L’AQUILA –  Una sentenza shock destinata a causare uno stravolgimento nella ricostruzione, ancora molto a rilento a oltre 15 anni dal sisma, nel comune aquilano di Barete: dopo anni di battaglie legali un pronunciamento del  TAR  dell’Aquila rischia di far saltare la decisione, avversata e clamorosa, presa nel 2017 dall’ex sindaco, Leonardo Gattuso, che ha adottato d’impero commissariamenti a tappeto negli aggregati danneggiati dal sisma del 2009 con la motivazione dei gravi ritardi nei percorsi burocratici mandando a casa presidenti di consorzi nominati dai proprietari degli immobili.

La sentenza rimette in corsa un presidente di consorzi, Romina De Ruosi, esprimendosi a suo favore con la conseguenza che, evidenziando la errata interpretazione della normativa, potrebbe riverberarsi anche su controversie simili già in ballo o in caso di altri ricorsi. Il verdetto shock ha annullato il decreto sindacale n. 5 del Comune di Barete del 22.12.2017 “per incompetenza ed eccesso di potere”: in sostanza, queste decisioni non poteva prenderle il sindaco. Il ricorso accolto è stato presentato per conto di De Ruosi tramite l’avvocato Alessandro Ciucci, del foro dell’Aquila.

A Barete la decisione è stata accolta con grande soddisfazione dall’attuale maggioranza guidata dal sindaco, Claudio Gregori, che con il suo gruppo nel 2017 era all’opposizione ed ha contestato duramente il decreto di Gattuso. 

“La ricorrente già presidente dei consorzi (denominati B.10; C.19; M.6; P.15; S.E.5; S.1; T.12) costituiti per la ricostruzione degli aggregati edilizi del Comune di Barete danneggiati dal sisma del 2009″, si legge nella motivazione del Tar,” impugna il decreto del Sindaco che ha nominato in sua vece, ai sensi  del decreto del commissario delegato per la ricostruzione n. 12 del 2010, un commissario per la gestione di detti consorzi, sul presupposto stato di inerzia nelle attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi di riparazione degli aggregati edilizi”.

Il ricorso è affidato a diversi  motivi ed il primo, quello ritenuto decisivo, è la  incompetenza e/o carenza di potere  che l’art. 12 del decreto commissariale attribuisce al Comune, per cui non spetta al Sindaco, ma rientra nella competenza residuale della Giunta.

“È prioritario esaminare il vizio di incompetenza del provvedimento impugnato”, scrivono ancora i giudici, “che ove fondato determinerebbe l’assorbimento necessario delle altre questioni. La censura di incompetenza è fondata. L’art. 12 del decreto del 03.06.2010, del Commissario delegato per la ricostruzione, (come già prima l’o.p.c.m. n. 3820/20009) stabilisce che, in caso di inerzia degli organi dei consorzi costituiti per la  ricostruzione dell’aggregato edilizio danneggiato dal sisma, “il comune, previa diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, inviata al legale rappresentante del consorzio, nomina un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell’organo inerte”.

“Le disposizioni attribuiscono il potere sostitutivo al Comune, senza indicare specificamente l’organo al quale compete esercitarlo. Occorre pertanto fare riferimento al sistema di competenze degli organi degli enti locali delineato dal d.lgs. n. 267/2000. Fra le attribuzioni riservate al Sindaco, quale organo rappresentativo del Comune e Ufficiale di governo, non vi è menzione di alcun potere sostitutivo; esso neppure può ricondursi agli ampi poteri di ordinanza previsti dall’art. 50 e dall’art. 54 del d.lgs. n. 267/2001 i quali costituiscono un’attribuzione propria ed esclusiva del Sindaco in determinate materie (sanità, igiene pubblica, decoro, incolumità pubblica, sicurezza urbana). Secondo la ricorrente l’organo titolare del potere sostitutivo sarebbe la Giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 che le attribuisce poteri di governo (indirizzo e controllo politico-amministrativo) non riservati al Sindaco e al Consiglio”.

“Tuttavia la nomina di un commissario in sostituzione degli organi del consorzio è espressione di amministrazione attiva degli interessi dell’ente che esula dalle competenze degli organi di governo del Comune, ai quali è riservata invece l’adozione di un atto di indirizzo sulle procedure di designazione del commissario, designazione riservata, a sua volta, alla competenza degli organi di gestione dell’ente. Ne consegue che la nomina di un commissario ad acta secondo il presupposto atto di indirizzo adottato dagli organi di governo dell’ente municipale, appartiene alla competenza funzionale del ceto dirigenziale. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, il decreto del Sindaco di Barete deve essere annullato”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, inoltre, ha condannato il Comune di Barete al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali di  1.500 euro oltre agli accessori di legge. Ecco il collegio che ha adottato la clamorosa decisione:  Germana Panzironi, Mario Gabriele Perpetuini e Maria Colagrande.