PESCARA – Il presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, ha presentato oggi in conferenza stampa a Pescara le principali novità introdotte con il testo unico del trattamento economico dei consiglieri.
Indennità di carica: la legge prevede, a decorrere dalla prossima legislatura, innanzitutto la riduzione dell’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Essa è fissata, ora, nella misura del 55% dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati, mentre, in base alla precedente legge regionale, era pari al 65% dell’indennità parlamentare. Da subito, peraltro, è prevista la riduzione del 10% dell’indennità di carica spettante ai consiglieri.
Divieto di cumulo delle indennità: altra importante novità è costituita dal fatto che il Consigliere che versi in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 3 L.R. 51/04 (componente di una delle due Camere, del Parlamento europeo, componente del Consiglio o della Giunta di un’altra Regione, altre cariche di cui all’art. 3) non può cumulare le indennità ad esso spettanti in virtù delle cariche rivestite sino a quando le predette cause non vengano rimosse.
Penale per le giornate di assenza: come è noto nei confronti del Consigliere che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali è prevista l’applicazione di una penale a titolo sanzionatorio. Ora, la legge prevede l’applicazione di una penale pari al doppio dell’importo della singola presenza, per ogni giornata di assenza nel corso del mese.
Importanti sono le novità in materia di assegno vitalizio:
Requisito dell’età. La legge prevede lo spostamento a 65 anni dell’età minima per la corresponsione dell’assegno (l’assegno vitalizio in base alla legge precedente spettava al consigliere che aveva compiuto 60 anni ed aveva corrisposto i contributi per almeno cinque anni). È bene precisare che tale innalzamento dell’età per percepire l’assegno vitalizio, trova applicazione da subito anche per i consiglieri in carica.
Misura dell’assegno. La legge prevede inoltre una riduzione dell’assegno vitalizio. Difatti l’ammontare mensile dello stesso è determinato sul 75% dell’indennità mensile percepita dai componenti della Camera dei Deputati anziché sull’85% della precedente disposizione legislativa.
Sospensione della corresponsione dell’assegno vitalizio: La legge prevede ulteriori casi di sospensione dell’assegno vitalizio: attualmente la sospensione è prevista nelle ipotesi di elezione al Consiglio regionale dell’Abruzzo, al Parlamento nazionale o europeo o al consiglio di altra Regione. La legge approvata estende la sospensione anche ai casi in cui l’ex-consigliere venga nominato assessore esterno della Giunta regionale dell’Abruzzo o di altra Regione.
Principi generali sui contributi spettanti ai gruppi consiliari:
L’Ufficio di Presidenza ripartisce tra i gruppi la somma annua disponibile pari allo stanziamento iscritto nello specifico capitolo del bilancio del Consiglio regionale. Tale ripartizione avviene sulla base dei principi di eguaglianza e proporzionalità.





