L’AQUILA – A processo contabile 7 attuali ed ex dirigenti pubblici della sanità abruzzese tra i quali l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, e l’ex capo dipartimento della Sanità e dg della Asl Pescara, già direttore della prevenzione del Ministero della Salute ai tempi del Covid, Claudio D’Amario, accusati di aver fatto corrispondere emolumenti non dovuti ai medici di emergenza sanitaria territoriale, accuse per le quali è stata chiesta la condanna al risarcimento a favore dell’Asl di Teramo di un milione e 133mila euro oltre agli interessi legali.
L’indagine della Finanza ha riguardato in tutto 12 medici e dirigenti della sanità, di cui 5 scagionati, tutti chiamati in causa in quanto componenti, negli anni scorsi, del Comitato regionale permanente di medicina, sia pure con ruoli diversi e in periodi diversi.
Ma andiamo per ordine: sono stati assolti Bernardo Mazzocca, 67 anni, di Caramanico Terme (Pescara), ex assessore regionale alla sanità, Giampiero Di Cesare, aquilano, 78 anni, Enzio Verì, 77 anni, di Rocca San Giovanni (Chieti) Silvio Paolucci, 49 anni, di Chieti, attuale consigliere regionale, Angelo Muraglia, leccese, 70 anni.
Giudizio in corso ma per ora sospeso, in attesa che la Corte costituzionale si esprima su un quesito di legittimità, per Nicolettà Verì, pescarese, ora assessore regionale alla sanità, 71 anni; Claudio D’Amario, 68 anni, di Francavilla (Chieti); Maria Grazia Capitoli, 67 anni, di Cupello (Chieti); Pierpaolo Falchi, 61 anni, di Chieti; Alberto Cianci, 70 anni, di Guglionesi (Campobasso); Francesco Baiocchi, 67 anni, di Teramo; Giuseppe Barile, 51 anni di Napoli.
Le somme contestate dalla Procura sono le seguenti: 43mila euro per Nicoletta Verì, 87mila euro per Falchi, 87mila euro per Capitoli, 43mila per Cianci, 87mila per Baiocchi, 87mila per D’Amario, e 43mila per Muraglia.
Il collegio dei giudici contabili che ha preso la decisione è stato presieduto da Bruno Tridico con i magistrati Andrea Liberati e Stefano Grossi.
Nel mirino, dunque, l’esistenza di pregiudizi economici derivanti dall’indebita corresponsione ai medici di “Emergenza Sanitaria Territoriale” (poi denominati anche: EST), da parte delle Aziende Sanitarie regionali, di emolumenti accessori e/o indennità sulla base dell’erronea applicazione delle disposizioni contenute negli Accordi Integrativi Regionali.
“Ad avviso dell’organo requirente”, si legge negli atti, “gli odierni convenuti avrebbero concorso, a vario titolo, a cagionare un grave danno a carico delle finanze regionali in conseguenza dell’indebita erogazione dell’indennità “Accordo regionale 118”, istituita con DGR n. 3081 del 25.11.1999. Oggetto dell’odierno giudizio, quindi, è la corresponsione di tale indennità denominata “Accordo regionale per il 118”, prevista dagli Accordi Integrativi Regionali (AIR) del 1998 e del 2006, riconosciuta ai medici di Emergenza Sanitaria Territoriale in misura forfettaria e mensile, pari a € 805,00, con eventuali maggiorazioni o riduzioni orarie”.
“Secondo la tesi del requirente”, si legge nella motivazione dei giudici, “tale indennità sarebbe stata erogata in modo automatico e generalizzato; non sarebbe stata collegata allo svolgimento di prestazioni effettivamente aggiuntive rispetto ai compiti ordinari; avrebbe assunto nel tempo la natura di componente fissa del trattamento economico, in contrasto con la disciplina nazionale del rapporto convenzionale dei medici di medicina generale. La Procura ha evidenziato come l’indennità in argomento si ponga in palese contrasto con la struttura retributiva prevista dalla normativa nazionale e dall’Accordo Collettivo Nazionale del 2005. Tale accordo avrebbe stabilito che il compenso omnicomprensivo del personale medico è costituito da una parte fissa definita a livello nazionale in sede di accordi collettivi nazionali, alla quale si aggiunge una parte costituita da voci variabili, che però devono essere tassativamente correlate allo svolgimento di attività e prestazioni aggiuntive definite dagli accordi regionali integrativi. Deve quindi trattarsi di attività ulteriori, specificamente individuate, quantificabili e collegate a obiettivi, programmi o volumi di prestazione. L’indennità “Accordo regionale 118”, invece, secondo la Procura non remunererebbe attività ulteriori; si correlerebbe unicamente alla tipologia dell’incarico, che è identica sull’intero territorio nazionale; introdurrebbe, di fatto, un incremento del trattamento economico fondamentale, riservato alla competenza della contrattazione nazionale”.
“A partire dal 2017”, si legge nelle carte della Procura riportate dal collegio nella motivazione, “risulta che la Regione Abruzzo aveva sospeso l’indennità delle guardie mediche; ne era scaturito un ampio contenzioso; era quindi intervenuta, in via definitiva, la richiamata pronuncia della Corte costituzionale. Secondo la Procura, da quel momento in poi, quindi, non era più giustificabile alcuna inerzia da parte dei convenuti rispetto alla posizione dei medici EST e alla corresponsione della loro indennità in via generalizzata, essendo evidente l’identità della situazione giuridica concernente le due indennità. La Procura ha individuato una responsabilità plurima e articolata, attribuita a soggetti che, a vario titolo, risulterebbero coinvolti nei processi decisionali riguardanti l’indennità”.
“Le condotte ritenute rilevanti, per le persone per le quali è stato sospeso il giudizio, sono state qualificate dall’Attore pubblico sia come commissive (relative alla sottoscrizione e conferma dell’AIR 2006), sia omissive, consistenti: – nel mancato avvio di procedure di disdetta o rinegoziazione; – nella mancata sospensione dell’erogazione, anche dopo il consolidamento giurisprudenziale; – nella mancata estensione ai medici EST dei principi già applicati alle guardie mediche. Secondo la Procura, le condotte descritte sarebbero connotate da colpa grave, in considerazione: – dell’elevato livello di professionalità e responsabilità dei soggetti coinvolti; – dell’evidenza del contrasto normativo; – della conoscibilità delle decisioni giurisprudenziali; del contesto di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che imponeva massima attenzione alla spesa del personale. Viene altresì esclusa dall’organo inquirente la possibilità di configurare un affidamento incolpevole sulla legittimità delle clausole dell’AIR. Il danno è stato qualificato come danno permanente, derivante dai singoli pagamenti mensili dell’indennità ritenuta illegittima”.
“Più precisamente, il danno per il quale l’Attore pubblico si è attivato sarebbe riferibile a una pluralità di soggetti che nel tempo si sono succeduti all’interno dell’Amministrazione regionale, ricoprendo ruoli e assumendo responsabilità diverse. Ad avviso della Procura, le condotte descritte sarebbero state caratterizzate dall’elemento psicologico della colpa grave. Invero, i contenuti dell’AIR del 2006 erano palesemente in contrasto con la normativa di livello nazionale”.
“Alla luce delle considerazioni svolte”, si legge ancora nelle motivazioni condensate iN100 pagine, “pertanto, non è configurabile per coloro che hanno confermato l’indennità “ Accordo regionale 118” e sottoscritto l’AIR 2006, ( Mazzocca, in qualità di assessore alla sanità e presidente del Comitato regionale permanente, in carica fino al luglio 2008, E. Verì, in qualità di Dirigente Servizio Assistenza distrettuale Medicina di Base e Specialistica, delegato, cessato dal servizio il 15.10.2007) e i dirigenti firmatari del parere di regolarità tecnica allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 916/2006 (Di Cesare, in qualità di Direttore regionale Sanità, in carica fino al 31.03.2009 ed E. Verì, in qualità di Dirigente Servizio Assistenza distrettuale Medicina di base, cessato dal servizio il 15.10.2007), uno scostamento macroscopico rispetto al comportamento esigibile e difetta quella negligenza qualificata e inescusabile che connota la colpa grave”.
“Passando, invece, alle posizioni dei convenuti Nicoletta Verì, Maria Grazia Capitoli, Pierpaolo Falchi, Alberto Cianci, Francesco Baiocchi, Giuseppe Barile e Claudio D’Amario, il Collegio individua la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda della Procura contabile circa l’an, ovvero la fondatezza della richiesta del risarcimento del danno erariale contestato, a essi imputabile per colpa grave”.
“In definitiva, il Collegio, pur ritenendosi, nell’an, sussistente la responsabilità del danno erariale ascritto dalla Procura contabile ai convenuti Nicoletta Verì, Maria Grazia Capitoli, Pierpaolo Falchi, Alberto Cianci, Francesco Baiocchi, Giuseppe Barile e Claudio D’Amario, ritiene, d’ufficio, non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1- octies della legge 14 gennaio 1994, nella parte in cui prevede che “la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”.
“Conseguentemente, non essendo praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione e risultando la questione decisiva ai fini della definizione del giudizio, si impone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo scrutinio, restando nelle more sospeso il giudizio”.






