L’AQUILA – Nuove misure per accelerare la ricostruzione degli edifici privati fuori dai centri storici, realizzazione di centri antiviolenza e di aggregazione per le donne e sostegno alla mobilità studentesca.
Sono alcune tra le principale novità introdotte dall’ordinanza 3978 della presidenza del Consiglio dei ministri, firmata l’8 novembre scorso.
I proprietari di case classificate “E” che non terminano i lavori entro 24 mesi dalla concessione del contributo dovranno lasciare gli alloggi del progetto C.a.s.e., i Map o il Fondo immobiliare. Stessa sorte per quelli che non presentano il progetto entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’Opcm 3978 o dall’esito di agibilità se comunicato successivamente.
Stretta anche per gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi e per i tecnici progettisti e direttori dei lavori: per loro un taglio del 5 per cento del compenso per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine dei lavori.
ARTICOLO 2
L’istituzione di un’apposita commissione, presieduta dal commissario vicario e composta dal sindaco dell’Aquila e da un sindaco in rappresentanza degli altri Comuni del cratere, oltre ai coordinatori di Stm e Sge, consentirà il monitoraggio dei progetti di ricostruzione degli edifici privati, nonché degli interventi di sostituzione edilizia.
ARTICOLO 3
La congruità dei tempi indicati nel preventivo di spesa e dei tempi di esecuzione dei lavori delle singole unità immobiliari sarà valutata dai Comuni, anche avvalendosi di Reluis e Cineas. I lavori devono concludersi entro 24 mesi dalla pubblicazione del contributo definitivo, fatte salve le situazioni di particolare complessità; decorsi inutilmente i termini i nuclei familiari interessati decadono dal diritto di assegnazione di un alloggio del Progetto C.a.s.e., dei Map o del Fondo immobiliare ovvero dal diritto alle altre forme di assistenza alloggiativa, fermo restando il diritto al Cas (contributo per l’autonoma sistemazione) per un ulteriore periodo massimo di 4 mesi. Per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine dei lavori verrà decurtato il 5 per cento del compenso spettante agli amministratori di condominio, ai rappresentanti legali dei consorzi nonché al progettista e al direttore dei lavori.
ARTICOLO 4
In caso di sostituzione edilizia, il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo edificio va consegnato entro 90 giorni dal riconoscimento del contributo all’amministrazione comunale, che rilascia il titolo abilitativo edilizio entro 60 giorni dalla consegna del progetto. Le integrazioni vanno presentate entro 30 giorni.
ARTICOLI 6 E 7
Da sottolineare l’importanza delle disposizioni previste agli articoli 6 e 7: i nuclei familiari che non rispettano i termini per la presentazione delle pratiche di ricostruzione, fissate in 180 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza 3978 in Gazzetta Ufficiale, o dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell’esito di agibilità se successive, perdono ogni beneficio assistenziale.
ARTICOLO 10
Per la ripresa delle attività di sostegno delle donne e delle madri in situazione di difficoltà, con particolare riguardo alle situazioni di oppressione, violenza e discriminazione, il commissario delegato provvede alla ristrutturazione di edifici colpiti dal sisma già utilizzati quali centri antiviolenza e di lotta all’emarginazione, nonché a realizzare un centro poliedrico per le donne, per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute anche alla violenza di genere e sui bambini.
ARTICOLO 13
Infine il commissario delegato provvede ad assicurare i servizi di mobilità agli studenti iscritti all’anno accademico 2011-2012 attraverso apposite corse dedicate con onori a carico delle proprie risorse.
DE AMICIS: ”ORDINANZA CON LUCI E OMBRE”
“Apprezzo l’ordinanza 3978 sulla velocizzazione della ricostruzione pesante fuori dai centri storici, ma mi riservo di approfondirne alcuni aspetti che non mi convincono”.
Lo dice ad AbruzzoWeb Pierluigi De Amicis, presidente regionale della Federazione dell’ordine degli ingegneri in merito all’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri firmata l’8 novembre scorso che impone una stretta per i ritardatari nella ricostruzione.
“In particolare – spiega De Amicis – non capisco la decurtazione del 5 per cento per ogni mese di ritardo applicata ai progettisti, il cui lavoro si ferma nel momento in cui c’è la concessione del contributo”.
“Inoltre – sottolinea – sono previste sanzioni per tutti, compresi i rappresentanti dei consorzi e gli amministratori di condominio, ma non per coloro che, in linea di massima, sono materialmente responsabili dei ritardi, cioè le imprese”.
“Infine – aggiunge De Amicis – mi sfugge la logica della perdita dei benefici assistenziali per i proprietari di case che presentano le domande oltre la scadenza dei 180 giorni dalla pubblicazione dell’Opcm, i motivi per cui si va fuori termine possono essere molti, sono d’accordo che il provvedimento debba servire da deterrente per imporre il rispetto dei tempi, ma i cittadini non possono essere strozzati”.
“Sarebbe più giusto – propone il presidente dell’ingegneri – che piuttosto che revocare gli alloggi venissero loro addebitate le spese per l’assistenza per il periodo comprso tra la scadenza imposta e l’effetiva consegna del progetto, addebitano i relativi maggiori costi che lo stato andrebbe a sostenere al soggetto o ai soggetti che hanno realemente determinato e causato il ritardo. L’assistenza dovuta per il periodo necessario per l’istruttoria del progetto fino al rilascio del contributo e per l’intera durata dei lavori non può e non deve essere condizionata dalla data di presentazione della richiesta di contributo e non può essere posta a carico del richiedente a prescindere dalla data di presenatazione della domanda di contributo”.
“Si ritiene giusto e condiviso porre a carico del soggetto a cui è imputabile il ritardo nella presentazione della richiesta di contributo, a meno di casi oggettivi in cui non è possibile individuare responsabilità soggettive – conclude – e quindi i relativi costi per il periodo intercorrente tra la scadenza fissata e la data di presentazione della richiesta di contributo”. (pi.bi.)



