AVEZZANO – “Il dipendente pubblico non può essere obbligato al pensionamento d’ufficio se non ha ancora maturato i requisiti minimi per vivere”.

Lo ha stabilito con sentenza il giudice del tribunale di Avezzano (L’Aquila), Simone Petrilli,  accogliendo  il ricorso   presentato dall’avvocato Salvatore Braghini (legale del sindacato Gilda e coordinatore regionale) il quale ha tutelato le ragioni di una docente 67enne dell’Itc di Celano che era stata sollevata dal servizio. La decisione  poggia anche su una recente giurisprudenza della Corte Costituzionale. Oggetto della causa era la illegittimità del diniego di trattamento in servizio per aver raggiunto il minimo pensionistico. Ora starà in servizio fino a 70 anni.

La docente, che ha avuto regione a dispetto delle pretese di Inps e ministero dell’Istruzione che le avevano imposto lo stop, ha ottenuto il trattenimento in servizio. Annullato il decreto di revoca della scuola dal servizio. Il ministero dovrà pagarle tutte le retribuzioni arretrate non percepite dal  primo settembre 2025 fino al rientto effettivo, oltre a tredicesima, Tfr, interessi e versamento dei contributi scoperti e anzianità giuridica ed economica per il periodo in cui non ha lavorato.

Infatti l’INPS aveva negato la prestazione previdenziale, poiché i requisiti del cumulo sono solo quelli ordinari (67 anni e 20 anni di contribuzione).

“In particolare, il Giudice delle Leggi”, ovvero la Corte costituzionale, si legge nella lunga  articolata motivazione, “ha chiarito che la sua giurisprudenza, nel riconoscere al legislatore ampia discrezionalità nel determinare l’età pensionabile, ha sottoposto ad un più rigido scrutinio le norme che fissavano il limite di età anagrafica per la permanenza nei ruoli della pubblica amministrazione, dichiarandone l’illegittimità ogniqualvolta la risoluzione obbligatoria del rapporto che esse imponevano intervenisse in un momento in cui il pubblico dipendente non aveva ancora maturato il diritto a pensione o, quanto meno, una qualche altra utilità che gli permettesse di disporre di mezzi adeguati a vivere”.

“Se da un lato la determinazione di una soglia anagrafica si giustifica con la progressiva diminuzione delle energie necessarie al proficuo svolgimento della prestazione di lavoro, dall’altro lato il generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori rende non più attuale la presunzione, secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si pervenga ad una diminuita disponibilità di energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro”.

“Pertanto, il pubblico dipendente non può essere obbligato a subire la risoluzione automatica del rapporto di impiego prima di aver conseguito i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o, quanto meno, a una qualche altra utilità economica. Inoltre, l’ordinamento giudica negativamente la fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro del soggetto che, pur ancora in possesso di capacità lavorativa, non abbia, tuttavia, accumulato una provvista finanziaria idonea a garantirgli un importo del trattamento pensionistico adeguato alla funzione previdenziale che quest’ultimo deve svolgere. Ne consegue che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio del dipendente che sia aprioristicamente avulsa dal 10 momento in cui questi maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia”.

Pertanto, la Consulta ha dichiarato “…l’illegittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del 65esimo anno, non abbia raggiunto il minimo di anni per la pensione può essere trattenuto in servizio fino non oltre il 70esimo anno di età”.