L’AQUILA – Non sono forse bastati il lungo travaglio e l’estenuante serie di aggiustamenti di tiro e limature dei 13 commi dell’articolo 11 del decreto “Enti territoriali”, che contengono le nuove regole della ricostruzione post-sisma dell’Aquila, approvati alla camera il 5 agosto.
A evidenziare ad AbruzzoWeb le criticita irrisolte del provvedimento, “che non semplificano, ma anzi complicano l’iter della ricostruzione” è infatti l’ingegnere Paolo De Santis, ex presidente dell’Ordine degli ingegneri dell’Aquila.
“È incredibile come, dopo tanti incontri – spiega – siano stata approvate norme che contengono una palese ingiustizia nei confronti dei professionisti dichiarati incompatibili, senza che questo risolva il rischio di conflitto di interesse, e che impongono tempistiche per la presentazione dei Sal finali, assurde e impossibili da rispettare”.
Prima di entrare nel dettaglio delle argomentazione, occorre citare i due commi a cui De Santis si riferisce.
Il famigerato comma 2, innanzitutto, che contiene la famosa norma sulle incompatibilità, che vieta ai professionisti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro diretti nei 3 ani precedenti con le aziende a cui è stato affidato l’appalto, di poter diventare direttori dei lavori di quel cantiere. La norma prima estendeva il divieto anche ai progettisti e ai rapporti di lavoro indiretti. Dopo tante proteste il comma è stato “addolcito”.
C’è poi il comma 5, che introduce l’obbligo di consegnare entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri le certificazioni e relazioni di conclusione dei lavori”, prevedendo come penalità la decurtazione del compenso per amministratori di condominio e commissari del 20 per cento per lo sforamento del primo mese, del 50 per se i ritardi vanno anche oltre.
Entrambe norme “sbagliate e velleitarie”, assicura De Santis.
“Prendiamo il comma 2: prima c’era scritto che il professionista non poteva avere rapporti con l’impresa negli ultimi 3 anni. Ora è stato chiarito che questo vale solo per i rapporti diretti. Viene fatto salvo, insomma, un professionista che ha svolto una prestazione in un appalto, ma chiamato non dalla ditta, ma per esempio dall’amministratore di condominio”.
Un passo avanti, concede De Santis, ma resta a suo dire una grande ingiustizia.
“È una norma asimmetrica: prediamo il caso che i condomini che devono ricostruire il loro palazzo nominino prima il direttore dei lavori, e poi in un secondo momento individuino la ditta – ipotizza – E poniamo che tra questa ditta e il professionista ci sia stato, nei 3 anni precedenti, un rapporto di lavoro diretto. Ebbene, in questo caso a dover rinunciare all’incarico è il professionista, mentre la logica vuole che dovrebbe essere la ditta, incompatibile con il professionista già nominato”.
Evidentemente, insinua De Santis “nello scrivere questo comma hanno pesato sulle scelte della politica, molto di più le pressioni delle associazioni di categoria che tutelano gli interessi delle aziende di costruzione, rispetto ai nostri ordini professionali”.
Per l’ex presidente, poi, la norma è “tardiva e inutile”. “La ratio di questo comma – spiega l’ingegnere – e che posso condividere, è di impedire che ci siano eccessive commistioni e familiarità tra la ditta che esegue i lavori, e il direttore dei valori che deve vigilare, nell’interesse dei committenti che tutto proceda per il meglio e nel rispetto i quanto previsto nell’appalto”.
Ma, prosegue ancora, “nella realtà delle cose, il fatto che ditta e professionista non abbiano lavorato insieme, da 3 anni, non impedisce di per sé che il direttore dei lavori non faccia appieno il suo dovere, negli anni di durata del cantiere, dove la terzietà e sempre a rischio, perché dipende dalla serietà e professionalità dell’individuo”.
Ci sono poi le tempistiche dettate dal comma 5, che per De Santis sono semplicemente “assurde”.
“Nel leggere questo comma – incalza l’ingegnere – mi sono chiesto se chi l’ha scritto abbia una minima contezza di come funziona un cantiere. Lo stato finale dei lavori racchiude, infatti, tutta la vita del fabbricato. Chiuso il cantiere, bisogna effettuare il collaudo statico, e il collaudatore può anche richiedere delle modifiche e dei lavori aggiuntivi, prima di rilasciare il certificato. Vanno poi certificati gli impianti, va effettuata, da parte del direttore dei lavori tutta la verifica contabile”.
“Posso garantire che è impossibile riuscire fare tutto questo in appena 30 giorni, soprattutto per aggregati edilizi della ricostruzione di notevoli dimensioni e complessità!”.
Tanto è vero, osserva De Santis, che “nelle opere pubbliche i termini posti dalla stazione appaltante sono normalmente 3 mesi (90 giorni, ndr), che è il tempo congruo”.
Quello che accadrà, pronostica De Santis, è che “il comma sarà bypassato, con una dichiarazione di fine lavori provvisoria, con l’aggiunta della formula ‘fatte salve le verifiche e controlli ancora da eseguire'”.
Insomma il comma 5 si rivelerà inutile, mero flatus voci giuridico, che come effetto avrà però “l’aumento di conflittualita l’amministratore di condominio e professionisti, con primi che per evitare la penalità faranno pressioni sui secondi, che però si troveranno nell’impossibilità di rispettare tempi così stretti”. Filippo Tronca



