L’AQUILA – Uno degli strumenti principali sui quali sembra puntare il Governo italiano (al pari di altri Governi europei) per controllare e contrastare l’epidemia da Covid-19, in particolare nella Fase 2 in corso di programmazione, è l’utilizzo di una APP per Smartphone e Tablet che consenta di tracciare i contatti, potenzialmente a rischio di contagio, intercorsi con persone positive al Coronavirus, in modo da poter avviare i protocolli di sicurezza con tempestività ed efficacia, isolando, controllando e monitorando tutti i suddetti casi.
Sulla questione è intervenuto l’avvocato Sandro Di Minco* in una nota che riceviamo e pubblichiamo.
Secondo la Commissione europea, l’unico obiettivo di tali App dovrebbe essere quello di “permettere alle autorità sanitarie pubbliche di individuare persone che siano venute in contatto con soggetti positivi al COVID-19 e chiedere a tali persone di porsi in auto-isolamento, eseguendo rapidamente un test e fornendo indicazioni di comportamento, se del caso, anche quando si manifestino sintomi” Il Governo Italiano ha scelto una App chiamata IMMUNI della quale tuttavia ancora non si conoscono in dettaglio tutte le caratteristiche tecniche.
L’utilizzo – sottolinea l’avvocato – di uno strumento tecnologico potenzialmente molto invasivo rispetto alla vita privata dei cittadini, se da un lato si configura come un possibile ausilio di contrasto molto utile, dall’altro, ove non risultasse rigorosamente conforme ai principi della normativa europea in materia di privacy, potrebbe esporre a grave rischi i diritti fondamentali delle persone che decidessero di installarla. Non a caso su questo aspetto sono stati sollevati diversi interrogativi da parte di studiosi ed esperti del Diritto dell’informatica e della protezione dei dati personali, come anche si sono registrate prese di posizione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana e del Comitato europeo per la protezione dei dati che, proprio durante questa settimana, ha adottato delle specifiche Linee Guida in proposito (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en), delle quali i Governi europei devono tener conto obbligatoriamente.
Le questioni principali emerse finora riguardano i seguenti aspetti:
l’utilizzo dell’App dovrebbe avvenire esclusivamente su base volontaria e non ci dovrebbero essere limitazioni e conseguenze negative per chi decidesse di non utilizzarla;
l’App non dovrebbe tracciare gli spostamenti delle persone (No alla geolocalizzazione dei singoli utenti) ma soltanto i contatti ravvicinati, fino ad un metro di distanza, intercorsi in un determinato lasso temporale;
Il fondamento giuridico per l’utilizzo dell’App potrebbe individuarsi nella promulgazione di una legge nazionale che promuova l’impiego di App su base volontaria senza alcuna penalizzazione per chi non intendesse farne uso;
Il tracciamento dovrebbe riguardare non le persone direttamente identificate, ma solo dei “codici identicativi” associati ad ogni singolo utente dell’APP che potranno essere ricondotti all’identità delle persone fisiche corrispondenti solo in caso di necessità (eventi di positività e/o di contatto con positivi), e solo da parte delle Autorità sanitarie;
i dati che tracciano i contatti dovrebbero essere preferibilmente raccolti “in locale”, all’interno dei dispositivi degli utenti, e non in maniera centralizzata (No alla creazione di una banca dati nazionale dei contatti);
in ogni caso i dati raccolti centralmente (solo a seguito di eventi positivi) dovrebbero essere conservati in server collocati in Italia o comunque nell’Unione Europea e dovrebbe essere garantita la loro indisponibilità assoluta per gestori di grande piattaforme di dati (i cosiddetti Over The Top, multinazionali del WEB), ma anche la loro sicurezza ed inviolabilità (è ancora molto fresca la grave violazione di dati che ha riguardato il sito dell’INPS appena poche settimane fa);
evitare che i dati raccolti possano essere utilizzati anche per altre finalità, evitare l’utilizzo del sistema di emergenza sopra descritto una volta cessato lo stato di crisi, e in via generale cancellare o anonimizzare i dati raccolti;
l’App dovrà essere sottosposta ad una rigorosa procedura di valutazione di impatto sulla protezione dei dati per valutare tutti i rischi per i diritti delle persone potenzialmente derivanti dal suo utilizzo e adottare le misure di sicurezza preventive atte a contrastarli;
Al momento, anche se vi sono state rassicurazioni verbali autorevoli da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario straordinario Arcuri, non tutti i dubbi sono stati completamente fugati.
Considerato che l’efficacia di tale strumento dipende, secondo gli epidemiologi, dalla numerosità delle persone che volontariamente lo adotteranno (sarà infatti veramente utile solo se almeno il 60% dei cittadini lo userà) è evidente quanto sia determinante che i cittadini possano avere fiducia sulla effettiva utilità di tale App quale strumento tecnologico di contrasto, ma anche e soprattutto sulla garanzia che i propri diritti fondamentali non saranno esposti a gravi rischi di violazione e che saranno adottate tutte le misure organizzative e tecniche di sicurezza per evitarli. Sulla base di quanto sommariamente esposto, manifesto la mia disponibilità per eventuali chiarimenti e approfondimenti.
*Avvocato e Data Protection Officer
Diritto dell’informatica e protezione dei dati personali
Docente nel Master in Diritto dell’Informatica
Università degli Studi “La Sapienza” Roma
Docente nel Master in FGCAD
Formazione Gestione e Conservazione degli Archivi Digitali
Università degli Studi Macerata





