CAMPOTOSTO – La Corte dei Conti ha condannato per danno erariale il  sindaco di Campotosto (L’Aquila)  Ercole Di Girolami, l’ex sindaco  Luigi Cannavicci, e Antonio Preite,  vice segretario del  Comune. I tre devono ora restituire all’ente 22mila euro ma l’avvocato Roberto Madama che ha difeso gli accusati insieme al collega Rodolfo Ludovici  precisa che ci sarà ricorso in secondo grado anche considerando che i sindaci per la stessa vicenda sono stati assolti in tribunale.

L’accusa  di  danno erariale poggia sul presunto illecito conferimento a Preite dell’incarico di vicesegretario del Comune.

«L’atto di conferimento”, si legge nella motivazione,  “è infatti costellato da una grave serie di illegittimità, ben evidenziate nell’atto introduttivo del giudizio e di seguito riassunte: al momento del conferimento dell’incarico a scavalco Preite non era in servizio da almeno 2 anni continuativi in un altro Comune, in quanto un precedente rapporto con quello di Rieti era stato risolto per giusta causa e ad Amatrice aveva un contratto a tempo determinato. La Prefettura aveva inoltre revocato la delibera di autorizzazione per gravi irregolarità procedurali, evidenziando che il Comune di Campotosto non aveva assolto l’obbligo di procedere entro 90 giorni alla pubblicazione del bando per il posto di vicesegretario allo scopo di attivare la necessaria procedura selettiva”.

“A differenza di quanto ritenuto dai tre convenuti, è evidente che, essendo necessaria per il conferimento dell’incarico un’autorizzazione prefettizia, la revoca di tale autorizzazione per inadempimento delle condizioni poste nell’originario provvedimento comporta automaticamente l’obbligo per il sindaco di annullare la delibera. Ancor più grave è la mancata verifica dei requisiti previsti per l’assunzione. Preite dolosamente ha omesso di dichiarare l’esistenza di una sentenza di condanna, sia pur non definitiva, per un delitto contro la pubblica amministrazione, e il Comune non ha verificato il mancato adempimento di tale obbligo».

Ne scaturisce  «la responsabilità a titolo di dolo di tutti e 3 i convenuti, trattandosi, per Preite, di omissione di un atto dovuto e per il sindaco e il responsabile amministrativo, di mancata verifica di presupposti essenziali per il conferimento, connotato da gravissime violazioni di legge scientemente volute per avvalersi, comunque, in modo ostinato della collaborazione di Preite».