L’AQUILA – Dichiarati illegittimi, dalla Corte Costituzionale, diversi articoli di legge attraverso i quali la Regione Abruzzo è intervenuta in materia di rischio sismico e sistema di depurazione delle acque.
La sentenza numero 60 della Corte Costituzionale, presieduta da Paolo Grassi, ha dichiarato illegittima una modifica alla legge numero 28 del 2011, che fissa le “norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”.
Nell’ambito del regolamento attuativo, che disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della “autorizzazione sismica” e dell’attestazione di “deposito sismico”, nonché “le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”, la Corte ha bocciato il comma con il quale si definiscono “le opere minori e quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito”.
Un’altra sentenza della Corte Costituzionale, la numero 59, ha bocciato invece l’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge del 3 novembre 2015, “in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi a impianti di depurazione delle acque reflue urbane”.
In particolare, con riferimento all'”Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche”, viene giudicata illegittima la modifica che introduce una norma in base alla quale “per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall’impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell’impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto”.
La Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 6, lettera b, della Legge di Stabilità 2016, e dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c e d, della legge del 13 aprile 2016, riguardanti “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”.
In particolare, viene bocciata la parte del testo in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l’uso idroelettrico, si prevede che esso sia dovuto “per ogni kilowatt di potenza efficiente” anziché “per ogni kilowatt di potenza nominale media”.
“LE OPERE EDILIZIE MINORI MAI SENZA CONTROLLI”
Gli interventi edilizi realizzati in zone sismiche, anche le “opere minori” o “quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità” non possono mai essere sottratti “a ogni forma di vigilanza e controllo” ed essere ritenute “estranee” al “procedimento di autorizzazione preventiva”.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza, la n. 60 redatta dal giudice Augusto Barbera, che ha dichiarato incostituzionale una norma contenuta nella legge della Regione Abruzzo n.12 del 2015 sulle modalità di vigilanza e controllo delle costruzioni in zone sismiche.
Questa norma rinviava a un regolamento, adottato su proposta della Giunta regionale, la definizione delle “opere minori” e di “quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, da ritenersi estranee ai procedimenti di autorizzazione standard.
Il governo l’ha impugnata di fronte alla Consulta ritenendola in contrasto con l’art. 117 della Costituzione perché riguarda materie di legislazione concorrente della “protezione civile” e del “governo del territorio”.
E la Corte Costituzionale ha accolto in questa parte il ricorso, ribadendo che “le disposizioni di leggi regionali che intervengono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche devono essere ricondotte all’ambito materiale del ‘governo del territorio’, nonché a quello relativo alla ‘protezione civile’, per i profili concernenti la tutela dell’incolumità pubblica” e dichiarando illegittima la norma.
Non sono invece stati accolti altri rilievi mossi su altre disposizioni della legge regionale.





