L’AQUILA – Ferdinando di Orio rimarrà in carica in qualità di Rettore dell’Università degli studi dell’Aquila fino ad ottobre 2012: lo ha stabilito l’Avvocatura di Stato alla luce della recente legge Gelmini di riforma del sistema universitario, nella quale è scritto che “il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto…è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo”.
“Un parere inutile”: così ha bollato il giudizio dell’Avvocatura il professor Sergio Tiberti, uno dei portavoce dei professori ‘picconatori’, che da mesi contestano la gestione dell’ateneo del rettore e del direttore amministrativo, Filippo Del Vecchio
LA NOTA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
La legge 240/2010, la cosiddetta “legge Gelmini”, che ha riformato il sistema universitario nazionale, all’art 2 comma 9 espressamente afferma che “il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto…è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo”.
Questa norma di legge prevale su quella dello Statuto dell’Ateneo aquilano, che all’articolo 10 comma 3 prevede che “il Decano dei professori ordinari dell’ateneo indice le elezioni del Rettore nel periodo compreso fra il nono e il settimo mese antecedenti la scadenza del rettore in carica”.
E’ questo il giudizio espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato che conferma pienamente il parere già formulato dal professor Fabrizio Politi, ordinario di Diritto Costituzionale e membro del Senato Accademico dell’Università dell’Aquila.
Secondo l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, “le disposizioni che regolano la disciplina transitoria” previste dalla legge 240/2010 “si mostrano sufficientemente precise e dettagliate, e presentano valenza cogente e speciale rispetto alle norme che individuano le procedure da seguire a ‘regime'” previste dallo Statuto.
Questo giudizio si basa sul principio della superiorità gerarchica della legge (fonte di grado primario) rispetto allo statuto dell’Ateneo (fonte di grado secondario). La stessa autonomia universitaria è costituzionalmente riconosciuta, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione “nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
Pertanto lo Statuto non può mai prevalere su una norma di legge, a meno che non sia quest’ultima a lasciare, alla fonte statutaria, il relativo spazio di intervento. Ma non è questo il caso.
Quindi il mandato del rettore viene prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo all’adozione del nuovo Statuto che, a norma della stessa legge 240/2010, dovrà avvenire entro sei mesi dalla entrata in vigore di quest’ultima (29 gennaio 2011).
La ratio del provvedimento è stata quella di evitare lo svolgimento di elezioni durante la fase, già in corso, di revisione dello Statuto, assicurando uno spazio di indipendenza al rettore in carica che, in ragione della non rinnovabilità del mandato, può agire libero da condizionamenti elettorali.
Il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato era stato richiesto dal rettore dell’Università dell’Aquila professor Ferdinando di Orio proprio per fare chiarezza sulla corretta interpretazione delle norme di legge e statutarie.
TIBERTI: “PARERE INUTILE”
L’AQUILA – “Il parere formulato dall’Avvocatura dello Stato è inutile: nessuno ha mai messo in dubbio la legittimità del ruolo di di Orio nella veste di rettore fino a ottobre 2012. La nostra richiesta di elezioni è sempre scaturita in base regolamento, vigente, che ne prevede l’indizione entro il mese di marzo da parte del decano dell’ateneo”.
È durissimo il commento del professor Sergio Tiberti, uno dei portavoce dei professori ‘picconatori’ che da mesi contestano l’attività del rettore, Ferdinando di Orio, e del direttore amministrativo, Filippo Del Vecchio.
“Alla luce di quanto emerso salta agli occhi un dato: il Ministero non si è espresso sulla vicenda. Esiste una legge e va rispettata. Al contempo è quantomeno bizzarro che l’Avvocatura dello Stato abbia emesso un parere sulla scorta del giudizio formulato dal professor Fabrizio Politi, membro del Senato accademico e docente presso l’ateneo aquilano. Un parere ‘di parte’ che, però, è stato seguito dall’Autorità che avrebbe dovuto pronunciarsi in maniera autonoma”.
Le nuove elezioni, in ogni caso, non avrebbero comportato la decadenza del mandato di di Orio: “Esiste un illustre precedente: in occasione del suo primo mandato Ferdinando di Orio fu eletto mentre era ancora in carica l’allora rettore, Luigi Bignardi. Di Orio prima di entrare in carica attese la scadenza del mandato di Bignardi”.
” Allo stesso modo bisognerebbe operare questa volta. Il regolamento stabilisce che le consultazioni devono essere convocate entro marzo. Qualora di Orio le perdesse non verrebbe meno il suo ruolo di rettore, che la legge garantisce fino a ottobre 2012. Questo dato non è mai stato contestato da nessuno. Per questo il parere dell’Avvocatura, chiesto dal rettore e non già dal decano, come sarebbe stato più logico, è superfluo”. (g.a.)






