L’AQUILA – “Nella riunione della Grandi rischi gli esperti potevano solo dire, e lo ha fatto Boschi, che bisogna costruire bene e sanare situazioni di pericolosità, per quanto lo consenta la nostra disastrata economia. Per il resto, potevano solo consegnare dati alle autorità che avrebbero dovuto assumere determinazioni”.
Così l’avvocato difensore di Giulio Selvaggi, Franco Coppi, nella sua arringa difensiva al processo d’Appello alla commissione Grandi rischi.
Anche questo legale ha cercato di deviare le responsabilità di una corretta informazione dalla commissione di esperti alle autorità preposte.
“Possiamo incolparli solo se accertiamo che gli imputati si fossero resi conto che, parlando in quel modo, i comportamenti della popolazione sarebbero cambiati e le persone, invece di precipitarsi fuori dopo una scossa – ha aggiunto – sarebbero rimaste a casa a causa delle loro indicazioni fuorvianti, modificando la propria condotta”.
Critiche da Coppi al tecnico Giampaolo Giuliani e alle sue teorie di previsione dei terremoti attraverso la misurazione delle oscillazioni del gas radon.
“All’Aquila andava pronosticando terremoti nelle 6-24 ore una serie di rabdomanti, tra cui l’ineffabile Giuliani, che non è uno scienziato, ma un tecnico, secondo qualcuno nemmeno laureato. Con tutto il rispetto – ha evidenziato – non si può paragonare ai partecipanti alla riunione”.
Poi Coppi si è soffermato sulla posizione del suo assistito, Giulio Selvaggi. “La strategia dell’accusa dice che se c’è stata una riunione formale della commissione le responsabilità sono di tutti, ma così non è stato – ha premesso – Se responsabilità ci sono, sono responsabilità individuali: Selvaggi accompagnava Boschi, punto e basta, nessuno lo aveva convocato tranne Boschi, era uno scrupolo di Boschi”.
E sulla sentenza di primo grado del giudice Marco Billi, ha concluso addebitando “una profonda ingiustizia laddove ha ritenuto responsabili tutti gli imputati che, secondo me, non lo sono, ma in particolare ritenendo responsabile Selvaggi”.
Di qui la richiesta di riforma della sentenza con l’assoluzione per insussistenza del fatto. (alb.or.)






