PESCARA – “La delibera regionale del marzo 2023, che detta le linee guida nel rapporto con le cliniche private, di fatto consentirà una flessibilità nell’utilizzo dei posti letto dei vari reparti, con il rischio che si verifichino maggiori costi per gli accreditamenti. Giustificando il tutto con la necessità di attenersi a quanto sostenuto dalla Corte dei conti, sulla necessità di limitare la mobilità passiva, e a una sentenza del Consiglio di Stato, sulla interscambiabilità di posti letto. Questo scenario apre però alla possibilità retroattiva di richieste di maggiori fondi da parte delle cliniche private? E con quali effetti sul bilancio regionale?”
Questo il tema della terza puntata dell’intervento di Angelo Orlando, ex parlamentare e consigliere regionale presidente della prima commissione Bilancio, dedicato al complesso e articolato iter legislativo che ha portato alla delibera 169 della giunta regionale di Marco Marsilio, e che, come sostiene Orlando nella prima puntata e seconda puntata di fatto “ridefinisce i rapporti con le cliniche private”, al fine di dare una risposta al macigno, stigmatizzato dalla Corte dei Conti, della mobilità passiva dei pazienti abruzzesi fuori regione, “un passaggio normativo passato il secondo piano, solo apparentemente tecnico e di normale amministrazione, che di fatto rimescola le carte nel rapporto tra le Asl e le cliniche private, e rischia di aprire alla possibilità, anche retroattiva, di aumentare i posti letto accreditati, con ben maggior esborso da parte della Regione Abruzzo. Tutto ciò nel silenzio generale”.
Eppure osserva Orlando, la Corte dei conti dice chiaramente che “il limite “invalicabile” del tetto di spesa deve anche sollecitare una razionalizzazione ed una massimizzazione dell’uso delle strutture pubbliche cui è destinata una gran mole di risorse dell’ora dell’Erario. Vi è dunque la necessità di rivedere l’offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche, al fine di garantire il loro massimo rendimento”. E lo stesso diocasi della lettura data alla sentenza del Consiglio di Stato.
DALLA POSSIBILE RIMODULAZIONE POSTI LETTO PRIVATI AL RISCHIO CONTENZIOSI
Nella delibera 169 del 2023, la giunta scrive di dare atto che “che la produzione ospedaliera privata accreditata e contrattualizzata debba conformarsi, in quanto complementare a quella pubblica, alle effettive necessità assistenziali regionali, onde renderla funzionale all’imminente ridisegno complessivo della rete di offerta, e quindi rispondente agli standard del DM 70/2015, ed effettivamente idonea al rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni ed al recupero della mobilità passiva”, e che “per le finalità sopraddette, nell’ambito del piano delle prestazioni di cui all’art. 3 dello schema contrattuale e nel rispetto del tetto di spesa assegnato, un utilizzo flessibile dei posti letto accreditati in discipline afferenti alla stessa AFO per una quota non superiore al 40% dei posti letto accreditati della disciplina interessata”.
Si precisa, in relazione a quanto sopra che “la suddetta flessibilità possa essere utilizzata esclusivamente nell’ambito dei posti letto accreditati della stessa AFO, il cui tasso di occupazione giornaliero, nel rispetto della legge regionale sei 2007 non potrà in ogni caso superare il 100% della capacità produttiva accreditata”.
Ora, quali sono le motivazioni fondamentali esposte nella narrativa a supporto di questa decisione?
In primis, un riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato in relazione ai ricorsi delle cliniche private avverso il DCA 64/2012.
Nel “considerato” si ripercorrono i punti 2.3 e 2.4 delle sentenze, laddove si parla di interscambiabilità di posti letto con l’obiettivo di flessibilità e delle difficoltà di applicazione delle disposizioni.
Si dimentica, però, il punto 2.5: “Il metodo di lettura sistematica della fonte regionale induce a ritenere che la rimodulazione dei posti letto (per loro diversa articolazione o distribuzione) non possa prescindere da formali atti di revisioni delle dotazioni tabellari”. Si passa, poi, al punto 2.7 delle sentenze , a proposito “flessibilità del sistema che passa attraverso la rimodulazione programmatica delle donazioni nuziali e del fatto che”… Una tale libertà gestionale è scarsamente plausibile che il legislatore abbia voluto conferirla ai privati senza disciplinare nel dettaglio e definirne parametri, limiti e condizioni”.
La lettura del punto 2.7 è la premessa per dichiarare l’assenza di una disciplina di dettaglio, assenza che sarebbe stata evidenziata dal Consiglio di Stato e che avrebbe determinato interpretazioni incerte in merito all’utilizzo dei posti letto nella stessa AFO.
Se, però, si scorre la sentenza si legge al punto 2.9: “Il vincolo della “pertinenza specialistica” è incompatibile con il significato che la parte appellante intende conferire all’interscambio dei posti letto quale facoltà rimessa alla discrezionalità dell’operatore privato. Al contrario, esso appare coerente con l’idea secondo la quale le prestazioni producibili sono pur sempre quelle rapportate al numero di posti letto accreditati e pertinenti alla disciplina specialistica alla quale il paziente trattato è assegnato…”.
Quanto poi alla, presunta, rigidità del sistema, ecco cosa dice il punto 3.5: “ Il sistema, pur rigido, naturalmente contempla un margine di adattamento che lo rende capace di fronteggiare situazioni contingenti ed emergenziali, attraverso deroghe e disallineamenti occasionali alle previsioni tabellari. E’ quanto chiarisce la nota commissariale n. Pro. RA 157853/COMM del 18 giugno 2013, ove si precisa che “… l’utilizzo flessibile dei posti letto nell’ambito della stessa AFO è consentito con carattere di eccezionalità”.
Insomma, come chiarito al punto 3.6, “la possibilità di correzione dell’indirizzo terapeutico praticato, rispetto a quello inizialmente previsto, si configura come ipotesi certamente possibile ma ampiamente marginale”.
Alla luce di questi confronti, è deduzione sbagliata quella che ritiene che l’interscambiabilità e la flessibilità siano possibili solo con revisioni tabellari, cioè con numeri esclusivamente, in un quadro complessivo?
E’ altrettanto discutibile ritenere che l’eccezione non possa essere configurata come norma?
Considerando che il DRG, con il suo peso e la sua remuneratività, è determinato dalla SDO, come sarebbe possibile valutare l’incidenza sui conti?
Il secondo elemento di sostegno “CONSIDERATO” è rappresentato dalla riproposizione delle argomentazioni della Corte dei Conti espresse nel Rendiconto per l’esercizio 2021 circa la necessità di riorganizzare il sistema anche per ridurre l’incidenza della mobilità passiva (solo quella interregionale?).
Ecco, comunque, cosa scrive la Corte dei Conti alle pagine 46 e 47 dello stesso Rendiconto:
“E’ compito dell’amministrazione regionale adempiere puntualmente alla definizione di una pianificazione preventiva dei fabbisogni che contempli quantità presunte e qualità delle cure mediche da affidare al servizio privato, con fissazione del limite massimo di spesa affinché questa non patisca una “crescita fuori controllo” (vedasi CdS, Sez. 3, sent. n. 3020 del 2014), così come definito da stringenti vincoli legislativi previsti in plurime norme”.
E questa è la sua conclusione: “Il limite “invalicabile” del tetto di spesa deve anche sollecitare una razionalizzazione ed una massimizzazione dell’uso delle strutture pubbliche cui è destinata una gran mole di risorse dell’ora dell’Erario. Vi è dunque la necessità di rivedere l’offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche, al fine di garantire il loro massimo rendimento”.
Si può dire, a questo punto, che CdS e Corte dei Conti “ supportino” la DGR 169/2023?






