L’AQUILA – La Casa della Cultura di Ocre (L’Aquila), frutto delle donazioni del post sisma, non poteva essere realizzata sui terreni prescelti e con procedure d’urgenza.
Lo conferma il Consiglio di Stato che con una sentenza di metà ottobre ha dato definitivamente ragione alla signora Maria Rita Ferrauti, proprietaria dei terreni, respingendo l’appello del Comune di Ocre che nei mesi scorsi si era visto bloccare dal Tar dell’Aquila i lavori di realizzazione di un centro polivalente e di aggregazione, con tanto di bocciodromo, campo di calcetto e ambulatorio, grazie ai 320 mila euro donati dai cittadini del Trentino Alto Adige, e dal presidente della Provincia di Bolzano Luis Durnwalder, che ad Ocre hanno realizzato nel post terremoto anche una ventina di moduli abitativi provvisori per dare un tetto agli sfollati. Un’opera fortemente voluta dal sindaco Fausto Fracassi.
Il problema, o se vogliamo l’errore commesso dal Comune, è quello di aver localizzato la Casa della Cultura, un edifico di cemento armato e di notevoli dimensioni, sui terreni della signora Ferrauti, che erano stati individuati dalla Protezione civile, con le sue procedure d’urgenza, per realizzare i Map.
Questo però non è avvenuto, i Map non sono risultati essere necessari, ma quei terreni invece di essere restituiti nelle disponibilità del legittimo proprietario sono stati utilizzati appunto dall’enteper realizzare, a inizio 2011 la Casa della Cultura.
Atto illegittimo, conferma il Consiglio di Stato, poiché “ha impropriamente utilizzato – si legge nella sentenza – i poteri derivanti dalla normativa e dalle ordinanze emergenziali della Presidenza del Consiglio”, in quanto la struttura “non presenta affatto i connotati temporanei, così che la sua previsione e la sua realizzazione avrebbero dovuto seguire le procedure ordinarie non in deroga”.
La Casa della Cultura, insomma, non è un opera né provvisoria né removibile e non può essere fatta passare per un’opera di urbanizzazione, come ha tentato di fare il Comune nel ricorso contro la sentenza del Tar. Per realizzarla si sarebbero dovuti espropriare i terreni con procedure di legge ordinarie e non far leva come avvenuto sull’urgenza e straordinarietà di un intervento post sismico.
“Sfugge al Comune – scrivono i giudici – che l’opera per la cui realizzazione si è fatto ricorso alla procedura straordinaria non ha il carattere di opera di urbanizzazione, trattandosi di un edificio da realizzarsi a uso sociale e non riveste quindi quel carattere di accessorietà o strumentalità proprio delle opere di urbanizzazione; l’intervento, pertanto, non può rientrare, nemmeno come opera di urbanizzazione, nelle opere di carattere emergenziale (quali i Map), per le quali la normazione ha previsto le procedure ablative straordinarie”.



