L’AQUILA – Una “carta d’identità” più severa nei contratti di ricostruzione privata, la stazione unica appaltante (Sua) per accelerare i lavori pubblici, un taglio di 60 milioni che porta a 240 milioni quelli destinati allo sviluppo e il salvataggio del bilancio del Comune dell’Aquila.

Questi i punti salienti dell’articolo 11, tutto dedicato all’Aquila in 16 commi, del cosiddetto “decreto enti locali” licenziato ieri dal Consiglio dei ministri e atteso ora alla conversione in legge del Parlamento entro 2 mesi, durante i quali si cercherà di inserire le norme più corpose.

Tra queste, le “mini gare” sul modello pubblico anche per i lavori privati, per evitare le assegnazioni selvagge a chiamata diretta di questi primi 6 anni, e le “white list” da cui scegliere le imprese affidabili.

Ecco l’articolo 11 sviscerato punto per punto.

CARTA DI IDENTITA’ DEI CONTRATTI

Al comma 1 si specifica che nei contratti di ricostruzione, affinché siano validi, devono essere contenute le informazioni indicate sin dal “decreto sviluppo” del 2012 dal cosiddetto “emendamento Barca”, dal nome dell’allora ministro per la Coesione.

Una sorta di “carta d’identità” dell’impresa e dei professionisti che, in attesa della “white list”, porranno i primi paletti all’assegnazione selvaggia dei lavori privati, che, in attesa delle “mini gare”, da 6 anni avvengono a chiamata diretta.

Si tratta di identità del professionista e dell’impresa; requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell’impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva (Durc); oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati; determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito; modalità e tempi di consegna; dichiarazione di voler procedere al subappalto dell’esecuzione dell’opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l’identità del subappaltatore.

I contratti già stipulati, purché non in corso di esecuzione, dovranno essere adeguati entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, pena la nullità (comma 3).

LIMITAZIONI AI TECNICI

Nel decreto (comma 2) si specifica che il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi 3 anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto.

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Come pensato già all’epoca di Legnini, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio (comma 4) e sono quindi procedibili per reati come la corruzione: una tesi che era già stata teorizzata, interpretando in senso esteso le norme vigenti, dalla procura della Repubblica e che ora viene esplicitata.

PENALI PER I RITARDI

Il decreto (comma 5) esplicita poi le penali in caso di ritardi nella riconsegna dei lavori: le certificazioni di conclusione lavori vanno consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

SUBAPPALTI AL 30%

Viene fissato (comma 6) al massimo al 30% il limite cui le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto, con nullità di tutte le clausole che prevedono percentuali maggiori. L’impresa deve far arrivare al committente copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto dei lavori affidati.

NO ALLE CESSIONI DEI CONTRATTI

Sempre in base al comma 6, con le nuove norme il contratto non può mai essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d’azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità. E in caso di fallimento (comma 7), il contratto è risolto di diritto, dando il via (anche se il decreto non lo esplicita) a una nuova assegnazione per non tenere “prigionieri” i cittadini.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Viene garantita (comma 8) la tracciabilità dei flussi finanziari per garantire la massima trasparenza e l’efficacia dei controlli antimafia mentre la Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti e dei flussi.

NUOVE SCUOLE

Nel comma 9 sulle opere pubbliche, si fa presente che “in casi motivati dall’andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all’uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici”.

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Nasce (comma 10) la stazione unica appaltante per “accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici” spesso fermo al palo tra le diverse maglie burocratiche.

Come normato da un decreto di palazzo Chigi del 2010, possono aderire alla Sua le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, imprese pubbliche e soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente. I rapporti tra Sua e l’ente aderente dovranno essere regolati da convenzioni.

FONDI PER LO SVILUPPO, -60 MILIONI

Mentre tutte le bozze volevano destinato allo sviluppo economico e produttivo il 5% del totale dei fondi per la ricostruzione, 300 milioni di euro sul totale teorico di 6 miliardi, il decreto fa un passo indietro tenendo l’iniziale previsione del 4% (comma 12), uno sconto che vale 60 milioni in meno.

Posto che ci si potrà (dovrà) lavorare in sede di conversione in legge, si è allargata la platea dei settori finanziabili con questo tesoretto: localizzazione produttiva, servizi turistici e culturali, ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione, sostegno alle attività imprenditoriali, accesso al credito delle imprese, connettività anche attraverso banda larga.

USRC ANCHE PER I COMUNI FUORI CRATERE

Con una modifica alla già citata “legge Barca” viene esplicitata (comma 13) la competenza dei Comuni fuori cratere per l’ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc). Inoltre, parlando dei titolari di questo ufficio e di quello per L’Aquila (Usra), si specifica (comma 14) che vengono nominati con decreto della presidenza del Consiglio.

IL SALVA BILANCIO DEL COMUNE DELL’AQUILA

Il decreto al penultimo comma (15) stanzia un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per salvare il bilancio del Comune dell’Aquila in particolare e in minima parte di quelli del cratere.

Sono 7 milioni per far fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione e 1,5 per integrare le risorse già stanziate a coprire l’esenzione della Tasi (tassa sui servizi indivisibili) sugli edifici inagibili. Sempre per questo motivo 500 mila euro dovranno essere divisi tra tutti i Comuni del cratere.

A COSTO ZERO

Ultimo, doveroso comma (16) in tempi di spending review, l’intero articolo 11 per L’Aquila diventa legge senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.