L’AQUILA – Nei contratti di subappalto della ricostruzione aquilana la costosa Soa, attestazione di qualificazione per la partecipazione a gare d’appalto, non sarà più necessaria. Inoltre, il limite del subappalto al 30 per cento potrà essere riferito all’intero importo dell’appalto, e non solo all’importo della “categoria prevalente”, notevolmente inferiore. E tutto questo senza ammorbidire i controlli contro gli illeciti e le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.
Lo precisa la circolare emanata ieri, 18 aprile, dal Comune dell’Aquila e illustrata oggi dall’assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano e il direttore del settore Vittorio Fabrizi, che offre un ulteriore chiarimento alle norme fissate nell’articolo 11 del decreto Enti locali del agosto 2015, aggiustando il tiro rispetto alla circolare di gennaio, che hanno creato forti proteste in particolare da parte dei subappaltatori, in buona parte aquilani. Rappresentati oggi in conferenza stampa dal direttore generale di Apindustria Massimiliano Mari Fiamma.
“La nuova circolare rappresenta – spiega Di Stefano – un passo avanti a tutela dei subappaltatori, che sono in buna parte il grosso delle aziende locali”. Altri passi aggiunge però Di Stefano, “si possono fare solo con una modifica normativa, la circolare può solo attenersi alla fonte di diritto primaria, e al limite chiarirne la corretta applicazione”.
La nuova circolare arriva infatti mentre si è ancora in attesa di una risposta dell’Autorità anti-corruzione all’interpello della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane sui commi relativi alla Soa e alla soglia del 30 per cento.
Sul primo punto: grandi difficoltà sta creando la Soa, divenuta obbligatoria a prescindere dagli importi dei subappalti, anche sotto l’importo di lavori di 150 mila euro, perché tali certificazioni costano migliaia di euro e comportano una mole di lavoro burocratico non indifferente per piccolissime ditte.
La circolare di oggi aggiusta il turo rispetto a quella del gennaio 2016. Fabrizi precisa infatti che la Soa non è obbligatoria, essendo il subappalto un “sub contratto”, sottratto dalla normativa che impone la Soa, la legge 134 del 2012, che prevede tale obbligo solo per il contratto principale.
Fabrizi sottolinea inoltre che “emerge che la condizione per l’iscrizione negli elenchi di operatori economici sia il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del codice appalti e quindi non occorre per l’iscrizione l’attestazione Soa”.
L’articolo 38 dice infatti che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo”, o per “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio”, e per tutta un’altra serie di impedimenti. Non serve però l’attestazione Soa.
“La Soa – commenta ancora Di Stefano – ce l’hanno di solito grandi imprese che appaltano opere pubbliche, non i piccoli subappaltatori, in questo senso era una penalizzazione. Va detto però che spesso sono gli stessi cittadino proprietari a richiedere questo requisito, e in una ottica di crescita e maggiore competitività credo che sia utile dotarsi di questa certificazione di qualità e affidabilità, anche se non obbligatoria”.
Per quanto riguarda la soglia del 30 per cento, prima del decreto Enti locali la ditta appaltante poteva affidare all’esterno il 30 per cento delle opere “prevalenti”, ovvero le opere murarie e strutturali, e da questa quota restavano fuori, non avevano cioè un limite le opere “specialistiche”, come la pittura, gli impianti elettrici, le varie finiture non edili, che erano gli ambiti dove lavorano principalmente le piccole ditte aquilane.
Il famigerato comma 6 dell’articolo 11 del Decreto enti locali, ha invece stabilito che “le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori”, aggiungendo che “sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti”.
Così scritto il comma fa fuori tutti quelli che hanno a che fare con la realizzazione di opere specialistiche e super-specialistiche, visto che come conferma la circolare di gennaio, si possono subappaltare solo il 30 per cento della categoria prevalente, ma non il resto.
La conseguenza, hanno evidenziato le associazioni di categoria delle piccole ditte subappaltatrici come la Libera Cooperativa di garanzia, il Fenailp, Apindustria e Confartigianato Imprese, è che ora gli appaltatori fanno quasi tutto in house, o anche assumendo a tempo determinato un addetto esterno, giusto il tempo per fare il lavoro, visto che non possono subappaltare.
L’impossibilità di subappaltare le opere specialistiche resta, e non può essere superata da una circolare. Ma nella nuova circolare, scrive però Fabrizi, “nulla toglie che la categoria prevalente possa coincidere con l’importo dei lavori come da quadro economico di progetto”. Infatti, “nelle norme che regolano la ricostruzione privata, a differenza di quanto imposto dal codice dei contratti per i lavori pubblici, non esiste alcun obbligo di scorporare le categorie per tipologia di opere”.
Ne consegue, che per un appalto da 900 mila euro non bisogna scorporare il valore delle opere specialistiche, non prevalenti, poniamo 300 mila euro, calcolando così il 30 per cento su 600 mila euro. Ma si può calcolare il 30 per cento su tutto il valore dell’appalto di 900 mila euro, e in questo modo aumenta la quota di lavoro subapplatabile, beneficio delle piccole ditte locali.
Di Stefano precisa infine che “il nuovo Codice Appalti su cui stanno lavorando le Commissioni Lavori Pubblici del Senato e Ambiente della Camera e che dovrà essere recepito dal Governo prevede, appunto, che il subappalto non superi la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. La nostra circolare non fa che anticipare questo orientamento”.



