L’AQUILA – Si complica non poco la vicenda dei dipendenti precari della Regione addetti al Bura, il bollettino ufficiale regionale.

infatti la Corte Costituzionale, con sentenza 289, ha cancellato, dichiarandola illegittima, una norma, contenuta nella legge regionale 51 del 2010, per la precisione l’articolo 6 comma 2, con la quale il Consiglio Regionale dell’Abruzzo aveva prorogato i contratti di alcuni dipendenti, nelle more che si definissero le procedure per le stabilizzazioni.

Come noto questi lavoratori, alcuni anche con più di dieci anni di servizio, a differenza di altri 73 colleghi, non furono stabilizzati nel 2009, nonostante fossero come loro precari di lungo corso.

Le motivazioni di tale mancata stabilizzazione furono addotte alla loro tipologia di contratto, che era di collaborazione coordinata e non di lavoro subordinato a tempo determinato e, quindi, non avrebbero avuto i requisiti prescritti da leggi statali per le quali occorreva avere almeno tre anni di lavoro subordinato a tempo determinato.

A quel punto, è iniziata una corsa ai rinnovi dei contratti in essere culminata con l’approvazione della norma regionale che prorogava senza un termine questi contratti.

Una procedura che ha sollevatoi i rilievi della Consulta che ha motivato l’incostituzionalità anche per l’assenza di un termine finale.

In altri termini i giudici costituzionali contestano alla Regione il tentativo di una proroga sine die si traduce in una stabilizzazione di fatto, ma senza ricorrere alle procedure previste per le stabilizzazioni.

E sul punto, purtroppo, si complica la situazione lavorativa degli addetti al BURA, perché le procedure di stabilizzazione non sono più percorribili.

Per quanto riguarda invece il servizio di gestione del Bura, è notizia di alcuni giorni fa della scelta della Regione di affidarla all’Arit, cioè all’Agenzia Regionale che si occupa di informatica.

Decisione fortemente  criticata dai dipendenti precari ma che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale ed in assenza di altra procedura alternativa parrebbe essere logica per evitare un blocco del servizio.

Per i dipendenti resta l’amaro per una mancata stabilizzazione quando le procedure lo consentivano, e si chiedono se alla base di tale decisione ci sia stata una volontà politica, o una inerzia degli uffici nel predisporre gli atti oppure, ancora, se ci siano stati legittimi impedimenti legislativi che hanno precluso tale procedimento. Giorgio Alessandri

IL TESTO DELLA SENTENZA 289/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso Quaranta; Giudici : Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese,, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia,  Sergio Mattarella, Mario Rosario Morelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-22 febbraio 2011, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2011 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 15 febbraio 2011 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

La norma censurata dispone che, nelle more dell’assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), sono prorogati i contratti di collaborazione in essere presso l’Ufficio BURA fino a completa copertura della relativa pianta organica.
Ad avviso del ricorrente, tale disposizione violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., perché, non indicando alcun termine, consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti, per il conferimento di tali incarichi, dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), contrastando così con i principi di organizzazione della pubblica amministrazione secondo la legge, di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e dell’accesso all’impiego pubblico tramite concorso.

Sarebbe leso anche l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, categoria nella quale rientrano i contratti oggetto della proroga prevista dalla norma impugnata.

Infine, la difesa dello Stato lamenta la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica. Infatti, la norma impugnata, considerata la sua genericità, contrasta con la disposizione – avente natura di principio fondamentale nella predetta materia – contenuta nell’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo la quale il ricorso a personale con contratti di collaborazione può avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere dall’anno 2011, esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009».

Considerato in diritto

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata, stabilendo che, nelle more dell’assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sono prorogati i contratti di collaborazione attualmente in essere presso quell’ufficio fino a completa copertura della relativa pianta organica, vìola gli artt. 3 e 97 Cost., perché, non indicando alcun termine, consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti, per il conferimento di tali incarichi, dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), contrastando così con i principi di organizzazione della pubblica amministrazione secondo la legge, di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e dell’accesso all’impiego pubblico tramite concorso.

La difesa dello Stato denuncia anche la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.

Il ricorrente sostiene, infine, che la norma censurata vìola l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica, poiché essa, considerata la sua genericità, contrasta con la disposizione – avente natura di principio fondamentale nella predetta materia – contenuta nell’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo la quale il ricorso a personale con contratti di collaborazione può avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere dall’anno 2011, esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009».

La questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata.
Tale disposizione riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, categoria nella quale rientrano i contratti oggetto della proroga stabilita dalla norma censurata.
Questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che prevedeva la facoltà per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere, affermando che una simile disposizione, attenendo ad uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, incideva sulla materia dell’ordinamento civile (sentenza n. 170 del 2011).
Questo è anche il caso della norma oggetto dell’attuale questione, la quale prevede una proroga, senza un limite massimo prefissato, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere.
Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2010, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con assorbimento degli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.

Per Questi Motivi la Corte costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 2012.