SULMONA – Il Tribunale di Sulmona (L’Aquila), con una sentenza a firma del Giudice del Lavoro Alessandra De Marco, ha definitivamente revocato il pensionamento di un autista in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Serpieri”, sede distaccata di Castel di Sangro (Aq), riammettendolo in servizio in seguito al ricorso presentato dall’avv. Salvatore Braghini del foro di Avezzano.
L’autista è rimasto per 4 mesi senza stipendio e senza pensione in quanto, pur non avendo maturato i requisiti per alcun diritto a pensione (né 67 anni di età, per la pensione di vecchiaia, né 42 anni e 10 mesi, per quella di anzianità contributiva), veniva collocato in quiescenza sul presupposto di un mero accertamento della maturazione del diritto alla pensione anticipata per i lavori usuranti e faticosi. Il lavoratore, infatti, nell’ottobre 2022, aveva si chiesto all’amministrazione di appartenenza, tramite il patronato, di essere collocato in pensione in base all’anzianità di servizio maturata (pensione anticipata), ma soltanto se risultava in possesso del requisito prescritto dalla legge, ossia 42 e 10 mesi di contribuzione.
Contemporaneamente il dipendente, avendo svolto mansioni di autista con mezzo di capienza superiore a 9 passeggeri, ha chiesto all’INPS che venisse accertato il requisito per l’accesso alla pensione agevolata prevista per i lavori usuranti e faticosi di cui al decreto legislativo n. 67/2011.
L’Ufficio scolastico provinciale dell’Aquila lo ha messo in pensione con decorrenza 1° settembre 2023 pur risultando il periodo di servizio svolto dal lavoratore non sufficiente per l’accesso alla pensione di anzianità e pur non avendo quest’ultimo presentato domanda di pensione agevolata successivamente all’accertamento positivo dell’INPS per accedere al beneficio dei lavori usuranti.
Il Tribunale ha accertato quindi che il lavoratore non possedeva il requisito per la pensione d’anzianità contributiva richiesta dalla legge (42 anni e 10 mesi, essendo uomo). Quanto alla certificazione da parte dell’INPS dello “svolgimento di attività lavorativa subordinata faticosa e pesante come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, per servizio pubblico di trasporto collettivo”, il Tribunale ha dichiarato che detta certificazione non assumeva alcun rilievo, in quanto non risultava che il dipendente avesse presentato anche la domanda di pensionamento secondo quanto previsto dal decreto legislativo che disciplina l’accesso a tale forma di beneficio.
Scattata, quindi, la reintegra sul posto di lavoro. L’avvocato Salvatore Braghini, nel commentare la vicenda, osserva che “il conseguimento del diritto a pensione non può prescindere da una gestione condivisa della procedura onde garantire la massima collaborazione tra datore, INPS e lavoratore, nell’interesse esclusivo di quest’ultimo. I lavoratori, dal canto loro, devono acquisire maggiore consapevolezza dei propri diritti, tanto ciò è vero se sol si pensa che ancora oggi si accetta passivamente la previsione normativa che discrimina l’accesso alla pensione dei lavoratori in base all’appartenenza di genere, come accertato di recente dal Tribunale di Asti, che disapplicava la legge al fine di reintegrare in servizio una lavoratrice pensionata d’ufficio al raggiungimento di 41 anni e 10 mesi (come in effetti prevede la legge), la quale ha saputo rivendicare il diritto di permanere in servizio fino alla stessa anzianità contributiva prevista per gli uomini, ossia 42 anni e 10 mesi”.





