L’AQUILA – A causa di notifiche giudiziarie recapitate per quattro mesi dentro una stanza piena di faldoni all’insaputa dei destinatari, rischiano di essere spazzati via centinaia di processi di tutte le branche del diritto relativi al “cratere” del terremoto per il periodo che va dal 6 aprile al 31 luglio 2009.
Questo autentico terremoto giudiziario sarebbe l’effetto prevedibile se venisse approvata la causa che verrà discussa dopodomani, martedì 30 novembre, davanti alla Corte costituzionale. La causa è stata sollevata dal Giudice per l’udienza preliminare di Pescara Guido Campli su istanza dell’avvocato aquilano Vincenzo Calderoni, secondo il quale il decreto terremoto su questo aspetto difetta di costituzionalità.
“Tutto nasce – spiega il legale – dall’istituzione del ‘presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari’, prevista dal decreto emergenza, il dl 39/2009, poi convertito con la legge 77/2009, al comma 9 dell’articolo 5. Si trattava di una stanza, fisicamente posizionata nella sede temporanea degli uffici giudiziari aquilani dopo il terremoto, quindi ai Minorenni, in cui, come si legge nel testo della legge, ‘la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità”.
Di fronte ad abitazioni, uffici e attività inagibili e deserte, insomma, il legislatore aveva pensato a istituire un punto unico di raccolta delle notifiche, un po’ come accaduto per le poste e altri servizi. Il problema, però, secondo il ricorso di Calderoni su cui dovrà esprimersi la Corte costituzionale, è che nessuno ne sapeva nulla.
“Ho raccolto – aggiunge – la testimonianza della cancelliera che per quei quattro mesi è stata responsabile del presidio, e mi ha confermato che gli atti venivano depositati e poi ammucchiati in scatoloni. E lì restavano”.
Ipoteticamente, tutti i terremotati avrebbero potuto controllare periodicamente se c’erano notifiche a loro carico facendo una visitina al presidio. “Ma non sta scritto da nessuna parte – sbotta Calderoni – che 70 mila persone, già impegnate con l’emergenza-terremoto, dovessero anche compiere pellegrinaggi periodici ai Minorenni per controllare”.
“È successo, per esempio – racconta il legale per spiegare i disagi – che un decreto ingiuntivo sia stato depositato ed è diventato esecutivo, sempre all’insaputa del destinatario, che si è ritrovato poi un pignoramento a sorpresa. Come si dice all’Aquila, ‘sopra al cotto aggiungiamo l’olio bollente’!”.
Una situazione inaccettabile per l’avvocato aquilano. “Ho sollevato due volte – ricorda – la questione di legittimità costituzionale davanti ai giudici aquilani, ma per due volte non è stata presa in considerazione. A Pescara, invece, durante un processo penale, il Gup Campli ha condiviso i miei dubbi”.
La causa sarà discussa martedì 30; relatore sarà il giudice costituzionale Giuseppe Frigo, due volte presidente dell’Unione camere penali, che ha assistito tra gli altri anche Silvio Berlusconi, Cesare Previti e la famiglia Soffiantini durante il noto sequestro dell’imprenditore Giuseppe.
Entro pochi giorni dalla discussione si dovrebbe avere il responso della Corte. “Se prende la piega giusta – conclude Calderoni – possono saltare migliaia di processi”.
L’ORDINANZA DEL GUP CAMPLI: ”IRRAZIONALITA’ E INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE”
Irrazionalità della disciplina introdotta dal decreto e ingiustificata discriminazione dei cittadini: questi alcuni passaggi chiave dell’ordinanza con cui il Giudice per l’udienza preliminare di Pescara, Guido Campli, ha accolto l’istanza dell’avvocato Calderoni, chiedendo alla Corte costituzionale un giudizio di legittimità della norma in questione.
Seguono i paragrafi dell’ordinanza in cui il Gup richiede il parere, con omesso il cognome dell’imputato.
La questione non appare manifestamente infondata, poiché con la norma in esame, anche dopo la successiva conversione in legge (legge n.77/2009), è stata introdotta una forma di notifica di irresistibile valore legale alla quale non corrisponde alcuna effettiva conoscenza dell’atto, ché, anzi, per la disposizione in esame (confermata in sede di conversione – legge n.77/2009) la suddetta modalità di esecuzione delle notifiche è prevista a pena di nullità.
Va da sé che tale presunzione insuperabile di conoscenza legale dell’atto, senza alcuna necessità di controverifica della conoscenza effettiva dello stesso e della pendenza del procedimento penale (potendo ben trattarsi del primo atto del procedimento da notificarsi all’indagato/imputato), si risolve in una ingiustificata violazione dei diritti di difesa sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost., vieppiù considerando che alla base del provvedimento vi è la grave situazione conseguente al sisma che ha colpito i territori aquilani il 6 aprile 2009.
Necessario, pertanto, appare il vaglio di coerenza e non contraddizione da parte della Corte costituzionale, unico organo giurisdizionale legittimato a risolvere il dubbio in ordine alla conformità. della disposizione in esame alla Carta costituzionale, con specifico riferimento alla ipotizzata violazione dei principi enucleati negli artt. 24 e 111 Cost., nonché del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. in considerazione della irrazionalità della disciplina introdotta dalla norma in esame che si risolve in una ingiustificata discriminazione dei diritti di quei cittadini, quale l’imputato [omissis], destinatari della medesima.
Quanto alla rilevanza della questione, va osservato che stabilire se l’avviso ex art. 419 c.p.p. sia stato validamente notificato, come nel caso in esame di mancata comparizione dell’imputato in udienza, determina la stessa validità della conseguente dichiarazione di contumacia e dell’intero procedimento da definirsi in contumacia dell’imputato; né vale obiettare che, come per fattispecie analoghe, in cui vi è incertezza circa la regolarità della chiamata in giudizio, il giudice (g.u.p.) può sempre ordinare la rinnovazione della notifica incerta, soprattutto considerando che, attualmente, la norma in esame non ha più concreta vigenza (vista la efficacia limitata alla data del 31 luglio 2009 e la ulteriore limitazione, introdotta dalla legge di conversione, agli atti di competenza degli uffici giudiziari di L’Aquila), poiché è alla data di esecuzione della originaria notifica, secondo la modalità che si contesta, che deve farsi riferimento per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, rimarcando che detta modalità è indicata dal comma decimo dell’art. 5 (pur dopo la conversione in legge) come prevista a pena di nullità e senza possibilità per il Giudice penale (diversamente da quanto stabilito dalla legge di conversione n.77/2009 per il giudice, civile o amministrativo) di procedere con modalità diverse, ancorché di maggiore efficacia quanto alla effettiva conoscenza dell’atto.
DOCUMENTI:



