L’AQUILA – Il prezzo di 1.276 euro al metro quadrato per l’edilizia agevolata sarà raddoppiato nella ricostruzione degli edifici vincolati e aumentato fino al 60 per cento per gli edifici non sottoposti a vincolo, ma di pregio.
È una delle novità più importanti della nuova ordinanza appena firmata dal presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi e che chiarisce aspetti relativi al recupero delle abitazioni classificate “E”, accelerandone i processi.
I contenuti sono stati anticipati per sommi capi dal commissario delegato per la ricostruzione, Gianni Chiodi, e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione, Gaetano Fontana.
Accanto alla proroga per la presentazione dei progetti per le case classificate “E” fino al 30 giugno 2011, Chiodi e Fontana si sono soffermati su uno degli aspetti più innovativi della nuova ordinanza, la definizione particolareggiata dei costi.
Fontana ha ricordato la “vecchia polemica” originata dal decreto numero 27 sulle superfici, erroneamente chiamato “sul prezziario”, che individua le modalità di calcolo per le aree da mettere a realizzazione (nuove edificazioni o riparazioni) e ne fa un computo, quantificabile in 1.276 euro al metro quadro, secondo i correnti parametri per l’edilizia agevolata.
“L’ultima ordinanza – ha spiegato Fontana – prende questa cifra come base di riferimento per poi ampliarla sia ai beni vincolati, per i quali il costo base può essere maggiorato fino al 100 per cento, quindi raddoppiato, che ai beni di pregio, ma non soggetti a vincolo della Soprintendenza, per i quali il prezzo base può essere aumentato fino a un massimo del 60 per cento”.
CHIODI: ”CENTRATI I TRE OBIETTIVI DI DICEMBRE”
All’ufficializzazione della firma, il governatore ha commentato che “nel mese di dicembre che sta per chiudersi ci eravamo prefissi tre obiettivi da raggiungere: la proroga della restituzione delle tasse, quella dello stato di emergenza e le proroghe delle molte misure in piedi per sostenere i processi dell’emergenza e della ricostruzione. Con la firma dell’ordinanza posso affermare che i tre obiettivi sono stati centrati nel modo che tutti avevamo auspicato”.
LA NUOVA ORDINANZA IN SINTESI
FONDO DI SICUREZZA
L’articolo 1 della Opcm consente al commissario delegato la possibilità di far fronte a possibili ulteriori necessità di ordine finanziario per le spese dell’emergenza con i fondi a disposizione della ricostruzione per un importo pari a 45 milioni di euro e con l’obbligo di successivo reintegro quando i fondi della emergenza si renderanno disponibili.
EDIFICI ”E”
Per quanto riguarda le abitazioni classificate “E”, l’articolo 17, in particolare, proroga il termine per la presentazione delle richieste di contributo dal 31 dicembre 2010 (come stabilito dall’art.1 dell’Opcm 3870/gennaio 2010) al 30 giugno 2011.
In caso di aggregati edilizi (di cui all’art.7 dell’Opcm 3820/novembre 2009), il termine di presentazione delle domande di contributo, sia per le parti comuni che per le singole unità immobiliari, è fissato in 180 giorni dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell’esito di agibilità, se successiva.
Sempre per quanto riguarda gli edifici “E”, un’altra novità importante riguarda il limite di contributo, di cui all’articolo 5, comma 4, dell’Opcm 3881/giugno 2010: se il costo dell’intervento di miglioramento sismico sommato a quello di adeguamento igienico sanitario, di riparazione degli impianti e delle parti strutturali e non strutturali supera il costo per l’intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria, come definito dalla Regione Abruzzo per l’edilizia agevolata. Tale costo può essere aumentato del 20 per cento per adeguare l’edificio alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico.
L’art.21, infatti, incrementa tale limite fino ad un massimo del 60 per cento per edifici di particolare pregio storico-architettonico, e fino a un massimo del 100 per cento per gli edifici vincolati, per i quali, tra l’altro, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60 per cento dell’adeguamento sismico (di cui agli Indirizzi attuativi dell’Opcm 3790/luglio 2009), non è obbligatorio ai fini dell’ottenimento del contributo.
EDIFICI ”A”
Proroga importante anche per quanto riguarda le abitazioni classificate “A”. L’art.16 dell’ordinanza stabilisce, infatti, che la comunicazione di inizio attività deve essere presentata entro il 31 marzo 2011 – o entro 60 giorni dalla data di notifica dell’esito di agibilità da parte del Comune, se successiva – prorogando il termine del 31 dicembre 2010 (stabilito dall’articolo 3, comma 2, dell’Opcm 3883/2010 a modifica dell’Opcm 3870/aprile 2010).
CAS, AFFITTI E MAP
Il termine di scadenza del diritto al contributo di autonoma sistemazione (Cas), ovvero all’assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, è prorogato al 30 giugno 2011 se l’unità immobiliare abitata è classificata “B” o “C” ed al 31 dicembre 2011 se è classificata “E”.
Il termine del 31 dicembre 2011 trova applicazione nei confronti delle famiglie con abitazione principale ricompresa in un aggregato edilizio, in area perimetrata dei centri storici o con esito di agibilità pubblicato successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Proroghe speculari a quelle per il Cas sono previste anche per i contratti di locazione (regolati dall’art.1 dell’Opcm 3769/maggio 2010), previo assenso dei proprietari (art.13).
Inoltre, in caso di indisponibilità di alloggi del Fondo Immobiliare (di cui all’articolo 5, comma 5, dell’Opcm 3789/luglio 2009), per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie in condizione di bisogno il sindaco dell’Aquila è autorizzato a stipulare contratti di affitto anche con soggetti privati (art.28).
Ancora: i sindaci possono assegnare i moduli abitativi provvisori (MAP) inutilizzati ai nuclei familiari residenti nel Comune in cui questi sono stati realizzati, rispettando le seguenti priorità: nuclei familiari aventi diritto ancora in attesa di adeguata sistemazione; nuclei familiari aventi diritto attualmente alloggiati in strutture alberghiere o beneficiari di contributo per l’autonoma sistemazione.
In assenza di nuclei familiari aventi i requisiti per l’assegnazione, i sindaci possono assegnare i Map a famiglie con abitazione principale classificata B o C per la durata dei lavori di riparazione (art.4).
FONDI AI COMUNI PER AREE EX TENDOPOLI
L’ordinanza prevede il finanziamento di ulteriori lavori di ripristino per le aree già destinate a centri di accoglienza e tendopoli. Al comune dell’Aquila va la somma complessiva di € 940.626,42, al comune di Castel di Ieri la somma complessiva di € 106.982,12, al comune di Scoppito la somma complessiva di € 208.349,30, al comune di Tornimparte la somma complessiva di € 85.121,60, al comune di Barete la somma complessiva di € 79.890,14 al comune di Castelvecchio Subequo la somma complessiva di € 158.220,56, al comune di Fossa la somma complessiva di € 108.347,13, al comune di Cagnano Amiterno la somma complessiva di € 105.250,00, al comune di Capitignano la somma complessiva di € 85.500,00, al comune di Fontecchio la somma complessiva di € 75.935,00 e al comune di Pizzoli la somma complessiva di € 585.083,44.
PROROGHE CONTRATTI E CONVENZIONI
Per continuare ad assicurare ai sindaci il supporto nell’istruttoria delle domande di contributo, è autorizzata la proroga delle convenzioni con il Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS) e il Consorzio universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) (art.19).
Il Comune dell’Aquila, inoltre, è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 30 giugno 2011, come supporto alle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici.
Abruzzo Engineering S.c.p.a. continuerà sino al 30 giugno 2011 le attività poste in essere a favore anche della Provincia dell’Aquila.
Il commissario delegato è autorizzato a prorogare per otto mesi la convenzione con il Formez-Centro di formazione studi, società in house del dipartimento della funzione pubblica (di cui all’art.6 dell’Opcm 3870/aprile 2010).
L’ordinanza, inoltre, prevede per il Comune dell’Aquila la possibilità di prorogare vari co.co.co. e contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per fronteggiare gli impegni relativi all’assistenza alla popolazione e alla ricostruzione, possibilità contemplata anche per gli altri Comuni colpiti dal sisma e per la Provincia dell’Aquila.



