento d’adozione quello dell’approvazione definitiva, ed è per questo che negli Atenei in cui c’è voluto più di un anno accademico a portare a termine la riforma, gli anni di proroga diventano due.

L’ORDINE DEL GIORNO

Un meccanismo che, per i tre deputati della Vela, è “in palese contrasto con la lettera e lo spirito della legge, la quale proprio per evitare il fenomeno dei geronto-rettori ha previsto, con una norma votata dalla quasi unanimità del Parlamento, un unico mandato di sei anni”.

“Il 9 luglio di quest’anno – ricordano – il Tar dell’Umbria si è pronunciato, primo e unico giudice, nel merito, accogliendo pienamente il ricorso presentato da un professore ordinario circa la scadenza del mandato del rettore dell’Università di Perugia (già prorogato di un anno) al 31 ottobre 2012 e ordinando all’Ateneo di compiere gli atti necessari per l’indizione delle elezioni del nuovo rettore”.

“Subito dopo – proseguono Binetti, Santolini e Lusetti – il Senato Accademico dell’Università della Calabria ha indetto le elezioni per l’ottobre 2012, come avevano già fatto i decani delle Università dell’Aquila e di Parma, contro i cui decreti il ministro ha fatto ricorso, ottenendo la sospensiva dai Tar competenti, i quali si sono riservati di decidere nel merito”.

E in attesa che il Tar del capoluogo si esprima sulla vicenda, lo scorso 31 luglio il Consiglio di Stato ha bocciato la richiesta di riformare la sospensiva, mossa salutata con giubilo dal rettorato che vede la proroga-bis avvicinarsi sempre più.

Nell’ordine del giorno si sottolinea anche che “alcuni rettori interessati (Milano Statale, Chieti, Insubria) si sono dimessi o hanno annunciato che lasceranno la carica alla fine di questo anno accademico”, come ha fatto Franco Cuccurullo alla D’Annunzio, mentre molti altri, come Di Orio, hanno accettato volentieri la proroga-bis.

Ulteriore implicazione, “l’ulteriore proroga consentirebbe ad alcuni rettori uscenti di condizionare la futura governance degli Atenei, provvedendo alla nomina di una parte del Consiglio di amministrazione e del direttore generale”.

All’Aquila è già accaduto, con la nomina di un “Cda delle discordie” composto da fedelissimi del rettore scelti personalmente da lui e ratificati dal Senato a colpi di maggioranza. Se tra un anno il nuovo rettore sarà legato all’opposizione di Di Orio, dovrà governare con una squadra non scelta da lui.

I PROFILI D’ILLEGITTIMITA’

“L’emendamento aggiuntivo – proseguono ancora i tre dell’Udc – presenta vari profili di illegittimità. Il primo e più grave deriva dalla sua estraneità al titolo e al contenuto del decreto-legge, che lo rende inammissibile, come ha avuto modo anche di recente di rilevare il presidente della Repubblica in prese di posizione ufficiali, e passibile di essere annullato dalla Corte Costituzionale, com’è avvenuto da ultimo con la sentenza n. 22/2012, che ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni inserite nella fase di conversione nel decreto-legge n. 225/2010 in quanto estranee al suo oggetto”.

In secondo luogo, “le disposizioni legislative di interpretazione autentica devono limitarsi ad accogliere uno dei possibili significati che possono trarsi da una disposizione di legge e non possono attribuirle un significato in palese contrasto con la sua lettera, senza peraltro procedere a una sua modifica formale”.

Infine “la questione è oggetto di un contenzioso giudiziario in atto e di una sentenza  esecutiva che prevale comunque sullo ius superveniens, almeno finché non verrà impugnata di fronte al Consiglio di Stato. Più volte la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime disposizioni di legge successive che venivano a cambiare i termini di un contenzioso giudiziario ancora aperto”.

Per queste ragioni, i parlamentari chiedono “lo scorporo dell’art. 7 comma 42-ter in quanto totalmente estraneo al contenuto del decreto-legge e passibile di rilievi del Capo dello Stato e di impugnazioni di fronte alla Corte Costituzionale e preannunciano la loro contrarietà nel merito a un’interpretazione cosiddetta ‘autentica’ che è in aperto contrasto con la lettera e con lo spirito della legge n. 240/2010”.