PESCARA – “Da oggi in poi, quando un cittadino presenterà una denuncia perché é stato rilasciato un permesso di costruire illegittimo al fratello del sindaco, o per essere stato dichiarato inidoneo per un posto in comune perché il concorso doveva vincerlo la moglie dell’assessore, o di essere stato multato ingiustamente perché l’agente voleva danneggiarlo, in tutti questi casi cosa farà il Pm? Nulla”.
E’ questa l’amara considerazione il Capo della Procura di Pescara Giuseppe Bellelli, a commento del disegno di legge – approvato in via definitiva alla camera- che porta il nome del Guardasigilli Carlo Nordio, di Fratelli d’Italia, e che propone una significativa riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento giudiziario.
In particolare viene abolita la norma del codice penale (art.323) che punisce il pubblico ufficiale che violando consapevolmente leggi, regolamenti o l’obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale. Nel 2020 questo articolo era stato modificato specificando che il reato non si poteva configurare in presenza di margini di discrezionalità amministrativa nell’adozione di un provvedimento. Ora questa disposizione viene cancellata del tutto.
Una legge che sta provocando la levata di scudi della magistratura, e dura è anche la presa di posizione di Bellelli, che ha condotto alcune tra le più importanti indagini della Procura, quali quelle sulla Sanitopoli e Ottaviano Del Turco, sulla megadiscarica di Bussi sul Tirino.
“La denuncia sarà immediatamente archiviata perché il fatto non é previsto dalla legge come reato. Saremo un paese più civile?”, aggiunge amareggiato.
Durissimo anche il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia: “A oggi tutti coloro che sono stati condannati per abuso d’ufficio si rivolgeranno al giudice per chiedere l’eliminazione della condanna. È una piccola amnistia per i pubblici ufficiali: avremo 3-4mila persone, o forse di più, che chiederanno la revoca della condanna, una piccola amnistia per i colletti bianchi”.
E incalza: “non vedo affatto limiti alla gogna, ma un colpo di spugna. È una misura illiberale, perché in uno Stato liberale i diritti del privato sono centrali. E in questo caso siamo tutti soggetti agli abusi del pubblico potere senza poter resistere e denunciare. Si tratta di un reato che ha un suo importante contenuto di disvalore. E abrogarlo significa regalare uno spazio di impunità. Non parliamo di sindaci, ma di qualunque pubblico ufficiale che col suo potere prevarica un privato. Si dice che si può ricorrere al Tar per l’illegittimità del provvedimento, ma non c’entra nulla, perché spesso non c’è un provvedimento bensì un comportamento abusivo del pubblico ufficiale. E da oggi non avrà più nessuna censura. Questo è paradossale”,
“Io sono un pubblico ufficiale e quindi dovrei gioire per l’eliminazione di un reato che colpisce anche me. Continuo a non capire quest’attenzione esclusiva focalizzata sui sindaci. Intanto, da oggi tutti coloro che sono stati condannati per abuso d’ufficio si rivolgeranno al giudice per chiedere la revoca delle sentenze di condanna. Di fatto, si tratta di una piccola amnistia per i pubblici ufficiali. Anche se domani reintrodurremo una nuova norma incriminatrice, l’effetto abrogativo non verrà tolto”, conclude Santalucia.
Con il Ddl Nordio si restringe l’ambito di applicazione anche del traffico di influenze. La mediazione viene ritenuta illecita se finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Si elimina l’ipotesi della ‘millanteria’ e restano le condotte più gravi. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo edittale della pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.
Stretta anche sulle intercettazioni: non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e nell’ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l’esposizione degli elementi rilevanti. Il giudice dovrà quindi stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali.
E ancoram nell’avviso dovrà essere contenuta una descrizione solo sommaria del fatto su cui si indaga. La consegna dell’atto dovrà avvenire in modo di garantire la riservatezza del destinatario.
Il giudice dovrà procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelare, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. L’indagato potrà così avere la possibilità di una difesa preventiva, prima di eventuali misure come la custodia cautelare in carcere.
Viene poi introdotto un organo collegiale, formato da 3 giudici, per l’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che attualmente è invece sempre disposta dal giudice monocratico (per consentire le necessarie assunzioni, l’entrata in vigore è differita di due anni). La collegialità è prevista solo in fase di indagini ed è estesa anche alle pronunce di aggravamento della misura cautelare e all’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive ma non quando la misura è adottata durante le procedure di convalida di arresto o fermo.
Limitazione infine alla possibilità per il Pm di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado. Il provvedimento non riguarda i reati più gravi. Il requisito massimo è fissato a 65 anni e deve sussistere soltanto al momento della nomina.




