ROMA – L’Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore, e 164 contrari, la riforma della legge elettorale.
La maggioranza ha tenuto sul voto segreto.
Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati (dopo che a luglio l’emendamento che le introduceva era stato bocciato dall’Aula di Montecitorio) e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
“Con l’approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e – di nuovo – il proprio parlamentare. Il centrodestra reintroduce il voto di preferenza, che mancava da oltre trent’anni, restituendo ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta”, le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
“Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani”, ha aggiunto.
Un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza fisso di 105 parlamentari (70 deputati e 35 senatori) per chi abbia ottenuto il maggior numero di voti a patto che abbia superato la soglia del 42%. Il meccanismo per la scelta degli eletti è un mix di preferenze e capilista bloccati.
È questo l’impianto della riforma della legge elettorale. Ecco le misure:
Proporzionale con premio – Il testo prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato il 42% in entrambe le Camere. Al di sotto, o nel caso in cui Camera e Senato diano esiti elettorali diversi, si va alla distribuzione dei seggi con il proporzionale puro.
Preferenze – La riforma prevede la reintroduzione delle preferenze con un meccanismo misto: sulla scheda ci sarà una lista di 7 nomi – sotto al capolista bloccato (graficamente staccato dagli altri) – altri sei nomi accanto ai quali si può mettere la propria crocetta per esprimere fino a tre scelte con alternanza di genere. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Non è prevista, come invece accade nel Rosatellum, per i capilista una quota di genere 60 a 40.
Indicazione del premier – Le liste e coalizioni devono indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato premier al presidente della Repubblica e il programma. Nel testo si specifica la salvaguardia dell’articolo 67 della Costituzione che prevede l’assenza di vincolo di mandato e di quella dell’articolo 92 sulla prerogativa del capo dello Stato di nomina del Presidente del Consiglio.
Tetto ai seggi di maggioranza – La legge individua un tetto per il numero dei parlamentari che si possono ottenere sommando quelli ottenuti a quelli del premio: si tratta al massimo di 220 deputati e 113 senatori.
Soglie di sbarramento – Restano, per l’ingresso delle liste in Parlamento, le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum: al 10 per cento per le coalizioni e al 3 per cento per le liste con il ripescaggio per il migliore coalizzato.
Niente soglia per il contributo al premio – Nessuna soglia è prevista per contribuire al computo ai fini della cifra elettorale nazionale e dunque del premio di maggioranza.
Firme ed esoneri – Sale da 1.500 a 6mila il numero minimo di firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per correre alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come, in base a una modifica introdotta alla Camera, chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025, come, ad esempio Italia viva e Azione. Per chi, come +Europa o FnV ha una componente in almeno uno dei due rami del Parlamento il numero delle firme da raccogliere resta come quello attuale tra 1.500 e 2mila a collegio. Per l’Estero (dove vengono richieste tra 500 e mille sottoscrizioni di residenti nell’area) è esentato chi ha almeno un eletto in uno dei due rami.
Circoscrizione estero – Vengono ridotte da 4 a 2 (Europa ed extra Ue) le ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
Vuoto dei fuorisede, anche per i caregiver – La riforma rende possibile il voto fuorisede nel luogo in cui si è temporaneamente domiciliati da almeno 9 mesi (tre nel caso di persone che sono fuori dal Comune per cure) iscrivendosi entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti e ad almeno 45 giorni dalle elezioni nell’apposito Albo. Durante la discussione in Senato questa possibilità è stata estesa ai caregiver per i familiari o figli ricoverati in una regione diversa da quella nella quale si è iscritti nelle liste elettorali.





