LAQUILA – Altro capitolo nell’infinita saga delle concessioni di acqua minerale di Canistro in provincia dell’Aquila: la società Santa Croce ha impugnato la sentenza del Tar Pescara che aveva confermato l’esclusione dalla procedura di gara, la terza gara della serie finita ad oggi con un buco nell’acqua come le precedenti.
Nel frattempo, l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza (Areacom), diretta da Donato Cavallo, ha lanciato una consultazione di mercato per un nuovo affidamento, cercando di stringere i tempi per arrivare alla quarta gara dopo 10 anni di chiusura dello stabilimento, 55 posti di lavoro polverizzati, milioni di metri cubi di acqua minerale buttati a fiume e relative royalties non ricevute da Regione e Comune di Canistro.
La ex concessionaria Santa Croce, di cui è stato amministratore l’imprenditore molisano Camillo Colella, e la piemontese Acqua Sant’Anna, sono state infatti entrambe clamorosamente escluse dalla stazione appaltante, dal bando indetto nel 2023.
La Santa Croce a luglio dell’anno scorso, per la sua “situazione debitoria” e “irregolarità fiscali”, la Sant’Anna a novembre per difetti nell’asseverazione nel Piano economico finanziario presentato. Nello specifico, la società Santa Croce è stata esclusa a causa di “debiti fiscali definitivi, gravi carenze dichiarative e uno stato di insolvenza certificato”. La concorrente Acqua Sant’Anna ha subito invece l’esclusione per un piano economico finanziario giudicato poco solido. Tutto dunque da rifare.
Assistita dagli avvocati Mariangela Di Giandomenico, Matteo Di Tonno e Claudio Di Tonno, la Santa Croce ha però ora ufficialmente notificato e depositato il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato.
L’obiettivo è la riforma della recente sentenza 218 pubblicata il 27 aprile dal Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che ha rigettato i motivi aggiunti della società avverso l’esclusione disposta da Areacom.
Santa Croce, posizionatasi al primo posto in graduatoria con il punteggio più alto, era stata inizialmente estromessa a causa di una rigida interpretazione della legge regionale del 2002, che precludeva le concessioni alle aziende in concordato preventivo.
Sul punto, il Consiglio di Stato si era già pronunciato a inizio anno con la sentenza 273, fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma: il divieto non può applicarsi al “concordato preventivo in continuità aziendale”, istituto volto proprio a preservare l’attività d’impresa e la partecipazione agli appalti pubblici . Inoltre, nelle more del giudizio, è intervenuto un fatto nuovo: il 10 aprile il Tribunale Fallimentare di Roma ha emesso il decreto di omologa del concordato per la società, superando di fatto lo stato di pendenza della procedura.
Si tratta di una decisione del Tribunale Fallimentare nonostante il parere negativo delle classi di creditori, tra cui i più importanti l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Canistro secondo la procedura del “cram down” sul presupposto che i creditori dissenzienti riceverebbero un trattamento non peggiore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Al momento della partecipazione alla gara però non c’era alcun impegno vincolante assunto dalla società per rimediare agli ingenti debiti fiscali, circa 30 milioni.
Il Tar Pescara ha tuttavia rigettato l’ultimo ricorso, ritenendo legittimo il secondo provvedimento di esclusione, la determinazione Areacom 222 del novembre 2025.
Questo provvedimento si fondava su un asserito “grave stato di insolvenza” legato a vecchie pendenze fiscali definitivamente accertate nel 2022 e su presunte conseguenti “false dichiarazioni” in sede di gara.
Accuse che però Santa Croce respinge con fermezza nel proprio appello, definendole frutto di un “travisamento dei presupposti” e di una “elusione dei precedenti giudicati” .
Mentre la clessidra della giustizia amministrativa continua a correre, la macchina burocratica regionale ha deciso di non attendere.
All’indomani della sentenza del Tar, il 28 aprile scorso, Areacom ha pubblicato una manifestazione di interesse nello specifico, una “Consultazione preliminare di mercato”, finalizzata all’indizione di una nuova gara per l’affidamento pluriennale delle medesime sorgenti di Canistro.
La reazione di Santa Croce non si è fatta attendere.
Pur partecipando formalmente alla consultazione per tutelare la propria posizione, la società ha trasmesso ad Areacom una formale diffida chiedendo la revoca in autotutela o la sospensione cautelativa della nuova procedura.
Secondo la tesi della ricorrente, avviare una nuova gara con un contenzioso ancora pienamente aperto (e con un’offerta, la propria, già valutata come la migliore dalla commissione) rischierebbe di generare un grave danno all’erario, oltre a un’evidente lesione della certezza del diritto e dell’interesse pubblico al corretto sfruttamento della risorsa idrica.
Nel ricorso presentato al Consiglio di Stato, i legali di Santa Croce hanno proposto anche un’istanza cautelare per congelare l’efficacia della decisione del Tar Pescara.
L’obiettivo immediato è fermare qualsiasi iter di riedizione della gara da parte di Areacom fino a che i giudici di Palazzo Spada non si saranno espressi definitivamente sul merito della vicenda.
La parola passa ora ai giudici d’appello, chiamati a dipanare un groviglio in cui si incrociano diritto fallimentare, codice dei contratti pubblici e gestione dei beni comuni.






