ROMA – Il quesito referendario non comporta l’introduzione di una nuova e diversa disciplina, proponendosi un effetto di mera abrogazione al fine di non consentire che vi siano deroghe ulteriori rispetto alla durata dei titoli abilitativi già rilasciati. 

E qualora l’effetto del referendum fosse di abrogazione, la salvaguardia ambientale resterebbe comunque oggetto di una apposita disciplina normativa, anche di origine europea. 

Con queste motivazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum in materia di divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le dodici miglia marine, che chiede di abrogare l’estensione dell’esenzione prevista per i titoli abilitativi già rilasciati, alla durata della vita utile del giacimento. 

La sentenza è stata depositata oggi. 

E sul sito della Corte Costituzionale è stata inoltre pubblicata una sinossi che spiega nel dettaglio i contenuti e le motivazioni della decisione dei giudici. 

La Consulta ha anche ritenuto che il rilievo sollevato dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il quesito, se accolto, comporterebbe la lesione del “diritto” alla proroga delle concessioni petrolifere maturato dai titolari, prospetta un vizio di legittimità costituzionale il cui esame é inammissibile, dato che la Corte interviene solo sull’oggetto specifico e limitato del controllo di regolarità del procedimento di abrogazione referendaria. 

La Corte costituzionale ha dunque giudicato ammissibile il quesito referendario poiché esso rispetta i limiti espressamente indicati dall’articolo 75 della Costituzione; non riguarda alcuna delle materie di cui l’articolo prevede l’esclusione; non ha contenuto propositivo; si presenta come unitario ed univoco e possiede i necessari requisiti di chiarezza ed omogeneità.