L’AQUILA – Tre emendamenti alla legge di stabilità per la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai lavoratori a tempo determinato del Comune dell’Aquila e di quelli del “cratere”, dei dipendenti degli uffici speciali Usra e Usrc e sulla ricostruzione delle chiese di recente costruzione e sui dipendenti.
A presentarli la senatrice aquilana del Partito democratico Stefania Pezzopane, che sta seguendo l’iter in commissione Bilancio a palazzo Madama, come spiega in una nota in cui illustra gli emendamenti 21.60, 26.5 e 26.11.
“Mi sono concentrata sulle questioni impellenti, che potevano essere risolte nella legge di stabilità – commenta la senatrice – I tre emendamenti in questione portano la mia firma. Ce ne sono poi altri che ho firmato insieme ad altri senatori della commissione Lavoro per i dipendenti dei Centri per l’Impiego e i lavoratori dei call center, per gli esodati e Opzione donna, per la paternità obbligatoria, discoll, invalidi, fondo servizio civile e altri ancora”.
“Altre situazioni rimaste in sospeso saranno oggetto del decreto Milleproroghe” e quindi rimandate a fine anno, conclude.
I PRECARI DEI COMUNI
Il più atteso è l’emendamento sui precari, rimasti senza lavoro dal 30 settembre nel capoluogo e in procinto di fare la stessa fine nelle altre amministrazioni.
Per gli aquilani, che sono 56, è stata chiesta, fin qui vanamente, la proroga in deroga al paletto dei 36 mesi massimi fissati dal Jobs Act, con una guerra tra dirigenti comunali favorevoli e contrari, assessori e sindacati, con la guerra politica per le prossime elezioni comunali sullo sfondo.
“Per i precari dei comuni del cratere, i cui contratti scadono a fine anno, a differenza di quelli del Comune dell’Aquila, già scaduti a fine settembre, si dispone la proroga o il rinnovo per gli anni 2016 e 2017 ‘al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009’”, recita la previsione normativa.
“I contratti saranno prorogati o rinnovati alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche – prosegue – Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato”.
“Agli oneri derivanti dall’applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all’attività della ricostruzione, si provvede mediante l’utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell’ambito della quota destinata dal Cipe al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata’”, conclude.
I LAVORATORI USRA E USRC
Un altro degli emendamenti riguarda la proroga per un ulteriore triennio dei dipendenti degli uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e del cratere, 50 divisi equamente assunti in base al cosiddetto “concorsino” a tempo determinato.
L’emendamento prevede che questi dipendenti possano essere “prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge – recita – non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato’”.
CHIESE MODERNE
Un altro emendamento riguarda “la riparazione degli edifici di culto non vincolati, perché di recente costruzione. Le attività di riparazione o ricostruzione, finanziate con risorse pubbliche, delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 – spiega la senatrice – sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
“La scelta dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche, che assumono la veste di stazione appaltante – continua – Nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. Dall’attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.



