PESCARA – Come se non bastasse, per i balneatori abruzzesi, un anno di crisi pandemica, il crollo dei fatturati, i lavoratori in cassa integrazione, i ristori che non arrivano, le incertezze anche per la prossima stagione turistica, si moltiplicano le decisioni dei Tar, anche in Abruzzo, che bocciano le proroghe delle concessioni balneari al 31 dicembre 2033, da parte dei Comuni a favore degli attuali titolari.
Anche se, paradossalmente, a prevedere questa possibilità la legge italiana, applicata dai Comuni, che però i giudici amministrativi ritengono comunque in contrasto con quella europea, ovvero con la famigerata direttiva Bolkestein del 2006 che impone di mettere a gara le concessioni alla loro scadenza, in nome del mercato e della concorrenza.
Tra le decisioni che hanno fatto scalpore, quella del Tar Abruzzo che a febbraio ha cancellato la proroga decisa dal Comune di Vasto della concessione di due stabilimenti, e quella del Tar Toscana, che mercoledì scorso ha fatto altrettanto nei confronti del Comune di Piombino, su ricorso dell’Autorità garante della concorrenza (Agcom), che negli ultimi mesi ha ingaggiato in tal senso una vera propria guerra santa brandendo la bandiera della Bolkestein.
Una doccia ghiacciata per le imprese della balneazione abruzzese che da anni si battono anche loro contro la direttiva, sostenendo che con le gare europee si assisterà all’invasione e allo shopping delle nostre spiagge da parte di multinazionali del turismo contro cui per imprese spesso a conduzione familiare, e con sempre meno capitali a causa della crisi del covid-19, non avranno alcuna possibilità di competere. Argomentando che le attuali concessioni hanno reso necessari decenni di investimenti, e rappresentano anche un patrimonio identitario e culturale. Una partita che in Abruzzo, dati aggiornati a fine 2019, riguarda 423 stabilimenti, di cui 88 sono a conduzione femminile e 26 giovanili, con Pescara nella classifica dei primi venti comuni italiani per numero di imprese registrate, ben 84 per 14,5 chilometri di costa.
Di fatto, però, i giudici amministrativi di tutta Italia stanno ormai consolidando la giurisprudenza, bocciando a raffica la possibilità da parte dei Comuni di prorogare le concessioni a fine 2033, come pure sarebbe previsto dalla legge di bilancio approvata a dicembre 2018 dal governo di Giuseppe Conte, su forte spinta della Lega, allora in maggioranza in parlamento assieme al Movimento 5 stelle, giustificando la misura non come una proroga automatica, bensì come un “periodo transitorio” necessario ad attuare una riforma organica del settore, che l’allora ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio, stava concordando con Bruxelles.
Proroga di fatto confermata anche dal decreto Rilancio del luglio 2020, dal secondo governo Conte, sostenuto dal Partito democratico e M5s, stabilendo che le concessioni demaniali per lo svolgimento di attività turistico ricreative possono avere una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, ovvero, ancora una volta al 31 dicembre 2033. Vista l’emergenza covid-19 e a tutela e “custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese”.
Legge che però a dicembre scorso è stata messa in mora dalla Commissione Europea in quanto in contrasto con la Bolkestein, nonché con la sentenza della Corte di giustizia europea “Promoimpresa” del 14 luglio 2016, che aveva confermato l’illegittimità delle proroghe.
Offensiva che ha provocato dure reazioni anche in Abruzzo, dove a stretto giro Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ha presentato una risoluzione urgente in materia che ha impegnato il presidente e la giunta regionale, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, “ad esprimere una netta condanna rispetto all’atteggiamento dell’UE che si rifiuta di riconoscere la specificità e l’importanza del settore turistico- balneare italiano” e a “portare la problematica all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni e ad assumere ogni iniziativa possibile volta a far pressione sul Governo Italiano affinché difenda in sede europea l’estensione delle concessioni marittimo- demaniali”.
Durissimo del resto era stato il commento di Marsilio, appresa la notizia della messa in mora da parte dell’Europa: “In un momento grave e difficile per gli operatori che hanno dovuto subire la crisi a causa della pandemia, è inaccettabile subire un vero e proprio tentativo di distruggere il nostro settore balneare”, evidenziando che le aziende abruzzesi sono “a maggior parte a conduzione familiare”, e “si vedranno costrette a chiudere per fallimento a causa della miopia di funzionari che dal centro dell’Europa, lontani dalle spiagge, vogliono decidere sulla pelle dei lavoratori”.
La fredda logica del diritto però naviga su altri mari rispetto alle passioni della politica.
E così è avvenuto che a inizio febbraio il Tar Abruzzo ha dichiarato l’invalidità dell’estensione al 31 dicembre 2033 su due concessioni balneari, Lido del Sole e al Lido La Bussola, rilasciate dal Comune di Vasto, in provincia di Chieti. Secondo il Tribunale amministrativo, che ha accolto il ricorso di una società molisana concorrente, “l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale deve essere disapplicata in ossequio alla pronuncia della Corte di giustizia del 2016, con conseguente illegittimità degli atti di proroga delle concessioni demaniali in assenza di gara”.
Non solo, il Tar Abruzzo ha considerato infondato l’argomento dei legali del Comune secondo il quale nel tratto di costa interessato c’erano altre porzioni di spiaggia libera, e dunque non era stato leso il principio della concorrenza, essendoci potenzialmente altre concessioni da mettere a gara.
Tesi che, ha ribattuto il Tar, “è suggestiva, ma non può assumere rilievo dirimente, atteso che le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio che è ontologicamente ‘limitato’ nel numero e nell’estensione, a causa appunto della scarsità delle risorse naturali, poiché la spiaggia è un bene pubblico demaniale comunque limitato nell’estensione”.
Ovvero: “la scarsità non viene meno perché una parte del tutto non è stata ancora assegnata”.
Insomma, è stata fatta valere la primazia del diritto europeo su quello italiano, e dal punto di vista freddamente giurisprudenziale così non può che essere, visto che l’Italia nell’aderire all’Unione europea ha sottoscritto trattati e ha ceduto, su molte materie, la sua sovranità.
E dunque in soldoni la legge di bilancio del 2019 e il decreto Rilancio sono di fatto pezzi di carta, non applicabili dai Comuni, pena l’essere trascinati in tribunale con la certezza di perdere.
A maggior ragione lasciano il tempo che trovano le risoluzioni e gli ordini del giorno approvati dal consiglio regionale abruzzese, come pure da altre regioni italiane e da un gran numero di comuni.
Fuori dall’Abruzzo è scesa poi in campo l’Autorità garante della concorrenza, con un fuoco di fila di diffide contro vari comuni italiani, intimati di ritirare entro 60 giorni i vari provvedimento di estensione automatica delle concessioni, anche qui, ovviamente, in quanto in contrasto con la normativa europea sulla libera concorrenza, minacciando in caso contrario il ricorso al Tar.
E dove i comuni hanno fatto scadere il termine dell’ultimatum, il Tar ha dato ragione all’Agcom.
E’ avvenuto a Piombino in Toscana, con una sentenza pubblicata mercoledì scorso, con la quale i giudici amministrativi di Firenze hanno dichiarato illegittima una determina dirigenziale che prorogava al fine 2033 cinque concessioni, argomentando che “l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, è tenuta a indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico”.
Cadute nel vuoto le tesi dei difensori degli imprenditori balneari i quali hanno evidenziato che la direttiva Bolkestein non si applicherebbe alle concessioni rilasciate prima del 2009.
“L’applicabilità della direttiva europea non può dipendere dall’epoca del rilascio delle concessioni”, ha controargomentato il Tar.






