L’AQUILA – “A breve anche i Comuni del cratere sismico si doteranno della stessa circolare del Comune dell’Aquila, che elimina l’obbligo della Soa per i subappaltarori della ricostruzione”

Ad annunciarlo è Sandro Ciacchi, che assieme a Francesco Di Paolo è il coordinatore del sindaci del cratere. Tavolo che si è riunito giovedi scorso e ha deciso di generalizzare ed estendere gli effetti della nuova circolare del Comune dell’Aquila, che chiarisce l’applicazione del cosiddetto decreto Enti territoriali dell’agosto 2015, che all’articolo 11 ha rinnovato le regole della ricostruzione degli aggregati privati.

In particolare, dopo tante proteste delle piccole ditte, è stato chiarito che gli uffici non dovranno più richiedere la costosa certificazione Soa ormai obbligatoria per svolgere i lavori pubblici anche alle ditte impegnate nei subappalti, e cambia anche la percentuale di subappalto ammessa, che resta al 30 per cento, limite stabilito dalla legge e quindi non modificabile, ma con il calcolo che potrà essere fatto partendo dall’ammontare complessivo del contributo e non solo in riferimento all’importo della “categoria prevalente”, spesso di valore molto inferiore al contributo.

“Sarebbe a dir poco anomalo – spiega Ciacchi – che una stessa impresa subappaltatrice nel Comune dell’Aquila non deve esibire la Soa, mentre in un altro comune del cratere rimane tale obbligo”.

Ad adottare la circolare, precisa poi Ciacchi, non dovrà essere ciascuno dei 56 Comuni interessati dalla ricostruzione, ma “basterà che ogni amministrazione risponda alla nostra lettera, esprimendo un parere positivo, poi sarà lo stesso tavolo dei sindaci a formalizzare l’adozione e a rendere efficace la circolare anche per le piccole ditte sub-applatatrici che lavorano nei cantieri di tutti i comuni del cratere”.

Ciacchi ritiene infine che “una circolare non è però sufficiente, è auspicabile un modifica dell’articolo 11 del decreto Enti locali, perché nessuno può escludere che in caso di contenzioso, relativamente in particolare al modalità di calcolo della quota del 30 per cento del subappalto, alla fine no venga messa in discussione l’interpretazione del Comune, che ovviamante non può sostituirsi alla norma di legge”.