L’AQUILA – AbruzzoWeb ha fatto bene a definire “furbetti” i componenti della famiglia aquilana Crosta in un articolo del novembre 2011, dopo che erano stati denunciati per truffa aggravata nel conseguimento dei contributi pubblici del post-sisma aquilano, dal momento che la denuncia era “tale da giustificare il termine”, seppure il capofamiglia, Tancredo Crosta, “alla fine del processo è stato riconosciuto innocente”.

Per questo motivo, in una sentenza dello scorso 17 ottobre il giudice del tribunale aquilano Ciro Riviezzo, tra l’altro presidente del tribunale, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni per 25 mila euro presentata da Crosta attraverso l’avvocato Marco Mazzotta nei confronti della società editrice di questo giornale, Enfasi Srl, e del suo amministratore, Berardo Santilli, difesi da Vincenzo Calderoni.

Il giudice ritiene che questa testata non abbia travalicato i limiti del diritto di cronaca e, dunque, correttamente abbia definito i denunciati con l’appellativo “furbetti” a prescindere da come sia andata a finire l’indagine.

La famiglia Crosta è stata coinvolta negli ultimi anni in una serie di procedimenti giudiziari legati al post-terremoto nel capoluogo: nel 2013 è arrivata una condanna per abuso edilizio per Tancredo e per il figlio Quirino, per aver costruito una casetta di legno senza averne diritto, avendo un altro immobile di proprietà agibile, ma affittato ad altri.

Nel 2014 una nuova condanna per Quirino e tre assoluzioni degli altri componenti della famiglia proprio per l’inchiesta del 2011, con il reato di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni, per aver ottenuto il contributo di autonoma sistemazione senza averne diritto.

Nel febbraio 2016 una condanna ancora per Quirino Crosta per falso ideologico in atto pubblico continuato e aggravato e per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per aver ottenuto il contributo di ricostruzione senza averne diritto.

Per questi tre processi è stato depositato il ricorso in Corte d’Appello dai legali della famiglia e per tutti e tre si attende ancora la fissazione della data del giudizio di secondo grado.

Ma la richiesta di risarcimento danni ad AbruzzoWeb si riferisce all’articolo del 17 novembre 2011, il primo che venne diffuso a partire da una nota delle forze dell’ordine ripresa dall’agenzia Ansa e da tutti i media aquilani.

Secondo il ricorso di Tancredo, come ricorda il giudice Riviezzo, “l’articolista lo aveva indicato come un sicuro colpevole, appellandolo con l’epiteto offesivo ‘furbetto’. La domanda – obietta però – è infondata”.

Spiegandone i motivi, in primo luogo, fa notare il giudice, “la notizia della denuncia, in sé, era vera” e anzi, “era talmente fondata che per questi fatti Tancredi non solo ha ricevuto un formale avviso di garanzia, ma è stato addirittura rinviato a giudizio ed è stato assolto solo all’esito del dibattimento”.

Questo giornale, quindi, “ha riferito un fatto vero, certamente di rilevanza oggettiva”, e nell’articolo “era chiaramente indicato che si trattava di una denuncia” che “ovviamente andava verificata in sede giudiziaria”.

Quanto all’uso del termine “furbetti”, per Riviezzo “è notorio che nel contesto aquilano esso venga utilizzato comunemente per indicare coloro che cercano di approfittare indebitamente delle erogazioni pubbliche conseguenti al sisma, tanto che si ritrova continuamente citato negli articoli di stampa che riguardano questo argomento”.

“Si tratta, certamente, anche in questo caso di una semplificazione giornalistica – concede il magistrato – riferita al complesso di soggetti denunciati e non singolarmente all’attore (cioè Crosta, ndr), ma ciò che rileva è che il fatto addebitato all’attore era tale da giustificare il termine, seppure egli è stato, alla fine del processo, riconosciuto innocente”.

Bocciata anche un’altra contestazione di Crosta, ovvero che “le conseguenze del suo stato di salute e le ripercussioni sul lavoro sono da addebitare all’articolo suddetto”.

Riviezzo ricorda infatti che il fatto della denuncia “fu riportato anche da altre testate, e con altrettanta precisione, un giornale indicava addirittura la sua professione di bancario con caratteri cubitali, e non vi è alcun elemento per affermare che le altre testate abbiano ripreso la notizia dal sito in questione (cioè AbruzzoWeb, ndr), e non invece abbiano attinto alla stessa fonte da cui aveva appreso la notizia il giornalista convenuto, essendo stata pubblicata la notizia dall’Ansa”.

E ancora, per quel che concerne il posto di lavoro, “il provvedimento di sospensione dal servizio e il procedimento cautelare erano originati dal decreto di sequestro giudiziario di somme giacenti sul conto corrente dell’attore, dal quale la banca aveva appreso che egli era imputato dei fatti citati”.

Insomma, “il datore di lavoro è venuto a conoscenza dei fatti non per gli articoli di stampa” ma “in via ufficiale per la notifica di un atto giudiziario”.

In ultimi i danni psicologici lamentati da Crosta dandone la colpa a quell’articolo. Riviezzo conclude ritenendo “certamente verosimile che l’attore abbia subìto ripercussioni” ma “esse sono derivate dal fatto in sé, dalla sottoposizione a indagini, sequestri, dal processo pubblico”, mentre volerle attribuire al pezzo di AbruzzoWeb “appare francamente infondato e comunque privo di qualsivoglia elemento probatorio”.