L’AQUILA – Il Consiglio dei ministri di oggi ha impugnato, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto, e su parere conforme del ministero dell’Economia e del dipartimento per la Pubblica amministrazione, la legge della Regione Abruzzo numero 24/2010.

La legge contiene una norma (articolo 5) in base alla quale, osserva il governo, si prorogano i contratti di collaborazione in essere, “senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma statale di riferimento per le amministrazioni pubbliche che intendono avvalersi di tali collaborazioni”.

La previsione regionale, quindi, spiega il ministero di Fitto, “si pone in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e con l’articolo 117, comma secondo, lettera l, della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile, considerato che i rapporti di lavoro in parola sono disciplinati dal diritto privato”.

La disposizione regionale, inoltre, non indicando alcun limite temporale, è suscettibile di violare anche il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, secondo il quale, il ricorso a personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, dall’anno 2011, esclusivamente “nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

Il Cdm ha inoltre impugnato, su conforme parere del ministero dell’Ambiente, anche la legge della Regione Abruzzo numero 31/2010, che detta le Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152 in materia ambientale.

La legge è stata censurata limitatamente a una disposizione, relativa agli scarichi di acque reflue urbane, domestiche e assimilabili alle domestiche, che prevede, in caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, limiti diversi da quelli indicati dal Codice dell’Ambiente (decreto legislativo numero 152/2006) per lo scarico finale.

La norma regionale, dettando disposizioni confliggenti con la normativa statale di riferimento, viola l’articolo 117, comma 2, lettera s della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.