L’AQUILA – La Regione Abruzzo rischia il default a causa di una decisione normativa sulla quale, in realtà, non era competente.
È quanto denuncia una lettrice in riferimento al maxi contenzioso da circa 20 milioni di euro per la vicenda della retribuzione individuale di anzianità (Ria).
La Ria è un’indennità aggiuntiva allo stipendio che il dipendente porta con sé dagli enti in cui prestava precedentemente servizio. Il tutto nasce da una legge, approvata nel novembre 2008, con la quale venne stabilita, in maniera anomala, la perequazione verso l’alto del trattamento economico rispetto a quello spettante ai lavoratori con l’indennità più sostanziosa: gli ex segretari comunali assunti dalla Regione con il corso-concorso del 1989.
Ma la Regione non poteva legiferare in tal senso, sottolinea la lettrice, perché “gli stipendi dei pubblici impiegati sono definiti da leggi e contratti di valenza nazionale” e porta a supporto di questa interpretazione una sentenza della Corte costituzionale del dicembre scorso con la quale viene bocciata una legge regionale della Sardegna sul personale.
“Forse non sarebbe sbagliato, da parte di chi ne ha titolo, di far fare una verifica di legittimità costituzionali delle norme regionali in questione, prima di impegnare il bilancio della Regione e cioè le risorse dei cittadini in maniera così massiccia”, conclude la lettrice.
LA LETTERA INTEGRALE
La Regione Abruzzo rischia il dissesto per il riconoscimento della R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità) a tutti i dipendenti, compreso alcuni dirigenti, in totale oltre 1.000, che hanno fatto domanda e che hanno attivato contenziosi.
Sembrerebbe che il possibile impatto sarà pari a circa 16 milioni di euro.
Una considerevole cifra per una Regione che non è in grado di garantire sufficienti risorse per la cultura e anche per il sociale.
Per la precisione, come riportato nella deliberazione n. 908 del 27 dicembre pubblicata sul sito della Regione, l’importo presunto, ma con possibilità che esso sia ancora più elevato, è pari a 15.991.743. La questione è nota ma val la pena di riepilogarla.
La Regione con successive norme del 1998, 2005 e 2008 ha, in estrema sintesi, affermato un principio di equiparazione della componente di retribuzione denominata R.I.A. che i dipendenti godevano.
In sostanza, un dipendente che aveva una RIA di 100 euro con 15 anni di servizio, perché questo era l’importo maturato per la propria individuale carriera fino ad allora avuta, poteva chiedere, in forza delle leggi regionali, di vedere equiparata la propria RIA con quella di un altro dipendente, sempre con 15 anni, e che godeva, invece, di una RIA di 170 euro, ovviamente maturata in relazione al proprio percorso di carriera.
Tant’è che anche nell’acronimo la lettera “I” stà, non a caso, per “Individuale”, cioè spettante in ragione della propria carriera lavorativa fino ad una certa data.
Varie sono le posizioni sulla opportunità o meno di una misura legislativa incidente sugli stipendi che è stata emanata, così afferma anche il testo della legge, per ragioni “perequative”. L’etimologia del termine porta a individuare la ragione, dunque, nell’eliminazione di presunte ingiustizie. Ed è allora evidente che non possono che differenziarsi le posizioni fra chi ritiene fondata la ragione e chi, al contrario, ritiene che se l’istituto economico previsto in leggi statali e contratti collettivi nazionali ha diversificato l’importo in ragione del tipo di lavoro prestato, della diversa tipologia di amministrazione in cui si è lavorato, allora è corretto che esso rimanga, come detto, “Individuale” e non assimilabile a casi diversi.
Ma è la Regione ad aver fatto le leggi e allora occorre applicarle. E questo taglia la testa al toro rispetto alla condivisione o meno del principio egualitario.
Per cui se un dipendente arriva in regione per trasferimento da altra amministrazione nella quale ha prestato 20 anni di servizio e maturato 100 euro di RIA, quella spettante in applicazione del contratto del vecchio settore di appartenenza prima del trasferimento, può chiedere, al suo arrivo in Regione, il riconoscimento della maggiore RIA percepita da qualunque dipendente che abbia gli stessi anni di servizio.
Cioè “allinea” la propria busta paga verso l’alto e raggiunge per la componente RIA il dipendente con pari requisiti di anzianità: ovviamente anch’essa maturata altrove, magari tutta in Regione o in più amministrazioni.
Escluso, quindi, qualsiasi commento di opportunità su un siffatto meccanismo, viene da chiedersi: ma la Regione può liberamente emanare leggi che disciplinano le buste paga dei propri dipendenti? Ovviamente se ciò fosse possibile ne risulterebbe che ciascuna Regione, liberamente, può intervenire in materia premiando o punendo i propri dipendenti anche per tener conto dell’andamento dei propri deficit finanziari.
La risposta sembrerebbe essere positiva, visto che le leggi regionali della Regione Abruzzo non sono state, a suo tempo, osservate dal governo e sottoposte al giudizio di costituzionalità e sono vigenti. A onor del vero va detto che erano vigenti perché, nel frattempo e a causa dell’esplodere del problema, sono state abrogate nel 2011, ma per il futuro dall’attuale Consiglio regionale. Per il passato, quel che è stato è stato e le vertenze iniziate devono avere il proprio corso.
Le conclusioni appena riportate stridono però con la elementare constatazione che gli stipendi dei pubblici impiegati sono definiti da leggi e contratti di valenza nazionale. In altri termini la logica porterebbe a escludere che possa esserci differenza, a parità di altre cose, tra un dipendente della regione Abruzzo e quello della regione Piemonte, piuttosto che quello della Basilicata.
E in tal senso depone la recente copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale che a più riprese ha affermato questo principio. Da ultimo con la recente sentenza n. 290 del 19 dicembre 2012 con la quale ha statuito che:
“Sono costituzionalmente illegittime tutte le disposizioni regionali che intervengono in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali. Infatti, essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale”.
Concludendo, vien da chiedersi se nel corso delle cause intentate sia stato mai sollevato il dubbio che quelle norme regionali potessero essere in contrasto con la Costituzione. Dalla relazione allegata alla deliberazione di Giunta, che fa un excursus della vicenda, sembrerebbe che ciò sia accaduto.
In tutti i casi, visto l’orientamento della Consulta, forse non sarebbe sbagliato, da parte di chi ne ha titolo, di far fare una verifica di legittimità costituzionali delle norme regionali in questione, prima di impegnare il bilancio della Regione e cioè le risorse dei cittadini in maniera così massiccia.
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 12 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2011 e iscritto al n. 123 del registro ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
La norma censurata dispone che “Al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l’incarico di coordinatore ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), ed è stata altresì attribuita, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, l’indennità di coordinatore di servizio prevista dal D.P.G.R. 21 dicembre 1995, n. 385 in applicazione del CCRL 1994-1997 all’epoca vigente, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall’articolo 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004”.
Il ricorrente afferma che tale disposizione regionale, da un lato, vìola gli artt. 3, 4, 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perché non è rispettosa dell’elencazione tassativa, contenuta nelle predette norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa e, dall’altro, è viziata per contrasto con molteplici parametri costituzionali.
Infatti, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, essa, prevedendo il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva in favore del personale degli enti regionali cui sia conferito l’incarico di coordinatore, comporta l’introduzione di una spesa aggiuntiva per il personale pubblico e al tempo stesso di un aumento del trattamento economico.
Pertanto, sotto il primo profilo, essa contrasterebbe con i principi in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico posti dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 4, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 212 e, conseguentemente, con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Sotto il secondo profilo, la norma sarda violerebbe il principio espresso nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego è rimessa alla contrattazione collettiva, realizzando, inoltre, un intervento della Regione nella materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che risulta pertanto violato.
Infine, l’Avvocatura generale dello Stato denuncia la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., stante l’irragionevole e immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale.
2.– La Regione autonoma della Sardegna si è costituita nel giudizio di costituzionalità e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
2.1.– Preliminarmente la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché mancante sia del confronto con le peculiari garanzie assicurate dallo statuto di autonomia speciale, sia del raffronto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il quale estende alle Regioni a statuto speciale le disposizioni contenute nella medesima legge costituzionale che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già riconosciute.
2.2.– Con riferimento alla pretesa estraneità della norma impugnata all’elencazione delle materie di competenza della Regione Sardegna rinvenibile negli artt. 3, 4 e 5 dello statuto, la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità di tale censura, priva di qualsiasi dimostrazione.
Nel merito, ad avviso della resistente, la censura è anche infondata, poiché l’art. 3, primo comma, lettera a), dello statuto di autonomia speciale attribuisce espressamente alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e di stato giuridico ed economico del personale.
2.3.– Per quanto concerne la denunciata lesione dell’art. 117 Cost., la difesa regionale eccepisce la sua inammissibilità per mancata dimostrazione della natura di principio dei parametri interposti invocati.
Nel merito la censura sarebbe infondata, poiché la previsione dell’invarianza del trattamento economico dei dipendenti pubblici contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 si applica a parità di mansioni svolte, mentre la norma regionale impugnata prevede un’indennità a fronte del conferimento di un’ulteriore funzione e, comunque, si ricollega a previsioni della contrattazione collettiva che la Regione non poteva ignorare. Né sarebbe invasa la competenza statale in materia di ordinamento civile, perché la disposizione impugnata non si occupa del rapporto contrattuale che intercorre tra il dipendente e la pubblica amministrazione, né interviene sui profili civilistici del rapporto di lavoro, ma si limita a riconoscere un’indennità spettante ai lavoratori in ragione delle mansioni svolte.
Neppure sussisterebbe lesione degli artt. 3 e 97 Cost., poiché l’art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 riconosce il diritto ad un’indennità a fronte dell’espletamento di un incarico particolare e delicato, quale quello di coordinatore dei programmi integrati d’area, nel pieno rispetto, quindi, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione
3.– La Regione Sardegna ha depositato anche due memorie nelle quali insiste nelle conclusioni già rassegnate e, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, ripete le argomentazioni svolte nell’atto di costituzione.
Aggiunge che, con la sentenza n. 139 del 2012, la Corte ha affermato che l’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all’isolamento di un principio comune in base al quale le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall’art. 6 per lo Stato; ne deriva che il medesimo articolo non intende imporre alle Regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica. Ad avviso della difesa regionale simili argomentazioni debbono valere anche con riferimento all’art. 9 del medesimo decreto-legge, caratterizzato da identica tecnica redazionale rispetto all’art. 6. Ne discenderebbe l’infondatezza della questione sollevata dal ricorrente, poiché non si potrebbe sostenere che la Regione, per il solo fatto di aver remunerato un’ulteriore funzione svolta dai propri dipendenti, abbia disatteso l’obbligo di conseguire l’ammontare complessivo di risparmi imposto dall’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata [secondo cui «Al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l’incarico di coordinatore ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), ed è stata altresì attribuita, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, l’indennità di coordinatore di servizio prevista dal D.P.G.R. 21 dicembre 1995, n. 385 in applicazione del CCRL 1994-1997 all’epoca vigente, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall’articolo 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004»], violerebbe anzitutto gli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perché non è rispettosa dell’elencazione tassativa, contenuta nelle predette norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa.
Sarebbe leso, poi, l’art. 117, terzo comma, Cost., perché, prevedendo il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva in favore del personale regionale degli enti regionali cui sia conferito l’incarico di coordinatore, la disposizione censurata comporta l’introduzione di una spesa aggiuntiva per il personale pubblico e pertanto contrasta con i principi in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico posti dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 4, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 212.
Sussisterebbe contrasto anche con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché, stabilendo un aumento del trattamento economico, l’art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, realizza un intervento della Regione nella materia dell’ordinamento civile e lede il principio espresso nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego è rimessa in forma esclusiva alla contrattazione collettiva.
Infine, la difesa dello Stato denuncia la lesione degli artt. 3 e 97 Cost., stante l’irragionevole e immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale.
2.– Affidata a diversa pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata.
La norma impugnata prevede l’attribuzione di un’indennità ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza, ad una categoria di personale della Regione e degli enti regionali e, precisamente, a coloro ai quali sia stato conferito l’incarico di coordinatore dei programmi integrati d’area.
Questa Corte ha più volte dichiarato l’illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali. In quelle occasioni è stato affermato che, essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In particolare, poi, con la sentenza n. 7 del 2011 è stata dichiarata l’illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una certa categoria di personale regionale, un’indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l’illegittimità di una norma che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.
Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, con assorbimento degli ulteriori profili prospettati dal ricorrente, per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ad altra pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 2012.



