L’AQUILA – “L’articolo in esame, analizzato nella sua interezza, non si limita a riportare le frasi oggetto di censura, ma ricostruisce il contesto esatto della controversia, dà atto della sospensione disposta dal giudice amministrativo, richiama le verifiche effettuate dall’ente e le ulteriori criticità valorizzate nel provvedimento di decadenza”.
Questo il nocciolo della lunga motivazione con la quale i giudici della Corte di appello civile di Roma, in relazione a dichiarazioni rilasciate ad Abruzzoweb nel 2017, escludono la diffamazione, come già avvenuto nel penale, e hanno confermato il no al risarcimento dei danni, a carico dell’ex dirigente della Regione Abruzzo, Iris Flacco, 71 anni, già a capo del servizio Attività estrattive, dopo la richiesta presentata dalla Società Santa Croce srl.
Nell’intervista ad Abruzzoweb, Flacco aveva commentato una ordinanza del Tar con la quale era stata sospesa l’efficacia del provvedimento regionale di decadenza della concessione mineraria denominata “Santa Croce-Fiugginio” adottato dalla medesima dirigente nel 2017.
Il caso era stato già archiviato dal giudice penale del tribunale di Avezzano. E nelle more della definizione della causa, Flacco era stata estromessa dal procedimento la Santa Croce per un potenziale conflitto di interessi.
Flacco era, tra le altre mansioni, la responsabile dell’iter dell’affidamento della concessione delle sorgenti Sant’Antonio Sponga, revocata, a fine 2015, proprio alla Santa Croce, proprietaria dello stabilimento di Canistro e del marchio di livello nazionale, a causa dell’annullamento del bando della Regione, a seguito di un ricorso del Comune di Canistro. Da allora si è scatenata la guerra abruzzese dell’acqua, con infinti e feroci contenziosi legali e giudiziari, bandi finiti con un nulla di fatto e un gigantesco danno erariale, con il risultato che da oltre 10 anni la preziosa acqua finisce, inutilizzata nel fiume Liri.
La sconfitta giudiziaria nel civile contro Flacco ha comportato alla Santa Croce conseguenze economiche: complessivamente la società si trova a dover corrispondere 40mila euro di spese legali a fronte di una disattesa richiesta risarcitoria di 85mila euro a carico di Flacco, assistita dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, del Foro di Avezzano (L’Aquila).
Il Tribunale di Roma aveva già integralmente respinto la domanda alla luce dei seguenti motivi: “Nel merito, occorre rilevare che nell’articolo pubblicato il 1/12/2017 sul quotidiano on line ‘AbruzzoWeb’ la convenuta si è limitata a dichiarare che parte attrice non sfruttava la Sorgente Santa Croce – Fiuggino, fatto pacifico in quanto parte attrice ha comunicato alla Regione Abruzzo con la nota del 12/12/2008 la sospensione dell’attività d’imbottigliamento, e che essa non corrispondeva i canoni, fatto altrettanto pacifico in quanto collegati all’attività d’imbottigliamento”.
“Nell’articolo, inoltre, la convenuta ha spiegato le ragioni oggetto del provvedimento di revoca della concessione, tra cui la portata di acqua della sorgente, inferiore ad un litro al secondo, che non giustificava il mantenimento della concessione. Le stesse notizie erano state già pubblicate sul medesimo quotidiano in precedenti articoli, che citavano la posizione della Regione negli stessi termini (non utilizzo della sorgente e mancata corresponsione del canone proporzionale) e quella della ditta in ordine allo sfruttamento della sorgente in questione (tra gli altri, articolo del 19/05/2017)”.
“Pertanto, quanto dichiarato dalla convenuta non ha natura diffamatoria nei confronti della parte attrice né costituisce violazione dei doveri di servizio o della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per completezza, si osserva, poi, che, con riferimento al diritto di critica, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati dalla Carta costituzionale”. Fin qui le ragioni dei giudici di primo grado.
“I motivi di gravame”, scrivono ora i giudici di appello, i quali ribadiscono che comunque non sono stati rivelati atti segreti, “esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, non sono fondati. In primo luogo, i fatti evocati non integrano l’illecito diffamatorio per mancanza dei suoi elementi costitutivi, a partire, e in via assorbente, dall’elemento oggettivo. La diffamazione, infatti, si configura ogni qual volta venga offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo e comunicando con più persone. La comunicazione deve, dunque, attribuire all’offeso fatti idonei, per contenuto o modalità espressive, a ledere la sua reputazione. La valutazione deve essere condotta secondo il parametro del lettore medio e con riferimento al testo nella sua interezza, evitando un’analisi atomistica di singole espressioni estrapolate dal contesto. Le dichiarazioni della Flacco sono state rese all’indomani dell’ordinanza cautelare del TAR Abruzzo del 22 novembre 2017, che aveva sospeso l’efficacia della determinazione dirigenziale di decadenza, e, per come emerge dagli atti, si inseriscono nell’ambito di un conflitto amministrativo già ampiamente pubblico”.
“La decadenza non è presentata né fatta intendere come sanzione per un comportamento scorretto della società, ma come esito di una valutazione amministrativa che tiene conto delle varie carenze ascritte alla società concessionaria e, in sostanza, causative del provvedimento decadenziale. Flacco ribadisce insomma una posizione già più volte sostenuta, ovvero che la portata di acqua della sorgente, inferiore ad un litro al secondo, non è sufficiente ai fini di una concessione”.
“Tale cornice è decisiva ai fini della percezione delle espressioni contestate. Con riguardo specifico all’affermazione secondo cui “la sorgente Fiuggino non è mai stata utilizzata”, dagli atti risulta pacifico che l’attività di imbottigliamento fosse stata sospesa dalla società con comunicazione del 12 dicembre 2008 e che tale inattività si fosse protratta negli anni successivi. L’uso dell’avverbio “mai”, pur lessicalmente assoluto, sintetizza una protratta inutilizzazione della fonte nel periodo rilevante ai fini del procedimento amministrativo. L’imprecisione terminologica non altera il nucleo sostanziale del fatto storico – ossia l’assenza di sfruttamento della sorgente 10 nel periodo considerato – né introduce l’attribuzione di una condotta abusiva o contra ius”.
Secondo l’avvocato Salvatore Braghini “La sentenza della Corte d’Appello di Roma rappresenta l’epilogo di una vicenda che ha visto la Flacco vittima di un tentativo di paralizzarne l’azione amministrativa”. Poi aggiunge: “La richiesta di interdizione della dirigente dai procedimenti della Santa Croce, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione subito dopo l’instaurazione della causa risarcitoria, rivela la strumentalità dell’iniziativa. La verità che emerge oggi è che la Flacco non aveva affatto diffamato la società e che ha sempre operato con correttezza e trasparenza al servizio delle istituzioni”.
“Flacco può finalmente guardare al suo passato da dirigente con serenità, sapendo che la giustizia ha riconosciuto non solo la legittimità del suo operato, ma anche il suo diritto a rendere conto pubblicamente dell’attività svolta nell’interesse della collettività. Una bella pagina di giustizia che restituisce dignità e serenità a chi ha sempre operato con correttezza e trasparenza al servizio delle istituzioni”.





