L’AQUILA – Contributi a fondo perduto, arrivano nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate: oltre al provvedimento e alla guida pubblicati il 10 giugno 2020, il 13 giugno l’Amministrazione Finanziaria ha fornito ulteriori indicazioni con la circolare n, 15/E.
Al via la domanda per il contributo a fondo perduto dal dal 15 giugno fino al 13 agosto 2020, in modalità telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
Come si fa domanda, da cosa dipendono gli importi e quali sono i requisiti dei beneficiari?
Le risposte a tutte queste domande si trovano nell’articolo 25 del DL Rilancio e nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, che fornisce le istruzioni anche sulle categorie escluse che non potranno fare domanda.
Se, da un lato, i contributi a fondo perduto possono essere richiesti dalle partite IVA, dall’altro i professionisti iscritti agli Ordini e gli autonomi sono esclusi da tale agevolazione.
Inoltre, il DL Rilancio ha semplificato le modalità di accesso al fondo perduto, ma sono previste sanzioni severe nei casi di irregolarità.
Lo Stato ha stanziato come risorse per i finanziamenti a fondo perduto 6.192 milioni di euro per il 2020.
Facciamo una panoramica su tutto quello che riguarda i finanziamenti a fondo perduto, secondo quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, con il quale vengono fissate le istruzioni per fare domanda.
Contributo a fondo perduto Decreto Rilancio: requisiti dei beneficiari
A dare tutte le informazioni relative ai contributi a fondo perduto è l’articolo 25 del DL Rilancio, reso operativo con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.
Potranno presentare domanda dal 15 giugno 2020 le partite IVA che hanno subìto danni economici a seguito della crisi sanitaria, se in presenza di determinati requisiti.
In particolare, possono richiedere il contributo a fondo perduto i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario:
con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
se il fatturato di aprile 2020 ha subito una riduzione del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019;
se hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019;
se hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza per eventi calamitosi era in vigore quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria (ovvero il 31 gennaio 2020).
Le ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.
Si mette di seguito a disposizione il provvedimento e la guida dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto: Agenzia delle Entrate – provvedimento 10 giugno 2020.
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Domanda contributi a fondo perduto: la guida dell’Agenzia delle Entrate
Scarica la guida con tutte le istruzioni per i contributi a fondo perduto, pubblicata il 10 giugno 2020
Soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto
Come abbiamo visto, ci sono dei requisiti specifici per aver accesso ai contributi a fondo perduto. Questo significa che sono escluse dall’agevolazione le seguenti categorie:
soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
gli enti pubblici;
gli intermediari finanziari;
le società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
le partite IVA che hanno diritto al bonus previsto dal decreto Cura Italia;
i beneficiari del reddito di ultima istanza;
i professionisti iscritti agli Ordini.
Ulteriori chiarimenti – scrive Money – su inclusi ed esclusi dalla possibilità di fare domanda per il contributo a fondo perduto si trovano nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate specifica i motivi dell’esclusione di determinate categorie.
Contributo a fondo perduto: come si calcola l’importo?
Per determinare correttamente gli importi del contributo a fondo perduto si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019:
20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro
15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000 e 400.000 euro
10% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000 e 5.000.000 euro
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
L’importo minimo del contributo a fondo perduto in ogni caso sarà pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.






