L’AQUILA – Fa ancora discutere il caso della cattura del cane Prosperino, noto ai frequentatori del centro storico dell’Aquila e rinchiuso in un canile dalla Asl perché “mostrava un comportamento aggressivo, anche se non ci sono stati episodi”, come affermato ad AbruzzoWeb dal responsabile del servizio veterinario, Pierluigi Imperiale.
A intervenire sulla vicenda, sollevata da associazioni animaliste e consiglieri comunali e arrivata al sindaco Massimo Cialente grazie alla rete sociale di Facebook, è il coordinatore comunale del Movimento per le autonomie Corrado Ruggeri, che interviene anche come ex assessore al Randagismo della Giunta comunale di Biagio Tempesta.
Ruggeri ricorda l’esistenza di un regolamento comunale sugli animali e la trafila necessaria per attribuire (e, in questo caso, rimuovere) l’etichetta di “cane di quartiere”.
Dall’analisi e dalle domande di Ruggeri pare emergere un quadro in cui non tutto l’iter burocratico è stato seguito a perfezione, di qui l’invito al primo cittadino a “battere un colpo” sulla vicenda.
LA NOTA COMPLETA
Ho letto con dispiacere e preoccupazione quanto in questi giorni sta accadendo al cane Prosperino.
Premetto che sono comunque e sempre dalla parte del più debole; in questo caso dalla parte dei cani senza se e senza ma.
I regolamenti, come le leggi, devono essere rispettati da tutti i cittadini, iniziando dal sindaco, dagli assessori al ramo e dai dirigenti del servizio Asl.
C’è un regolamento comunale per “ La tutela, la detenzione e la circolazione di animali” approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 74 del 25.03.2002; regolamento di cui ne sono a perfetta conoscenza, avendolo personalmente redatto quando avevo la delega al Randagismo.
Mi sia quindi consentito anche di interpretarlo. (Il regolamento si trova nel sito del Comune dell’Aquila, sezione Regolamenti, pagina 3 – 1° punto)
È opportuno far conoscere al lettore quanto contenuto nella suddetta norma e in modo particolare quando riportato nell’articolo 10, i cui punti di maggiore rilevanza relativamente al caso di Prosperino sono:
1) Si riconosce al cane il diritto di essere animale libero (il termine diritto non significa optional ed il diritto vale per tutti)
2) Le condizioni sono stabilite dal Comune d’intesa con la Asl e le Associazioni di categoria
3) Il riconoscimento viene fatto dalla Asl su proposta delle Associazioni di categoria
4) Il Comune deve tenere aggiornato un elenco contenente i cani riconosciuti come cani di quartiere
5) Il Comune ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione
6) L’eventuale aggressività del cane deve essere comprovata
Se per attribuire a un cane la qualifica di “cane di quartiere” e quindi riconoscerne il diritto di essere animale libero è necessario seguire la trafila, è altrettanto sacrosanto che per “revocare” la qualifica di cane di quartiere è indispensabile fare il percorso inverso.
I soggetti interessati sono: Comune, Asl, Associazioni animaliste. Mi domando: è stato fatto questo percorso? C’è in Comune il previsto elenco? Prosperino è inserito nell’elenco?
Dato per accertato che Prosperino è da anni libero con la perfetta conoscenza del Comune e della Asl, dovrebbe stare di diritto nel previsto elenco; se ciò non fosse qualcuno ha omesso di fare il proprio dovere.
In tutti questi anni Prosperino non ha mai aggredito nessuno, quindi possiede tutti i requisiti per continuare ad avere il diritto di essere animale libero.
A Enrico Perilli raccomando di controllare tutta al storia di Prosperino e quali azioni sono state eventualmente assunte dalla Asl nel tempo nei suoi confronti.
Non vorrei che qualcuno a cui non piacciono i cani o hanno il terrore anche del più innocuo dei cuccioli, stia premendo per far scomparire dal quartiere non solo Prosperino ma anche gli altri!
Sindaco se ci sei batti un colpo.
Ruggeri Corrado ex Assessore al randagismo.
Laddove si accerti, dal Comune d’intesa con il servizio veterinario dell’Asl, la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Comune d’intesa con il servizio veterinario dell’ASL e in accordo con i soggetti di cui all’articolo 4 operanti sul territorio. (nota le associazioni dell’art. 4 sono: Comma 1: Le Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile. ……….. Le Associazioni di cui al comma 1, sono tutte quelle riconosciute a livello nazionale, nonché quelle iscritte all’albo regionale delle associazioni di volontariato).
Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell’Asl il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l’onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.
I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell’Asl direttamente o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell’Asl o da medico veterinario libero professionista convenzionato con l’ associazione animalista convenzionata con il Comune per la campagna di sterilizzazione.
I cani di quartiere devono essere iscritti all’anagrafe canina, tramite microchip, a nome del soggetto responsabile.
Quest’ultimo potrà essere un cittadino, un’associazione animalista (la stessa che avrà chiesto il riconoscimento del cane di quartiere) o il Comune stesso. In ogni caso, il Comune, tramite l’Assessorato al Randagismo o l’Ufficio Diritti Animali, provvede alla creazione e al costante aggiornamento di un elenco in cui saranno registrati tutti i cani riconosciuti come cani di quartiere.
Tale elenco conterrà i dati identificativi dell’animale e la zona o il quartiere di abituale stazionamento, dati che l’intestatario del cane avrà cura di comunicare. A comunicazione avvenuta, il cane si intende riconosciuto dal Comune.
Il soggetto intestatario dell’ animale provvede alla immediata comunicazione della morte del cane in modo da consentire un costante aggiornamento dell’elenco di cui al comma 5.
Il cane di quartiere potrà portare una medaglietta ben visibile nella quale devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza ed, eventualmente, anche quelli relativi all’Associazione o al privato cittadino che mantiene e accudisce l’animale. Nel caso di smarrimento o distruzione del collare con la medaglietta, l’identificazione del cane avverrà tramite il microchip e/o l’eventuale tatuaggio.
I punti di alimentazione dei cani di quartiere dovranno trovarsi in luoghi non eccessivamente frequentati. Allo stesso modo i ripari degli animali andranno sistemati in luoghi appartati e in modo da non costituire intralcio, pericolo o da non sporcare o deturpare l’ambiente.
Posto che l’onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini, il Comune se ne accolla l’onere della copertura assicurativa per danni e cose o persone.
Qualunque denuncia di aggressione o danni a persone o cose provocate dal cane di quartiere, andrà corredata da testimonianze scritte, referti medici e in generale prove oggettive che dimostrino che il danno denunciato sia stato effettivamente provocato da uno dei cani di quartiere del Comune.
Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, l’amministrazione comunale e la Asl possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all’art.4, incentivi alla adozione degli animali; Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria diretta o convenzionata e/o fornitura di alimenti, e/o in concessioni, in comodato gratuito, di piccoli appezzamenti di terreno di proprietà del comune per la costruzione di recinti in cui accogliere i cani, in numero massimo di cinque.
Tali incentivi non possono consistere nella concessione di contributi in denaro all’adottante.






