L’AQUILA – “Riteniamo non ci sia contraddizione tra le direttive” per la risoluzione delle banche e quella per la tutela dei depositi. 

Così la lettera dei commissari Ue Hill e Vestager al ministro Padoan, secondo cui l’uso del fondo di garanzia dei depositi rientra nella materia degli aiuti di stato e fa scattare la risoluzione.

L’Ue ha bocciato lo scorso 23 dicembre il salvataggio di una quinta banca, la banca di Teramo, Tercas. 

“Se uno stato membro opta per lo schema di garanzia dei depositi per ricapitalizzare una banca” allora “è soggetto alle regole Ue sugli aiuti di Stato”. Quindi “se la valutazione porta a concludere che l’uso di questo schema è aiuto di Stato, scatterà la risoluzione ella direttiva Brrd”. Al contrario se è “un puro intervento privato” non scatta la risoluzione. Così la lettera Ue.

“L’intervento da parte di schemi di garanzia obbligatori” imposti dallo stato alle banche già in passato sono “stati considerati aiuti di stato”, mentre “se altre banche decidono da sole di intervenire in un meccanismo pienamente privato, questo esula dall’ambito del controllo Ue sugli aiuti di stato”.

Il fondo interbancario tutela depositi italiano, con lo stato che impone alle banche di contribuirvi, rientra così negli aiuti di stato.

I “contatti” sul salvataggio delle 4 banche tra Bruxelles e Roma “sono cominciati a maggio”, e la “cooperazione tra i nostri servizi è stata costruttiva, e vorremmo esprimere il nostro apprezzamento”. I commissari Ue Hill e Vestager nella lettera al ministro dell’Economia spiegano che la loro intenzione “durante questo processo” era di “fornire guida e supporto alle autorità italiane per trovare rapidamente soluzioni pragmatiche e corrette”.

La lettera dei commissari Hill e Vestager “spiega che si applicano le regole Ue sugli aiuti di stato e la direttiva sulla risoluzione delle banche” e l’uso dello schema obbligatorio di garanzia dei depositi non fa eccezione”. Così le precisazioni della Commissione Ue, ricordando che “c’è anche una semplice logica soggiacente” alla missiva: “il sostegno pubblico deve arrivare solo in ultimo ricorso”, altrimenti le regole Ue che salvaguardano i contribuenti “potrebbero essere facilmente aggirate”.

BOSCHI: NESSUN CONFLITTO D’INTERESSE 

Il ministro Maria Elena Boschi non ha alcun conflitto di interessi sulla vicenda del salvataggio della Banca Etruria.

A sostenerlo è l’Antitrust, riferiscono fonti qualificate dell’Authority, in una risposta al deputato del movimento cinque stelle Alessandro Di Battista, che aveva sollecitato un pronunciamento sulla vicenda.

Di Battista aveva sollevato la questione in una lettera inviata all’Antitrust lo scorso 22 dicembre.

L’esponente dei cinque stelle chiedeva se esistessero gli estremi di un conflitto di interessi in capo al ministro Boschi e ai suoi familiari per la vicenda del salvataggio della Banca Etruria.

L’Autorità, sulla base delle competenze ad essa assegnate dalla legge Frattini, ha esaminato la posizione della Boschi per verificare in primo luogo la presenza del ministro alle riunioni decisive sul salvataggio delle banche, poi se gli atti (o le eventuali omissioni) del ministro abbiano avuto un “incidenza specifica e preferenziale” sul suo patrimonio (e su quello del coniuge o dei parenti fino al secondo grado) e infine se vi sia stato un danno per l’interesse pubblico.

Nella risposta a Di Battista, l’Antitrust esclude che il comportamento della Boschi possa rientrare nei due casi previsti dalla legge.

Sul primo punto, quello riguardante l’incidenza sul suo patrimonio, l’Antitrust osserva che la Boschi partecipò solo alla riunione del consiglio dei ministri del 10 settembre, quando fu approvato lo schema preliminare del decreto legislativo 180 da inviare alle commissioni parlamentari per il parere previsto dalla legge.

Il ministro non partecipò invece alle riunioni del 6 e 13 novembre nel corso delle quali il governo esaminò e approvò il decreto.

E non avendo preso parte alle riunioni, stando alla legge sul conflitto di interessi al ministro non può essere imputato un comportamento volto ad accrescere il proprio patrimonio.

Anche sul secondo punto, l’Antitrust “assolve” la Boschi: per parlare di danno pubblico, si osserva nella risposta a Di Battista, bisognerebbe che il ministro avesse compiuto atti idonei “ad alterare il corretto funzionamento del mercato”, circostanza che per l’Antitrust è palesemente non rinvenibile in questo caso.

Un eventuale danno, sottolineano le fonti dell’Antitrust, potrebbe derivare unicamente dall’inerzia dei commissari speciali chiamati dal decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri a risanare le banche.

Nella risposta al deputato M5s, l’Antitrust dà conto delle presenze del ministro Boschi nelle riunioni del consiglio dei ministri dove sono stati esaminati i provvedimenti legati al sistema bancario. Sulla base dei dati ricevuti da Palazzo Chigi, l’Autorità segnala che Maria Elena Boschi non è stata presente alla riunione del 20 gennaio 2015 che ha dato il via libera al decreto numero 3/2015 sul sistema bancario; è stata invece presente nella riunione del 10 settembre 2015 che ha approvato lo schema preliminare del decreto legislativo numero 180 sulle banche (ma non ha poi partecipato alle riunioni del consiglio dei ministri del 6 e del 13 novembre nel corso delle quali quel decreto legislativo è stato esaminato e poi approvato); e , infine, non ha partecipato alla riunione del consiglio dei ministri del 22 novembre che ha approvato il decreto cosiddetto “salva-banche”.

Per quanto riguarda invece la dichiarazione sulle attività patrimoniali del ministro Boschi e dei suoi familiari, l’Antitrust segnala che essa fu presentata il 21 maggio 2014 e non riportano il possesso di azioni bancarie della Banca Etruria (ma il questionario impone l’obbligo di dichiarare il possesso di azioni solo sopra i 50 mila euro).