L’AQUILA – La corte di appello si è pronunciata in favore della Dipe sul ricorso della Dipe costruzioni, nell’ambito della richiesta di 3 milioni di euro da parte della ditta Edil service, per dei lavori in subappalto per puntellamenti svolti in edifici del centro storico dell’Aquila e in una frazione.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, la battaglia legale era iniziata nel 2012 quando la ditta Edil service aveva chiesto alla Dipe Costruzioni (rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Lopardi) oltre tre milioni di euro per subappalti relativi a “lavori di puntellamento e ricostruzione eseguiti nell’arco di tempo compreso dal primo settembre 2009 al 31 luglio 2011”.

In primo grado, il tribunale aveva attribuito alla Edil Service circa 166mila euro ma in appello ha vinto la Dipe assistita dallo avvocato Riccardo Lopardi che non dovrà pagare nulla dei soldi chiesti da Edil service che nel frattempo è fallita.

Secondo la Corte d’Appello, la Edil service dovrà sborsare quasi 20mila euro fra spese legali e rimborsi vari, perché “l’assoggettamento dei contratti di appalto per la ricostruzione post sisma a una serie di provvedimenti governativi non ha inciso, modificandone la natura e la qualificazione giuridica, sui contratti di appalto; essi, difatti, conservano a tutti gli effetti la loro connotazione privatistica e l’unica sostanziale differenza deve cogliersi nel fatto che i lavori sono soggetti a un contributo statale concesso all’esito di una domanda presentata dalla parte committente”.

Va quindi esclusa, secondo i giudici di appello, “la connotazione pubblicistica del contratto. Con riguardo al riparto dell’onere della prova, tale azione è regolata dal principio generale in virtù del quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.

“Le prove orali hanno, a voler tutto concedere, accertato l’esecuzione, a opera di personale della Edil Service dei lavori riconosciuti nella sentenza di primo grado, ma non l’esistenza del subappalto. Inoltre alcuna ulteriore documentazione (quali semplici fatture) è stata prodotta da Edil Service e trattasi senza dubbio di una circostanza del tutto illogica laddove fossero stati eseguiti in forza di un contratto di subappalto. Ne discende quindi come debba senza dubbio preferirsi l’assunto che l’impiego di operai Edil Service rientri nell’ambito del distacco di manodopera che pone unicamente l’obbligo di prevedere al pagamento delle prestazioni eseguite dai lavoratori utilizzati”.