L’AQUILA – Si chiude con la pubblicazione delle motivazioni della sentenza d’appello, una vicenda giudiziaria e umana drammatica che ha visto contrapposte, per oltre tre anni, le ragioni della giustizia sostanziale e la rigidità burocratica delle istituzioni scolastiche e finanziarie dello Stato: la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, confermando a sentenza di primo grado del Tribunale di Avezzano (L’Aquila) e spazzando via la pretesa restitutoria di ben 47.943,57 euro avanzata nei confronti di una professoressa in pensione, difesa dagli avvocati Renzo Lancia e Salvatore Braghini della Gilda Insegnanti.

La docente, per moltissimi anni colonna portante della didattica del territorio, dove ha insegnato con passione e dedizione Storia dell’Arte nella scuola secondaria superiore e in particolare presso il Liceo Scientifico “Vitruvio Pollione” di Avezzano, ha dovuto affrontare un calvario giudiziario a ben due gradi di giudizio.

Un accanimento contabile arrivato mentre la donna era già gravemente provata da una seria patologia oncologica e dai gravissimi postumi delle terapie salvavita, le quali avevano avuto sul suo corpo un impatto devastante, ma ancor più sulla sua personalità ed equilibrio emotivo.

Le motivazioni pubblicate oggi (causa R.G. n. 337/2025) recano la firma del Collegio giudicante della Sezione Lavoro e Previdenza, presieduto dal giudice Fabrizio Riga e composto dai magistrati Alessandra De Marco, nel ruolo di Relatrice, e Anna Maria Tracanna (consigliera). Sono i tre magistrati che hanno sancito la piena fondatezza delle ragioni della docente.

Dall’intervento demolitore al calvario burocratico: la vicenda trae origine nell’ottobre del 2017, quando la professoressa dovette sottoporsi a un delicato e aggressivo intervento chirurgico demolitore per la rimozione di un adenocarcinoma gastrico metastatizzato ai linfonodi loco-regionali. A ciò fecero seguito, tra il dicembre 2017 e il giugno 2018, ben 12 cicli di chemioterapia antiblastica.

Se in un primo momento l’istituzione scolastica aveva correttamente applicato l’art. 17, comma 9, del CCNL Comparto Scuola 2007 — norma che esclude dal computo del periodo di comporto e dalle decurtazioni dello stipendio i giorni di ricovero, day hospital e le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie salvavita e invalidanti —, nel maggio 2021 la situazione è precipitata.

A seguito dell’insediamento della nuova dirigenza scolastica, sono stati  rideterminati i decreti di malattia degli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Sulla base di una nota della Medicina Legale dell’ASL, la burocrazia pretendeva di restringere la tutela speciale ai soli giorni di somministrazione diretta della chemioterapia (fino al 30 giugno 2018), riqualificando tutte le assenze successive come “malattia comune”. Ciò portava al ricalcolo progressivo della retribuzione fino all’azzeramento e alla notifica, alla vigilia del collocamento a riposo della docente (agosto 2021), di una richiesta d’incasso e recupero erariale per quasi 50.000 euro.

Di fronte a una pretesa economica spaventosa e all’ulteriore prostrazione di una donna già  segnata dalla malattia, gli avvocati Renzo Lancia e Salvatore Braghini della Gilda Insegnanti hanno difeso con fermezza le ragioni della docente.

La difesa ha dimostrato in sede giurisdizionale come le assenze della docente non fossero affatto arbitrarie, ma la diretta ed inevitabile conseguenza dell’effetto “a cascata” della chemioterapia: la tossicità dei farmaci oncologici aveva infatti causato il gravissimo peggioramento del diabete mellito (divenuto insulino-trattato con 4 somministrazioni giornaliere e complicato da retinopatia a rischio cecità), l’insorgenza di una dolorosa polineuropatia sensitivo-motoria post-chemioterapica e di una sindrome depressiva endoreattiva.

Con la sentenza n. 196/2025 del Giudice del Lavoro dott. Antonio Stanislao Fiduccia, il Tribunale di Avezzano aveva accolto integralmente il ricorso dell’insegnante. Il Giudice ha evidenziato l’errore d’interpretazione della norma contrattuale commesso dalla scuola e dai periti, ricordando che la tutela del contratto collettivo copre tutti i postumi e le conseguenze patologiche derivanti dalle cure salvavita.

Ma nonostante l’evidenza delle perizie e della documentazione specialistica, l’Amministrazione scolastica e finanziaria ha richiesto  la restituzione delle somme anche mediante la proposizione dell’appello. Oggi la Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la decisione di Avezzano, rigettando l’impugnazione pubblica e condannando i Ministeri in solido al pagamento delle spese di lite.

A margine della sentenza pubblicata oggi, gli avvocati Renzo Lancia e Salvatore Braghini hanno espresso grande sollievo per l’esito della vicenda: “Oggi la Corte d’Appello pone finalmente una parola fine – almeno questo si spera – a un calvario che è costato anni di profonda frustrazione e sofferenza per una donna che ha sempre insegnato Storia dell’Arte con immensa passione. Quando la professoressa si è assentata dal servizio, lo ha fatto esclusivamente per ragioni di salute dovute all’impatto devastante delle terapie oncologiche. Questa pronuncia ripristina la verità e restituisce serenità e dignità ad una lavoratrice della scuola, ricordando a tutte le amministrazioni pubbliche che dietro i numeri e le prassi contabili ci sono persone in carne ed ossa, con le loro sofferenze e i loro diritti inalienabili”.