L’AQUILA – Candidato a tutti gli effetti a diventare un prodotto d’eccellenza nazionale, il tartufo abruzzese è l’oggetto da tutelare e valorizzare intorno al quale la nuova legge regionale è stata confezionata, e approvata all’unanimità qualche settimana fa all’Emiciclo.

L’ambizioso obiettivo di investire sull'”oro nero” d’Abruzzo, di cui si parlava ormai da un anno e mezzo, ha infatti preso definitivamente forma.

Il provvedimento punta alla valorizzazione e alla tutela del tartufo abruzzese attraverso nuove regole sulla ricerca, la raccolta e la commercializzazione per incrementare la produzione del patrimonio tartuficolo delle varie specie nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Il testo disciplina, infatti, la ricerca e la raccolta dei tartufi seguendo una rigorosa consultazione scientifica.

Grazie alla legge, che incentiva anche la costituzione di consorzi volontari, il prezioso “fungo di Giove” locale, di cui l’Abruzzo è prodigo anche nella forma di specie pregiate, potrebbe diventare prodotto tipico regionale ed essere rinomato quanto quello piemontese, umbro, emiliano e toscano, che insieme rendono l’Italia uno dei maggiori produttori mondiali ed esportatori di tartufi.

Si potranno raccogliere e commercializzare per il consumo nove forme diverse di tartufo, appartenenti a sette specie distinte e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo un preciso calendario: a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1 ottobre al 31 dicembre; b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto solvo quanto previsto all’articolo 17, comma 3; c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 dicembre; d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile; e) Tartufo nero d’inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo; f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo; g) Tartufo d’estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio (1 giugno per alcuni comuni specificati) al 31 agosto e dal 1 ottobre al 31 dicembre. h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1 ottobre al 15 marzo; i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 gennaio.

Vietato il commercio di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle citate.

Tra i punti della legge, il divieto assoluto di ricerca durante ore notturne e/o senza cane e l’utilizzo di uno zappetto di dimensioni diverse da quelle indicate (punta rotondeggiante, tre centimetri per dodici, manico inamovibile non superiore a 50 centimetri). Vietata anche l’apertura di un numero di buche superiore a cinque per singola pianta.

Lieve aumento per la quota dell’apposito tesserino di idoneità (da 98 a 150 euro l’uno), che si rende però obbligatorio per chiunque intenda praticare la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali, nei terreni incolti ed in quelli di uso civico.

Ogni abuso sarà sanzionato come specificato nel documento. Cristina Alexandris