CHIETI – Era stata mandata in pensione con un anno di anticipo rispetto ai colleghi uomini solo in quanto donna sulla scorta di una normativa desueta: contro questa decisione discriminatoria per sesso una professoressa di Ortona a Mare (Chieti) si è opposta e il Consiglio di Stato le ha dato ragione accogliendo il ricorso. Ora sarà risarcita.

Infatti la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Pescara e ha accolto il ricorso  proposto dall’avvocato Salvatore Braghini  del Foro di Avezzano (L’Aquila) legale della Gilda Insegnanti.

La docente era stata collocata a riposo un anno prima rispetto ai colleghi di sesso maschile, in applicazione della vecchia normativa che prevedeva un’età pensionabile differenziata. Una condotta che il Tribunale di Chieti, con sentenza  392/2021, aveva già accertato come discriminazione di genere, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento  del danno per l’anno di servizio perduto.

Nonostante la chiara pronuncia del Tribunale di Chieti e le espresse indicazioni del legale della lavoratrice, l’Ufficio Scolastico di Chieti-Pescara aveva dato una esecuzione solo parziale e illegittima al giudicato:  aveva applicato indebitamente la ritenuta IRPEF sulle somme liquidate a titolo risarcitorio; aveva omesso di riconoscere lo scatto stipendiale di anzianità maturato, liquidando il risarcimento in misura inferiore al dovuto.

Contro tale esecuzione il legale aveva proposto ricorso per ottemperanza al TAR, che lo aveva respinto.

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello ritenendolo fondato e assorbente, stabilendo i seguenti principi: Natura risarcitoria e non reddituale: le somme dovute in esecuzione della sentenza di Chieti non hanno un collegamento con un reddito, seppur perduto e reintegrato. Il legislatore non ravvisa in ciò una capacità contributiva che renda le somme assoggettabili a tassazione. Sulla base del giudicato civile e della chiara previsione normativa, costantemente interpretata dalla giurisprudenza sia civile sia amministrativa, il risarcimento del danno da discriminazione deve essere corrisposto al lordo, senza applicazione di ritenute fiscali IRPEF.  Ora il Ministero deve dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Chieti, provvedendo al rimborso delle ritenute già illegittimamente applicate e versate e al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione fino al saldo.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di corrispondere il pieno risarcimento del danno entro 60 giorni dalla comunicazione della recente sentenza, nominando sin d’ora, in caso di inadempimento, quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti.

“In considerazione di quanto statuito dal giudicato”, si legge nella motivazione, “deve ritenersi che il risarcimento disposto a favore della ricorrente non sia limitato espressamente solo al lucro cessante cioè alla mere perdita del trattamento retributivo ma comprenda anche il danno emergente in termini di lesione della identità sociale (strettamente connnessa alla posizione lavorativa) e della dignità professionale della stessa derivante dalla discriminazione di genere subita per effetto dell’illegittimo collocamento in pensione”.

“Una vittoria – commenta l’avvocato Salvatore Braghini – che, a distanza di 10 anni dall’inizio della vicenda, ristabilisce pienamente i diritti di una lavoratrice vittima di discriminazione e fa chiarezza sull’erronea prassi applicata dalla amministrazione”.